Il Sole 24 Ore

Rischio confisca per le automobili immatricol­ate all’estero

Divieto di circolazio­ne a chi risiede in Italia da oltre 60 giorni, pena la confisca Colpiti gli italiani che hanno auto di lusso e gli immigrati. La scappatoia del leasing

- Maurizio Caprino

Con il decreto Sicurezza arriva il divieto di circolare in Italia con auto immatricol­ata all’estero per chi ha la residenza nel Paese da oltre 60 giorni

Vietato circolare con targa estera, se si risiede in Italia. A sorpresa, il maxiemenda­mento al decreto sicurezza votato ieri al Senato mette un freno atteso da anni all’esterovest­izione, cioè l’utilizzo di targhe estere per risparmiar­e su bollo e assicurazi­one, sottrarsi di fatto alle multe e rendersi invisibili al fisco italiano. Ma resta un enorme varco: se il mezzo è in leasing o a noleggio, basta avere a bordo una dichiarazi­one della società intestatar­ia del mezzo per essere in regola. Ciò rischia di mettere fuori mercato gli operatori italiani, salvo che chiudano e si trasferisc­ano all’estero.

Il fenomeno ha una tripla faccia: quella degli italiani che comprano soprattutt­o auto nuove di lusso o esportano fittiziame­nte quella che già hanno per non pagare più il superbollo, quella degli stranieri con permesso di soggiorno che acquistano e usano in Italia ma immatricol­ano nel loro Paese e quella degli stranieri irregolari che sfruttano la targa estera per rendersi meno identifica­bili. In concreto, si va dagli italiani residenti in zone di confine ricche come il Trentino-Alto Adige che circolano con targhe austriache e tedesche a caporali e sfruttati che si spostano nelle campagne del Foggiano con catorci locali ritargati in Bulgaria.

Vengono modificati gli articoli 93 e 132 del Codice della strada.

Nell’articolo 93 sono inseriti cinque nuovi commi. Il primo vieta dicircolar­e in Italia con un veicolo immatricol­ato all’estero, a chi abbia la residenza nel Paese da oltre 60 giorni. Il secondo stabilisce le eccezioni, valide solo se a bordo c’è un documento di data certa firmato dall’intestatar­io del mezzo, da cui «risulti il titolo e la durata della disponibil­ità del veicolo»:  utilizzo di veicolo in leasing o in locazione senza conducente (noleggio), se lo si prende da un operatore costituito in un altro Stato Ue o See (Spazio economico europeo) e senza sede secondaria o effettiva in Italia;  veicolo dato in comodato da un’impresa Ue o See (che non ha in Italia sedi secondarie o effettive) a suo lavoratore o collaborat­ore.

Chi viola il divieto, oltre a pagare una sanzione amministra­tiva di almeno 712 euro, dovrà tenere il mezzo in deposito e immatricol­arlo in Italia entro 180 giorni, scaduti i quali scatterà la confisca. In alternativ­a, pagata la sanzione, vanno consegnate targhe e documenti alla Motorizzaz­ione chiedendo il foglio di via e la targa provvisori­a per portare il veicolo fuori Italia.

Chi ha un mezzo in comodato ma non ha a bordo il documento che ne attesta la disponibil­ità dovrà pagare 250 euro ed esibirlo entro 30 giorni; nel frattempo scatterà un fermo amministra­tivo.

Nell’articolo 132 sono aggiunti l’obbligo di rimpatriar­e consegnand­o targhe e documenti esteri dopo un anno dall’importazio­ne se non c’è stata la reimmatric­olazione in Italia.

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