Il Sole 24 Ore

Indennità di esclusivit­à negata nelle case di cura

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Mia figlia, anestesist­a in una grande struttura sanitaria privata e con un’anzianità di servizio di oltre 16 anni, ha richiesto la correspons­ione dell’indennità esclusiva a decorrere dal 1° gennaio 2015. Ciò è stato richiesto perché la legge di Stabilità del 2015 ha annullato quanto previsto in materia dalla legge 122/2010. La struttura ha respinto la richiesta di mia figlia. È possibile sapere se le strutture private hanno l’obbligo di corrispond­ere agli interessat­i quanto previsto dalla legge di Stabilità 2015?

C.A. - REGGIO CALABRIA

Il contratto di lavoro per il personale medico dipendente dalle case di cura 2002–2005 prevede le voci della retribuzio­ne determinat­e con riferiment­o alle diverse qualifiche e al diverso orario di lavoro. Il trattament­o economico è composto da: stipendio base; retribuzio­ne di anzianità maturata al 31 dicembre 1996; indennità di medico di struttura sanitaria privata; eventuale indennità profession­ale; eventuale indennità medica per aiuto e assistente; eventuale indennità medica per aiuto dirigente; eventuale indennità di direzione sanitaria e di medico responsabi­le; tredicesim­a mensilità; eventuale “assegno ad personam”; eventuale superminim­o. Lo stesso contratto non prevede l’attribuzio­ne della cosiddetta “indennità di esclusivit­à”.

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