Pir, il calcolo per l’esenzione parte dalla data di acquisto
L’esenzione fiscale per i Pir si realizza dopo cinque anni dalla data in cui è stato fatto ciascun versamento successivo? Come si calcola il costo fiscale di riferimento, in caso di riscatto parziale? Per esempio: se il versamento avviene il 1° gennaio 2017, l’esenzione parte dal 1° gennaio 2022? In una finanziaria mi hanno detto, invece, che «per tutte le somme versate in qualsiasi mese del 2017, l’esenzione parte da gennaio 2022».
F.A. - VERBANIA
In merito al vincolo temporale di cinque anni di detenzione dell’investimento in Pir, la circolare 3/E/2018 ha precisato che «per il computo di detto periodo minimo debba farsi riferimento alla data puntuale di acquisto dello strumento finanziario oggetto di investimento e a quella di cessione o rimborso. In particolare, l’acquisto degli strumenti finanziari si considera effettuato al momento in cui le relative somme sono effettivamente versate».
Inoltre, ai fini della verifica del periodo minimo di detenzione, il comma 110 della legge 232/2016 stabilisce che in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti i titoli acquistati per primi (cosiddetto metodo “Fifo”) e si considera come costo quello medio ponderato dell’anno.
In alternativa a tali criteri, considerato il rinvio contenuto dal comma 106 alle regole ordinarie previste nell’ambito del regime del risparmio amministrato, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati o rapporti appartenenti a categorie omogenee, ai fini della determinazione del reddito derivante dalla cessione, è possibile considerare come costo o valore di acquisto, il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria di questi titoli, quote, certificati o rapporti, in base al comma 4 dell’articolo 6 del Dlgs 461/1997.