L’assegno oltre il limite, la sanzione e il favor rei
Dopo aver fatto, lo scorso anno, opposizione alla richiesta di oblazione pervenuta dal Mef, per aver pagato (in buona fede) con assegno trasferibile una somma di 1.005,60euro (con regolare ricevuta), oggi ho ricevuto la raccomandata del Mef con cui viene irrogata la sanzione di 3mila euro. A fronte della richiesta di pagamento, si può far opposizione entro 30 giorni al tribunale territoriale competente. Ho però letto che c’è una proposta di legge con cui si vorrebbe correggere la sproporzione del regime sanzionatorio. Cosa succede se si decide di pagare (beneficiando dello sconto di 1/3) e poi a breve cambia la legge. Se si fa opposizione in Tribunale e nel mentre cambia la legge? Se non si paga, non si impugna e cambia la legge?
F.N. - FIRENZE
Con la riforma della disciplina antiriciclaggio, operata con il Dlgs 90/2017, è stato introdotto anche in tale ambito il principio del favor rei, di matrice penalistica, secondo cui non si applica la sanzione se il fatto non costituisce più illecito. Il nuovo articolo 69, comma 1, del Dlgs 231/2007 prevede, infatti, che: «Nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all’epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l’applicabilità dell’istituto del pagamento in misura ridotta».
Tuttavia, il principio del favor rei non si estende, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde, invece, al distinto principio del “tempus regit actum”, come anche confermato dalla Cassazione in diverse pronunce (si veda, ad esempio, la sentenza 4114/2016). Dunque, qualora il legislatore provvedesse a riformulare nuovamente il sistema sanzionatorio in materia antiriciclaggio, prevedendo una sanzione più mite per l’ipotesi in questione, tale nuova sanzione risulterebbe applicabile solo se l’applicazione retroattiva fosse espressamente prevista dalla nuova norma.