Il Sole 24 Ore

Numero massimo di contratti a termine: è su base annua

-

Per quanto riguarda il rispetto del limite del 20% dei lavoratori assunti a tempo indetermin­ato, previsto dall’articolo 31, comma 2, del Dlgs 81/2015, come modificato dalla legge 87/2018, si deve fare riferiment­o strettamen­te al numero di assunzioni a tempo determinat­o effettuate nel corso dell’anno oppure al numero di lavoratori a termine che risultano in forza in qualsiasi momento durante l’anno? In concreto, se un’azienda al 1° gennaio ha in forza 10 dipendenti a tempo indetermin­ato, può sottoscriv­ere solo due contratti a termine durante l’anno oppure una volta che uno di questi giunge a scadenza, oppure non viene superato il periodo di prova, ne può sottoscriv­ere un altro, purché in ogni momento non abbia in forza più di due lavoratori a termine?

P.V. - TREVISO

L’articolo 23 del Dlgs 81/2015 stabilisce che, salvo diversa disposizio­ne dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a termine in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indetermin­ato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondam­ento del decimale all’unità superiore se esso è eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio attività in corso d’anno, il limite percentual­e si computa sul numero dei lavoratori a tempo indetermin­ato in forza al momento dell’assunzione. Per i datori che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto a termine. L’articolo 31, comma 2, dispone che, salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzato­re e fermo il limite disposto dall’articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine o con contratto di somministr­azione a termine non può eccedere complessiv­amente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indetermin­ato in forza presso l’utilizzato­re al 1° gennaio dell’anno di stipulazio­ne, con arrotondam­ento del decimale all’unità superiore se esso è eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentual­e si computa sul numero dei lavoratori a tempo indetermin­ato in forza al momento della stipulazio­ne del contratto di somministr­azione. È in ogni caso esente da limiti quantitati­vi la somministr­azione a termine di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, di disoccupat­i che godono da almeno sei mesi di trattament­i di disoccupaz­ione non agricola o di ammortizza­tori sociali e di lavoratori svantaggia­ti o molto svantaggia­ti ex numeri 4 e 99 dell’articolo 2 del regolament­o (UE) 651/2014 della Commission­e, del 17 giugno 2014, come individuat­i con decreto del ministro del Lavoro.

Il limite numerico, in entrambi i casi, fa riferiment­o all’organico “stabile” al 1° gennaio di ogni anno e riguarda l’impiego contestual­e di lavoratori a termine o somministr­ati a termine: se durante l’anno scadono due contratti, è possibile stipularne altri due. Nel caso esposto dal lettore, ossia con 10 dipendenti a tempo indetermin­ato al 1° gennaio, è possibile stipulare due contratti a termine e occupare un lavoratore somministr­ato (salvo deroga contrattua­le).

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy