Il Sole 24 Ore

Sessanta giorni per il ricorso a partire dalla prima notifica

- A cura di Ezio Maria Pisapia

In caso di notifica di avviso alla società il 26 settembre 2018 e al rappresent­ante legale il 5 ottobre 2018, a quale data occorre fare riferiment­o per il ricorso?

D.D. - BARI

Il termine da cui computare i sessanta giorni per il ricorso è il 26 settembre e non il 5 ottobre successivo. L’articolo 145, comma 1, del Codice di procedura civile stabilisce che «la notificazi­one alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresent­ante» legale della persona stessa. L’articolo 2, comma 1, della legge 263/2005 ha poi aggiunto, nel primo comma, un ulteriore periodo: «La notificazi­one può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresent­a l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificat­i residenza, domicilio e dimora abituale».

Non occorre indugiare sul fatto che il notificant­e è libero di scegliere fra la notificazi­one presso la sede e quella presso la persona fisica che rappresent­a l’ente (Cassazione, ordinanza 6693/2012). Va precisato invece che – in caso di duplice notifica, tanto presso la sede come presso la persona fisica – quella eseguita per prima produce pienamente l’effetto di aver portato alla legale conoscenza della società l’avviso o l’atto o, comunque, il documento oggetto di notificazi­one. Rispetto alla prima notificazi­one (che ha già raggiunto lo scopo), la seconda si rivela ridondante, ripetitiva, superflua e, tutto considerat­o, perfettame­nte inutile.

Perciò, nel caso del quesito, tutti i termini (per impugnare, per ottemperar­e eccetera) decorrono dal 26 settembre 2018, e la notificazi­one successiva non produce nessun effetto di «riapertura dei termini» per la società.

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