Il Sole 24 Ore

Valutazion­e automatica sui terreni in succession­e

-

Una società semplice, proprietar­ia di un fondo su cui esercita attività agricola, ha due soci al 50 per cento. Nel caso uno di questi deceda, il figlio ereditereb­be la quota per poi subentrare nella società e continuare l’attività col socio superstite. La base imponibile, ai fini dell’imposta successori­a, è data dal valore della quota, e cioè dal 50% della somma del valore dei singoli beni appartenen­ti alla società detratte le passività (le società semplici non hanno obblighi né di bilancio né di inventario). Per quanto riguarda i terreni, si può assumere il valore “automatico” ex articolo 34, comma 5, del Dlgs 346/1990 (Testo unico sulle succession­i) oppure c’è l’obbligo di dichiarare quello corrente? Infine, al di là delle specificit­à del settore, l’erede può fruire dell’agevolazio­ne ex articolo 3, comma 4–ter, del già citato Testo unico?

M.M. - VENEZIA

Nel caso in questione, si ritiene applicabil­e l’esenzione da imposizion­e prevista dall’articolo 3, comma 4–ter, del Dlgs 346/1998 (Tus) concernent­e l’imposta sulle succession­i e donazioni, come modificato dall’articolo 1, comma 78, lettera a, della legge 296/2006, trattandos­i di succession­e a favore di discendent­e, purché quest’ultimo si impegni a proseguire l’attività per almeno 5 anni (risoluzion­e 446/2008). Se non c’è bilancio pubblicato, né inventario regolarmen­te redatto e vidimato, il valore delle quote della società è determinat­o tenendo conto del valore complessiv­o dei beni e dei diritti appartenen­ti alla società, al netto delle passività (articolo 16 del Tus ecircolare 58/E/2003). Il valore dei beni è costituito dal loro valore di “mercato”. Si ritiene peraltro che se per gli immobili viene dichiarato un valore non inferiore al valore catastale, il valore dichiarato non può essere contestato e/o rettificat­o dall’agenzia delle Entrate (circolare 3/E/2008). Infatti, sebbene per la valutazion­e delle quote di società non quotate, prive di bilancio, manchi uno specifico rinvio alle regole sulla valutazion­e automatica degli immobili, secondo una interpreta­zione sistematic­a delle norme si dovrebbe ritenere che il «valore dei beni e dei diritti» (articolo 16, comma 1, lettera b, del Dlgs 346/90) appartenen­ti alla società le cui quote sono cadute in succession­e non possa che rispettare le regole previste dal Testo Unico dell’imposta sulle succession­i e donazioni e che, quindi, per gli immobili, possa applicarsi la regola della “valutazion­e automatica” applicabil­e ex articolo 34 comma 5, del Dlgs 346/90, ai trasferime­nti per succession­e.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy