Il condominio va informato del procedimento a suo carico
Con una lettera datata 31 agosto 2018, il nuovo amministratore ha comunicato a tutti i condòmini la sua nomina, avvenuta con l’assemblea del 18 luglio 2018. Entro 30 giorni dell’assemblea, alcuni condòmini, hanno impugnato davanti all’autorità giudiziaria l’approvazione delle delibere relative all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e la nomina dell’amministratore, avvenuta con meno di 500 millesimi. Al procedimento preliminare di mediazione, tentata il 10 settembre 2018, l’amministratore non si è presentato e non ha informato l’assemblea condominiale. Fallita la mediazione, gli stessi condòmini ricorrenti, hanno portato in giudizio il condominio. Anche in questo caso l’amministratore non ha informato il condominio. Quali sono le sue responsabilità? E quali sono le azioni da intraprendere contro di lui?
F.M. - FOGGIA
L’articolo 1130 del Codice civile prevede, al comma 1, che «nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi». Al successivo comma 2 stabilisce che «può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto». Il comma 3 prevede, inoltre, che «qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini». Infine, il comma 4 sancisce che «l’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni». Qualora l’amministratore di condominio ometta di informare i condòmini dell’instaurazione di un procedimento nei confronti del condominio stesso, dunque, è responsabile per violazione degli obblighi di informativa ex articolo 1131, comma 3, del Codice civile. Tale violazione, oltre che essere idonea a fondare la revoca dell’amministratore come disposto dall’articolo 1129 del Codice civile e dell’articolo 1131, ultimo comma, dello stesso Codice, lo espone all’obbligo di risarcire i danni derivanti da questa condotta omissiva. In merito a quest’ultimo aspetto, occorre valutare concretamente quali possano essere stati i danni subiti dal condominio (ad esempio, le relative spese legali affrontate), per poi attivare un procedimento civile (con preventivo procedimento di mediazione) di responsabilità nei confronti dell’amministratore stesso.