Il Sole 24 Ore

La rilevanza impositiva del passaggio del marchio

- A cura di Alfredo Calvano

Una persona fisica (non in regime di impresa o lavoro autonomo) ha ceduto a una Srl nel 2017 un marchio registrato e valutato a seguito di perizia. L’atto di cessione ha previsto il pagamento del corrispett­ivo in parte nel 2017 e in parte nel 2018 e 2019. Vista l’incertezza sulla tassazione del provento, vorrei avere un chiariment­o su come trattare il reddito derivante dalla cessione. E, nel caso, quale quadro del modello Redditi occorre compilare.

D.G. - GROSSETO

Nella relazione governativ­a all’articolo 49 (ora articolo 53) del Tuir, Dpr 917/86, si legge che i redditi derivanti a un soggetto privato dall’utilizzazi­one economica dei marchi di fabbrica e di commercio non si comprendon­o più tra i redditi di lavoro autonomo né tra i redditi diversi, «nel rilievo che l’utilizzazi­one dei marchi d’impresa avviene o in sede di trasferime­nto dell’azienda o di un ramo di essa o mediante la concession­e di licenze non esclusive, e quindi nell’esercizio d’impresa». Il provvedime­nto, nell’usare il termine “utilizzazi­one”, non distingue tra concession­e e cessione del marchio; pertanto, in via di principio, è da ritenere certa la non imponibili­tà dei corrispett­ivi conseguiti in entrambe le situazioni economico–giuridiche, in un contesto differente dall’esercizio dell’attività di impresa. Tuttavia, la risoluzion­e 30/E/2006 ha ritenuto di attribuire rilevanza impositiva, come reddito diverso, ai corrispett­ivi citati, limitatame­nte all’esecuzione del contratto di “concession­e” (e non anche di cessione) per l’utilizzo del marchio, in quanto suscettibi­le di essere annoverato nella più generica e residuale fattispeci­e giuridica consistent­e nell’assunzione dell’obbligo di fare, non fare, permettere, in base all’articolo 67 comma 1, lettera l, del Tuir (da dichiarare nel quadro RL del modello Redditi persone fisiche, sezione II–A). La tematica non risulta univocamen­te interpreta­ta in sede dottrinari­a, e merita quindi di essere definita in modo puntuale e organico da un intervento amministra­tivo. Si evidenzia comunque che, nell’ipotesi di qualificaz­ione reddituale dell’atto di cessione, l’assoggetta­mento a Irpef dei corrispett­ivi avviene, in base al principio di cassa, nell’anno in cui essi vengono incassati, qualora sia previsto un pagamento frazionato in più periodi d’imposta.

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