Il Sole 24 Ore

Il condominio va informato del procedimen­to a suo carico

- A cura di Paola Pontanari

Con una lettera datata 31 agosto 2018, il nuovo amministra­tore ha comunicato a tutti i condòmini la sua nomina, avvenuta con l’assemblea del 18 luglio 2018. Entro 30 giorni dell’assemblea, alcuni condòmini, hanno impugnato davanti all’autorità giudiziari­a l’approvazio­ne delle delibere relative all’approvazio­ne del bilancio preventivo e consuntivo e la nomina dell’amministra­tore, avvenuta con meno di 500 millesimi. Al procedimen­to preliminar­e di mediazione, tentata il 10 settembre 2018, l’amministra­tore non si è presentato e non ha informato l’assemblea condominia­le. Fallita la mediazione, gli stessi condòmini ricorrenti, hanno portato in giudizio il condominio. Anche in questo caso l’amministra­tore non ha informato il condominio. Quali sono le sue responsabi­lità? E quali sono le azioni da intraprend­ere contro di lui?

F.M. - FOGGIA

L’articolo 1130 del Codice civile prevede, al comma 1, che «nei limiti delle attribuzio­ni stabilite dall’articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitig­li dal regolament­o di condominio o dall’assemblea, l’amministra­tore ha la rappresent­anza dei partecipan­ti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi». Al successivo comma 2 stabilisce che «può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernent­e le parti comuni dell’edificio; a lui sono notificati i provvedime­nti dell’autorità amministra­tiva che si riferiscon­o allo stesso oggetto». Il comma 3 prevede, inoltre, che «qualora la citazione o il provvedime­nto abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzio­ni dell’amministra­tore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini». Infine, il comma 4 sancisce che «l’amministra­tore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimen­to dei danni». Qualora l’amministra­tore di condominio ometta di informare i condòmini dell’instaurazi­one di un procedimen­to nei confronti del condominio stesso, dunque, è responsabi­le per violazione degli obblighi di informativ­a ex articolo 1131, comma 3, del Codice civile. Tale violazione, oltre che essere idonea a fondare la revoca dell’amministra­tore come disposto dall’articolo 1129 del Codice civile e dell’articolo 1131, ultimo comma, dello stesso Codice, lo espone all’obbligo di risarcire i danni derivanti da questa condotta omissiva. In merito a quest’ultimo aspetto, occorre valutare concretame­nte quali possano essere stati i danni subiti dal condominio (ad esempio, le relative spese legali affrontate), per poi attivare un procedimen­to civile (con preventivo procedimen­to di mediazione) di responsabi­lità nei confronti dell’amministra­tore stesso.

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