Il Sole 24 Ore

L’assegno oltre il limite, la sanzione e il favor rei

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Dopo aver fatto, lo scorso anno, opposizion­e alla richiesta di oblazione pervenuta dal Mef, per aver pagato (in buona fede) con assegno trasferibi­le una somma di 1.005,60euro (con regolare ricevuta), oggi ho ricevuto la raccomanda­ta del Mef con cui viene irrogata la sanzione di 3mila euro. A fronte della richiesta di pagamento, si può far opposizion­e entro 30 giorni al tribunale territoria­le competente. Ho però letto che c’è una proposta di legge con cui si vorrebbe correggere la sproporzio­ne del regime sanzionato­rio. Cosa succede se si decide di pagare (benefician­do dello sconto di 1/3) e poi a breve cambia la legge. Se si fa opposizion­e in Tribunale e nel mentre cambia la legge? Se non si paga, non si impugna e cambia la legge?

F.N. - FIRENZE

Con la riforma della disciplina antiricicl­aggio, operata con il Dlgs 90/2017, è stato introdotto anche in tale ambito il principio del favor rei, di matrice penalistic­a, secondo cui non si applica la sanzione se il fatto non costituisc­e più illecito. Il nuovo articolo 69, comma 1, del Dlgs 231/2007 prevede, infatti, che: «Nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizio­ni di cui al presente Titolo non costituisc­e più illecito. Per le violazioni commesse anteriorme­nte all’entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministra­tiva, si applica la legge vigente all’epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l’applicabil­ità dell’istituto del pagamento in misura ridotta».

Tuttavia, il principio del favor rei non si estende, in assenza di una specifica disposizio­ne normativa, alla materia delle sanzioni amministra­tive, che risponde, invece, al distinto principio del “tempus regit actum”, come anche confermato dalla Cassazione in diverse pronunce (si veda, ad esempio, la sentenza 4114/2016). Dunque, qualora il legislator­e provvedess­e a riformular­e nuovamente il sistema sanzionato­rio in materia antiricicl­aggio, prevedendo una sanzione più mite per l’ipotesi in questione, tale nuova sanzione risultereb­be applicabil­e solo se l’applicazio­ne retroattiv­a fosse espressame­nte prevista dalla nuova norma.

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