Sessanta giorni per il ricorso a partire dalla prima notifica
In caso di notifica di avviso alla società il 26 settembre 2018 e al rappresentante legale il 5 ottobre 2018, a quale data occorre fare riferimento per il ricorso?
D.D. - BARI
Il termine da cui computare i sessanta giorni per il ricorso è il 26 settembre e non il 5 ottobre successivo. L’articolo 145, comma 1, del Codice di procedura civile stabilisce che «la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante» legale della persona stessa. L’articolo 2, comma 1, della legge 263/2005 ha poi aggiunto, nel primo comma, un ulteriore periodo: «La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale».
Non occorre indugiare sul fatto che il notificante è libero di scegliere fra la notificazione presso la sede e quella presso la persona fisica che rappresenta l’ente (Cassazione, ordinanza 6693/2012). Va precisato invece che – in caso di duplice notifica, tanto presso la sede come presso la persona fisica – quella eseguita per prima produce pienamente l’effetto di aver portato alla legale conoscenza della società l’avviso o l’atto o, comunque, il documento oggetto di notificazione. Rispetto alla prima notificazione (che ha già raggiunto lo scopo), la seconda si rivela ridondante, ripetitiva, superflua e, tutto considerato, perfettamente inutile.
Perciò, nel caso del quesito, tutti i termini (per impugnare, per ottemperare eccetera) decorrono dal 26 settembre 2018, e la notificazione successiva non produce nessun effetto di «riapertura dei termini» per la società.