Valutazione automatica sui terreni in successione
Una società semplice, proprietaria di un fondo su cui esercita attività agricola, ha due soci al 50 per cento. Nel caso uno di questi deceda, il figlio erediterebbe la quota per poi subentrare nella società e continuare l’attività col socio superstite. La base imponibile, ai fini dell’imposta successoria, è data dal valore della quota, e cioè dal 50% della somma del valore dei singoli beni appartenenti alla società detratte le passività (le società semplici non hanno obblighi né di bilancio né di inventario). Per quanto riguarda i terreni, si può assumere il valore “automatico” ex articolo 34, comma 5, del Dlgs 346/1990 (Testo unico sulle successioni) oppure c’è l’obbligo di dichiarare quello corrente? Infine, al di là delle specificità del settore, l’erede può fruire dell’agevolazione ex articolo 3, comma 4–ter, del già citato Testo unico?
M.M. - VENEZIA
Nel caso in questione, si ritiene applicabile l’esenzione da imposizione prevista dall’articolo 3, comma 4–ter, del Dlgs 346/1998 (Tus) concernente l’imposta sulle successioni e donazioni, come modificato dall’articolo 1, comma 78, lettera a, della legge 296/2006, trattandosi di successione a favore di discendente, purché quest’ultimo si impegni a proseguire l’attività per almeno 5 anni (risoluzione 446/2008). Se non c’è bilancio pubblicato, né inventario regolarmente redatto e vidimato, il valore delle quote della società è determinato tenendo conto del valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti alla società, al netto delle passività (articolo 16 del Tus ecircolare 58/E/2003). Il valore dei beni è costituito dal loro valore di “mercato”. Si ritiene peraltro che se per gli immobili viene dichiarato un valore non inferiore al valore catastale, il valore dichiarato non può essere contestato e/o rettificato dall’agenzia delle Entrate (circolare 3/E/2008). Infatti, sebbene per la valutazione delle quote di società non quotate, prive di bilancio, manchi uno specifico rinvio alle regole sulla valutazione automatica degli immobili, secondo una interpretazione sistematica delle norme si dovrebbe ritenere che il «valore dei beni e dei diritti» (articolo 16, comma 1, lettera b, del Dlgs 346/90) appartenenti alla società le cui quote sono cadute in successione non possa che rispettare le regole previste dal Testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni e che, quindi, per gli immobili, possa applicarsi la regola della “valutazione automatica” applicabile ex articolo 34 comma 5, del Dlgs 346/90, ai trasferimenti per successione.