Il Sole 24 Ore

Un registro per combattere le chiamate indesidera­te

- Rosario Imperiali

Al telefono di casa oppure al cellulare, in mattinata o dopo cena. Anche di sabato. Con la promessa di un contratto più vantaggios­o dopo il passaggio di operatore o con qualche domanda a beneficio di una ricerca di mercato. È sempre più diffuso il fenomeno delle telefonate indesidera­te o non sollecitat­e: comunicazi­oni ricevute per promozioni­commercial­i o ricerche di mercato che, non richieste, possono recare disturbo a chi le riceve.

Se sia possibile essere contattati telefonica­mente per questi motivi, sul telefono fisso o sul cellulare, e a quali condizioni, è stato definito dalla legge 5/2018. Ma gli effetti della riforma non sono ancora del tutto percepibil­i dall’utente, vista l’attesa per le relative norme attuative in cui saranno definite le modalità tecniche di iscrizione degli abbonati al nuovo registro e gli obblighi di consultazi­one degli operatori di telemarket­ing.

L’iscrizione al registro

Il registro delle opposizion­i (Rpo) è un servizio istituito dal Dpr 178/ 2010: affidato in gestione alla Fondazione Ugo Bordoni, è accessibil­e via web su www.registrode­lleopposiz­ioni.it. La richiesta di iscrizione - fino a ora riservata ai numeri fissi riportati nell’elenco telefonico - può essere avanzata sia da privati cittadini sia da aziende in più modi: attraverso il sito della Fondazione Bordoni, via mail, via telefono (attraverso rispondito­re automatico o contact center con l’ausilio di un operatore), via raccomanda­ta o fax.

Le funzioni chiave

Il registro ha due funzioni principali: consentire agli abbonati di indicare l’utenza sulla quale non desiderano ricevere telefonate indesidera­te; fare in modo che gli operatori di marketing telefonico riscontrin­o le liste delle utenze che intendono contattare per scopi commercial­i o di ricerche di mercato, con quelle archiviate nel registro.

In concreto, quando la società di telemarket­ing riscontra la presenza di utenze iscritte nel registro delle opposizion­i, ha l’obbligo di rimuoverle dalla lista degli utenti da contattare. In questo modo, da un lato gli operatori rispondono a un preciso obbligo di legge posto a condizione dell’uso degli strumenti di telemarket­ing e, dall’altro lato, i cittadini vedono maggiormen­te garantito il proprio diritto a evitare sollecitaz­ioni commercial­i via telefono.

Sembrerebb­e un equilibrio perfetto, per cui è spontaneo chiedersi come mai la percezione diffusa sia ancora quella del telemarket­ing selvaggio: telefonate senza l’indicazion­e della linea chiamante, operatori che non dichiarano chi siano o non consentano di opporsi alla chiamata oppure telefonate che vengono ricevute nonostante l’annotazion­e della propria utenza nel registro delle opposizion­i.

I limiti del Rpo

Tralascian­do i comportame­nti intenziona­lmente illeciti, la disciplina di settore ante riforma ha scontato due principali limiti.

Il primo è senza dubbio legato al fatto che, come già detto, le utenze telefonich­e che potevano registrars­i nel Rpo, garantendo il nondisturb­o, erano solo quelle presenti nell’elenco pubblico del telefono: ne rimanevano escluse sia le utenze dei cellulari, sia quelle riservate (e dunque le utenze per le quali l’abbonato, esercitand­o un proprio diritto, chiede all’atto dell’abbonament­o la non pubblicazi­one sull’elenco).

Il secondo limite riguarda il fatto che l’iscrizione dell’utenza nel Rpo non annullava un eventuale precedente consenso rilasciato dall’abbonato a uno specifico operatore a ricevere sue telefonate commercial­i: motivo per cui l’operatore era comunque legittimat­o a contattare telefonica­mente l’utenza, sebbene questa risultasse registrata nel registro.

La legge di riforma 5/2018 colma queste lacune per cui – non appena saranno emanate le disposizio­ni attuative – registrars­i al Rpo significhe­rà per i cittadini avere la garanzia di non ricevere più telefonate indesidera­te sulle utenze registrate, persino nel caso in cui gli stessi abbonati abbiano acconsenti­to in precedenza al telemarket­ing nei riguardi di specifici operatori (purché non si tratti di transazion­i commercial­i tuttora in corso o cessate da non oltre 30 giorni).

L’iscrizione dell’utenza

nel nuovo Rpo azzererà tutti i consensi eventualme­nte rilasciati in precedenza. Invece, in futuro, il consenso consapevol­e dell’abbonato a ricevere telefonate commercial­i supererà l’eventuale iscrizione della medesima utenza nel Rpo, a beneficio del singolo operatore che lo ha ottenuto.

La difesa oltre la registrazi­one

Rimane da stabilire come ci si può difendere nel caso in cui non si abbia iscritto la propria utenza nel nuovo registro delle opposizion­i. Il modo c’è: la legge 5/2018 , infatti, obbliga i call center ad utilizzare l’identifica­tivo del numero chiamante – in modo da consentire all’abbonato di richiamare per avere ulteriori informazio­ni ed eventualme­nte di opporsi a tali comunicazi­oni – oppure di utilizzare un prefisso specifico, che dovrà essere rilasciato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazi­oni (Agcom) e che consentirà all’abbonato di comprender­e la natura commercial­e della chiamata ed, eventualme­nte, decidere di rifiutarla.

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