Niente limite quantitativo per somministrazioni over 50
Le norme indicate per il lavoro a somministrazione dal Dl 87/2018, in vigore dal 1° novembre 2018, sono valide anche per lavoratori ultracinquantenni?
F.E. - MILANO
L’articolo 31, comma 2, del Dlgs 81/2015, come modificato dal Dl 87/2018, dispone che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi dell’utilizzatore, e fermo il limite ex artciolo 23, il numero di lavoratori assunti a termine o con contratto di somministrazione a termine non può eccedere in tutto il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione di tali contratti, con arrotondamento del decimale all’unità superiore se uguale o superiore a 0,5. La stessa norma precisa poi che, tra l’altro, è esente da limiti quantitativi la somministrazione a termine di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ex numeri 4 e 99 dell’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati dal decreto. Ebbene, l’articolo 1 del Dm 17 ottobre 2017, tra le altre ipotesi, definisce «lavoratori svantaggiati» coloro che hanno superato i 50 anni di età, ovvero coloro che hanno già compiuto 50 anni. Tutte le altre disposizioni trovano piena applicazione anche agli “over 50”.