L’erede che rinuncia si libera dei debiti del «de cuius»
Sono un contribuente che ha rinunciato all’eredità della madre che aveva rilevanti debiti con il Fisco. Sono in contenzioso con l’ufficio che, nonostante la
rinuncia all’eredità, insiste in pretese che riguardano mia madre. Ho saputo che una recente sentenza della Cassazione ha accolto il ricorso di un erede che aveva rinunciato all’eredità. Vorrei qualche chiarimento in proposito.
B.P. - TORINO
L’erede che rinuncia all’eredità non risponde dei debiti del familiare deceduto. Così ha affermato da ultimo la Cassazione nell’ordinanza 19030/2018, annullando le richieste dell’ufficio che pretendeva il pagamento di imposte del contribuente deceduto da parte degli eredi che avevano rinunciato all’eredità. Per principio consolidato della Cassazione, il Fisco non può pretendere pagamenti da persone che rinunciano all’eredità, e, quindi, non sono mai divenute eredi del defunto, cioè dell’originario debitore. Peraltro, l’onere di provare che vi sia stata in concreto l’accettazione della eredità non comporta «una prova impossibile in conseguenza della previsione, per detta accettazione, del termine di dieci anni e della forma espressa o tacita, in quanto l’articolo 481 codice civile consente a chiunque vi abbia interesse di acquisire in qualsiasi momento la certezza circa l’accettazione o meno della eredità da parte del chiamato» (Cassazione 2489/87). Per la Corte, il“chiamato” che abbia rinunciato all’eredità non può ritenersi obbligato a rispondere né dei debiti del de cuius né dell’imposta di successione (nemmeno a titolo provvisorio). Anche la stessa amministrazione finanziaria è convinta di questo, tanto che, nella risoluzione ministeriale del 5 novembre 1980, afferma esplicitamente che «va ritenuta illegittima la notificazione degli atti dell’accertamento al chiamato all’eredità che abbia rinunciato all’eredità stessa non essendosi verificata fra i due soggetti – “de cuius” e “chiamato all’eredità” – quella confusione patrimoniale che fa sorgere in capo al secondo la legittimazione passiva per le obbligazioni riferibili al primo».
Una conferma in questo senso è nella sentenza della Cassazione 8053/2017, nel punto in cui i giudici affermano che «In ipotesi di debiti del de cuius di natura tributaria l’accettazione dell’eredità è una condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l’obbligazione del chiamato all’eredità a risponderne. Non può ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all’eredità». I giudici, inoltre, precisano che: «Una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell’eredità», il cui onere probatorio spetta all’amministrazione finanziaria e che non può fondarsi sulla mera presentazione della denuncia di successione, che «non ha alcun rilievo ai fini dell’accettazione dell’eredità».