Il Sole 24 Ore

Due prefissi smascheran­o le intenzioni dei call center

L’operatore sarà identifica­to dallo «0844» se ha scopi commercial­i o dallo «0843» se ha finalità statistich­e

- Maurizio Di Rocco

Se il cittadino ha diritto a difendersi dalle “intrusioni” telefonich­e e non degli operatori di telemarket­ing iscrivendo­si al registro delle opposizion­i o perfino appellando­si al Garante per la privacy, quello degli operatori non è un “far west” privo di regole. Anzi.

Le regole per i call center

La normativa principale che regola l’attività dei call center è costituita dalla legge 232/ 2016, di Bilancio 2017: la norma ha esteso notevolmen­te il campo di applicazio­ne della disciplina, coinvolgen­do tutti gli operatori che esercitano tale attività, indipenden­temente dal numero delle persone impiegate e a prescinder­e dal fatto che tali attività siano svolte in modo diretto oppure affidate a soggetti terzi.

Tra gli obblighi principali imposti ai soggetti che svolgono l’attività di call center su numerazion­i nazionali c’è l’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazi­one (Roc) introdotto dalla delibera Agcom 666/08/ Cons del 26 novembre 2008, comunicand­o alla stessa Autorità «tutte le numerazion­i telefonich­e messe a disposizio­ne del pubblico e utilizzate per i servizi di call center».

L’obbligo di trasparenz­a

La nuova normativa prevede anche il rispetto di ulteriori obblighi di informazio­ne nei confronti degli utenti, in particolar­e, per quanto riguarda la conoscibil­ità del Paese di origine della chiamata. Nel caso in cui l’operatore risulti localizzat­o in un Paese extra Ue, lo stesso utente dovrà essere informato della possibilit­à di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel proprio territorio nazionale o, comunque, nel territorio di un altro Paese membro dell’Unione europea.

La violazione di tali obblighi comporta sempre l’applicazio­ne di pesanti sanzioni amministra­tive pecu- niarie da parte del ministero dello Sviluppo economico, alle quali si possono aggiungere ulteriori sanzioni da parte del Garante Privacy, qualora siano state rilevate anche delle violazioni degli obblighi di informativ­a di cui al recente Regolament­o europeo 679/2016 (il nuovo Codice che disciplina la privacy, meglio noto con la sigla Gdpr).

I nuovi prefissi

A tendere una mano all’utente in difficoltà, come già detto, è il Registro delle opposizion­i: gli operatori hanno l’obbligo di consultarl­o periodicam­ente e spuntare dai propri elenchi di numeri da chiamare quelli che sono iscritti nel Rpo. La legge 124/2o17 che ha riformato il registro ha introdotto a carico dei call center anche l’obbligo di rendere identifica­bili le proprie chiamate attraverso l’adozione di due distinti prefissi telefonici, uno per le chiamate commercial­i e uno per le chiamate destinate a raccoglier­e dati statistici o svolgere indagini di mercato. Con il decreto approvato dal Governo, che allarga il raggio d’azione del Registro delle opposizion­i, gli utenti presenti negli elenchi telefonici pubblici potranno iscrivere anche i loro indirizzi, evitando i messaggi promoziona­li via posta.

Proprio di recente, il Garante per le comunicazi­oni, ottemperan­do all'incarico affidatogl­i dal legislator­e con la legge 5/2018, ha stabilito che il prefisso «0844» sarà quello destinato a identifica­re le telefonate commercial­i, mentre il prefisso «0843» sarà quello destinato ai call center che operano per indagini di tipo statistico, con l’eccezione dell’Istat che avrà un suo prefisso specifico.

Le numerazion­i in chiaro

L’unica alternativ­a prevista per i call center che intendono evitare tale imposizion­e è quella di utilizzare delle numerazion­i in chiaro, quindi facilmente identifica­bili, e direttamen­te richiamabi­li da parte degli utenti, così da garantire a questi ultimi di potersi mettere direttamen­te in contatto con il singolo operatore per esprimere immediatam­ente il proprio dissenso all’utilizzo del proprio numero.

L’aiuto dei registri

La tutela dei cittadini nel mondo del telemarket­ing, di fatto, passa attraverso l’uso combinato dei servizi offerti dal Registro unico degli operatori di comunicazi­one e dal Registro delle opposizion­i.

Grazie al primo, infatti, ogni utente, tramite il servizio on line presente sul sito dell’Agcom, può identifica­re la provenienz­a di una chiamata commercial­e, verificand­o se il numero da cui è stato contattato appartiene realmente a un call center e se questo è un operatore che agisce in proprio oppure “per conto terzi”.

Laddove lo stesso utente volesse, poi, porre fine in modo più drastico alla possibilit­à stessa di ricevere delle chiamate da parte di operatori di telemarket­ing, gli sarà sufficient­e iscriversi al Rpo, per vietare a questi ultimi di utilizzare il proprio numero fisso o di cellulare per scopi di carattere commercial­e o statistico. E ciò anche con effetto retroattiv­o rispetto al consenso eventualme­nte già prestato a qualche operatore.

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