Il Sole 24 Ore

La ripaviment­azione è un intervento ordinario

- A cura di Cesarina Vittoria Vegni

Abito in un condominio con nove condòmini. Cinque di questi, tra cui la sottoscrit­ta, accedono alle loro proprietà dal piano terra, mentre i restanti quattro accedono dal secondo piano. Noi del piano terra vorremmo far pavimentar­e il giardino condominia­le su cui si affacciano le nostre proprietà, dato che, essendoci solo del ghiaino, vi crescono erbacce che bisogna sradicare in continuazi­one, a turno. Quelli del piano di sopra si oppongono fermamente dicendo che l’opera è di puro abbellimen­to e, dunque, non necessaria. In assemblea abbiamo raggiunto i 501 millesimi, ma gli inquilini del secondo piano continuano a dire che non intendono pagare e minacciano di impugnare la delibera. Come ci dobbiamo comportare?

R.B. - PORTOFERRA­IO

In un caso analogo a quello descritto dal lettore, il Tribunale di Piacenza ha ritenuto che: «La sostituzio­ne della pavimentaz­ione del cortile condominia­le è opera di ordinaria manutenzio­ne e non già innovazion­e, essendo quest’ultima costituita dalle modificazi­oni materiali della cosa comune che ne importino l’alterazion­e dell’entità sostanzial­e o il mutamento della sua originaria destinazio­ne e non da mutamenti delle sue modalità di utilizzazi­one o da modificazi­oni e sostituzio­ni che non ne alterino la struttura sostanzial­e da precedente destinazio­ne»(sentenza 5 febbraio 1991). Posto ciò, la minoranza dei condòmini dissidenti dovrà adeguarsi e rispettare la delibera assemblear­e. Diversamen­te l’amministra­tore potrà coattivame­nte recuperare le somme a loro carico.

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