Numero massimo di contratti a termine: è su base annua
Per quanto riguarda il rispetto del limite del 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, previsto dall’articolo 31, comma 2, del Dlgs 81/2015, come modificato dalla legge 87/2018, si deve fare riferimento strettamente al numero di assunzioni a tempo determinato effettuate nel corso dell’anno oppure al numero di lavoratori a termine che risultano in forza in qualsiasi momento durante l’anno? In concreto, se un’azienda al 1° gennaio ha in forza 10 dipendenti a tempo indeterminato, può sottoscrivere solo due contratti a termine durante l’anno oppure una volta che uno di questi giunge a scadenza, oppure non viene superato il periodo di prova, ne può sottoscrivere un altro, purché in ogni momento non abbia in forza più di due lavoratori a termine?
P.V. - TREVISO
L’articolo 23 del Dlgs 81/2015 stabilisce che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a termine in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore se esso è eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio attività in corso d’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Per i datori che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto a termine. L’articolo 31, comma 2, dispone che, salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo il limite disposto dall’articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine o con contratto di somministrazione a termine non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione, con arrotondamento del decimale all’unità superiore se esso è eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a termine di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, di disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ex numeri 4 e 99 dell’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del ministro del Lavoro.
Il limite numerico, in entrambi i casi, fa riferimento all’organico “stabile” al 1° gennaio di ogni anno e riguarda l’impiego contestuale di lavoratori a termine o somministrati a termine: se durante l’anno scadono due contratti, è possibile stipularne altri due. Nel caso esposto dal lettore, ossia con 10 dipendenti a tempo indeterminato al 1° gennaio, è possibile stipulare due contratti a termine e occupare un lavoratore somministrato (salvo deroga contrattuale).