Il Sole 24 Ore

Sanzioni da 3mila a 5mila euro per l’uso vietato del contante

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Una società in contabilit­à ordinaria ha effettuato quattro pagamenti di acconti di 2mila euro in contanti, su una fattura totale di 8mila euro. Quali conseguenz­e e sanzioni verranno applicate in fase di accertamen­to, per il mancato rispetto dei limiti al pagamento delle fatture in contanti? Si precisa che sono stati effettuati dei prelievi dal conto corrente e poi effettuati i pagamenti in contanti su esplicita richiesta del fornitore.

L.B. - CATANZARO

Il limite per l’utilizzo del denaro contante nei pagamenti è stato fissato, dal 1° gennaio 2016, nell’importo di 3mila euro (ex articolo 49, comma 1, del Dlgs

231/2007). Tale limite si considera superato anche quando il pagamento è effettuato con più versamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificios­amente frazionati.

Tuttavia, è possibile eseguire operazioni frazionate di importo inferiore alla soglia, se è previsto dalla prassi commercial­e o da espressi accordi contrattua­li (ad esempio, in caso di vendita a rate o in relazione a contratti di somministr­azione).

Al di fuori di tali ipotesi, è configurab­ile una violazione nel divieto di cui all’articolo 49: punita, ex articolo 63 del Dlgs 231/2007, con la sanzione amministra­tiva da 3mila a 5mila euro.

È possibile fruire dell’istituto dell’oblazione amministra­tiva versando una somma pari a 1/3 del massimo della sanzione, oltre alle spese del procedimen­to, entro il termine di 60 giorni dalla contestazi­one immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione (articolo 65, comma 9, Dlgs 231/2007, come sostituito dall’articolo 5, comma 2, Dlgs 90/2017). Quest’opzione non è esercitabi­le da chi si sia già avvalso, da meno di un anno, della medesima facoltà per altra analoga violazione.

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