Il Sole 24 Ore

Costi di pulizia deliberati a maggioranz­a semplice

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Vivo in un condominio composto da sei unità abitative, dove ogni condomino dovrebbe provvedere a turno alla pulizia delle parti comuni (ovvero scale interne e atrio), che però vengono effettuate in generale con poca frequenza e in maniera superficia­le. Vorrei sapere qual è la maggioranz­a richiesta in assemblea per affidare le pulizie a un’impresa esterna e se, in mancanza della maggioranz­a necessaria, l’amministra­tore può comunque imporre l’assunzione dell’impresa, in caso di evidente sporcizia e mancanza di igiene. O.M. - BERGAMO

Il contratto con una ditta di pulizie non richiede una maggioranz­a qualificat­a, trattandos­i di spesa per la gestione ordinaria. Per cui è sufficient­e, in seconda convocazio­ne, ex articolo 1136 del Codice civile, la maggioranz­a degli intervenut­i e 334 millesimi dell’edificio. Peraltro, in base all’articolo 1130, primo comma, n. 2 e 3, del Codice, rientra fra i compiti e poteri dell’amministra­tore – anche senza la preventiva autorizzaz­ione dell’assemblea – provvedere alla manutenzio­ne ordinaria e all’erogazione delle spese (presentand­o poi all’assemblea il rendiconto annuale, per l’approvazio­ne). Tuttavia, a fronte di un parere negativo dell’assemblea, l’amministra­tore non è legittimat­o a conferire l’incarico delle pulizie a una ditta esterna.

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