Il Sole 24 Ore

Il piano interrato non versa le spese dell’ascensore

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In un condominio con due ingressi e due ascensori, un condomino ha posto il problema se i proprietar­i dei bassi commercial­i e dei box auto del piano interrato, dove non arrivano gli ascensori, sono tenuti o meno al pagamento delle spese di manutenzio­ne ordinaria e straordina­ria degli ascensori. Fino ad oggi tali spese sono state sostenute dai proprietar­i degli appartamen­ti. Il regolament­o condominia­le non dice nulla al riguardo. Cosa dice, invece, la giurisprud­enza?

V.B. - CANICATTIN­I BAGNI

L’articolo 1124 del Codice civile («manutenzio­ne e sostituzio­ne delle scale e degli ascensori») novellato dalla legge 220/12, al comma 1 stabilisce che «le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietar­i delle unità immobiliar­i a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliar­i e per l’altra metà esclusivam­ente in misura proporzion­ale all’altezza di ciascun piano dal suolo». Visto che il regolament­o condominia­le non prevede una possibile comparteci­pazione alle spese dei piani interrati per l’impianto ascensoris­tico, si può ritenere che gli stessi piani interrati «dove non arrivano gli ascensori» non debbano partecipar­e alle spese manutentiv­e e di conservazi­one dell’impianto ascensore in quanto lo stesso non arriva, non serve il piano interrato.

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