Costi di pulizia deliberati a maggioranza semplice
Vivo in un condominio composto da sei unità abitative, dove ogni condomino dovrebbe provvedere a turno alla pulizia delle parti comuni (ovvero scale interne e atrio), che però vengono effettuate in generale con poca frequenza e in maniera superficiale. Vorrei sapere qual è la maggioranza richiesta in assemblea per affidare le pulizie a un’impresa esterna e se, in mancanza della maggioranza necessaria, l’amministratore può comunque imporre l’assunzione dell’impresa, in caso di evidente sporcizia e mancanza di igiene. O.M. - BERGAMO
Il contratto con una ditta di pulizie non richiede una maggioranza qualificata, trattandosi di spesa per la gestione ordinaria. Per cui è sufficiente, in seconda convocazione, ex articolo 1136 del Codice civile, la maggioranza degli intervenuti e 334 millesimi dell’edificio. Peraltro, in base all’articolo 1130, primo comma, n. 2 e 3, del Codice, rientra fra i compiti e poteri dell’amministratore – anche senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea – provvedere alla manutenzione ordinaria e all’erogazione delle spese (presentando poi all’assemblea il rendiconto annuale, per l’approvazione). Tuttavia, a fronte di un parere negativo dell’assemblea, l’amministratore non è legittimato a conferire l’incarico delle pulizie a una ditta esterna.