La rilevanza impositiva del passaggio del marchio
Una persona fisica (non in regime di impresa o lavoro autonomo) ha ceduto a una Srl nel 2017 un marchio registrato e valutato a seguito di perizia. L’atto di cessione ha previsto il pagamento del corrispettivo in parte nel 2017 e in parte nel 2018 e 2019. Vista l’incertezza sulla tassazione del provento, vorrei avere un chiarimento su come trattare il reddito derivante dalla cessione. E, nel caso, quale quadro del modello Redditi occorre compilare.
D.G. - GROSSETO
Nella relazione governativa all’articolo 49 (ora articolo 53) del Tuir, Dpr 917/86, si legge che i redditi derivanti a un soggetto privato dall’utilizzazione economica dei marchi di fabbrica e di commercio non si comprendono più tra i redditi di lavoro autonomo né tra i redditi diversi, «nel rilievo che l’utilizzazione dei marchi d’impresa avviene o in sede di trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa o mediante la concessione di licenze non esclusive, e quindi nell’esercizio d’impresa». Il provvedimento, nell’usare il termine “utilizzazione”, non distingue tra concessione e cessione del marchio; pertanto, in via di principio, è da ritenere certa la non imponibilità dei corrispettivi conseguiti in entrambe le situazioni economico–giuridiche, in un contesto differente dall’esercizio dell’attività di impresa. Tuttavia, la risoluzione 30/E/2006 ha ritenuto di attribuire rilevanza impositiva, come reddito diverso, ai corrispettivi citati, limitatamente all’esecuzione del contratto di “concessione” (e non anche di cessione) per l’utilizzo del marchio, in quanto suscettibile di essere annoverato nella più generica e residuale fattispecie giuridica consistente nell’assunzione dell’obbligo di fare, non fare, permettere, in base all’articolo 67 comma 1, lettera l, del Tuir (da dichiarare nel quadro RL del modello Redditi persone fisiche, sezione II–A). La tematica non risulta univocamente interpretata in sede dottrinaria, e merita quindi di essere definita in modo puntuale e organico da un intervento amministrativo. Si evidenzia comunque che, nell’ipotesi di qualificazione reddituale dell’atto di cessione, l’assoggettamento a Irpef dei corrispettivi avviene, in base al principio di cassa, nell’anno in cui essi vengono incassati, qualora sia previsto un pagamento frazionato in più periodi d’imposta.