L’esenzione dal ticket per i controlli della gravidanza
L’allegato 10B del Dpcm 12 ottobre 2017 prevede, tra le prestazioni specialistiche escluse dalla partecipazione al costo (“esenzione ticket”), quelle di cui ai codici 90.17.6 e 88.78.4, da effettuarsi in associazione e nel periodo gestazionale specificato. Alcuni centri ospedalieri lombardi del Ssn non risultano applicare tali indicazioni e richiedono il pagamento intero delle prestazioni. Si tratta di una discrezionalità lasciata alle singole Regioni (o ai singoli enti), oppure di vera e propria inadempienza? In quest’ultimo caso, cosa possono fare le gestanti per veder riconosciuta l’esenzione dal ticket?
C.A. - CREMONA
Le prestazioni specialistiche per la tutela della maternità responsabile, escluse dalla partecipazione al costo in funzione preconcezionale (10A), prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica, escluse dalla partecipazione al costo (10B) e condizioni di accesso alla diagnosi prenatale invasiva, in esclusione dalla quota di partecipazione al costo (10C) sono quelle indicate dal Dpcm 12 ottobre 2017. Tuttavia, affinché le nuove prestazioni specialistiche, inserite nei nuovi “Lea” (livelli essenziali di assistenza), possano essere erogate effettivamente, è necessario attendere la pubblicazione delle tariffe da corrispondere per queste prestazioni agli erogatori sia pubblici (aziende sanitarie e ospedaliere, aziende ospedaliero–universitarie, Irccs pubblici) che privati equiparati o accreditati (Irccs privati, ospedali religiosi, ambulatori e laboratori, aziende ortopediche, eccetera).
Per questo, la legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 420, della legge 205/2017) aveva posto il 28 febbraio 2018 come termine ultimo per l’emanazione dei decreti sulle tariffe massime. Termine ultimo che non ci risulta finora soddisfatto.