Indennità di esclusività negata nelle case di cura
Mia figlia, anestesista in una grande struttura sanitaria privata e con un’anzianità di servizio di oltre 16 anni, ha richiesto la corresponsione dell’indennità esclusiva a decorrere dal 1° gennaio 2015. Ciò è stato richiesto perché la legge di Stabilità del 2015 ha annullato quanto previsto in materia dalla legge 122/2010. La struttura ha respinto la richiesta di mia figlia. È possibile sapere se le strutture private hanno l’obbligo di corrispondere agli interessati quanto previsto dalla legge di Stabilità 2015?
C.A. - REGGIO CALABRIA
Il contratto di lavoro per il personale medico dipendente dalle case di cura 2002–2005 prevede le voci della retribuzione determinate con riferimento alle diverse qualifiche e al diverso orario di lavoro. Il trattamento economico è composto da: stipendio base; retribuzione di anzianità maturata al 31 dicembre 1996; indennità di medico di struttura sanitaria privata; eventuale indennità professionale; eventuale indennità medica per aiuto e assistente; eventuale indennità medica per aiuto dirigente; eventuale indennità di direzione sanitaria e di medico responsabile; tredicesima mensilità; eventuale “assegno ad personam”; eventuale superminimo. Lo stesso contratto non prevede l’attribuzione della cosiddetta “indennità di esclusività”.