Rischio confisca per le automobili immatricolate all’estero
Divieto di circolazione a chi risiede in Italia da oltre 60 giorni, pena la confisca Colpiti gli italiani che hanno auto di lusso e gli immigrati. La scappatoia del leasing
Con il decreto Sicurezza arriva il divieto di circolare in Italia con auto immatricolata all’estero per chi ha la residenza nel Paese da oltre 60 giorni
Vietato circolare con targa estera, se si risiede in Italia. A sorpresa, il maxiemendamento al decreto sicurezza votato ieri al Senato mette un freno atteso da anni all’esterovestizione, cioè l’utilizzo di targhe estere per risparmiare su bollo e assicurazione, sottrarsi di fatto alle multe e rendersi invisibili al fisco italiano. Ma resta un enorme varco: se il mezzo è in leasing o a noleggio, basta avere a bordo una dichiarazione della società intestataria del mezzo per essere in regola. Ciò rischia di mettere fuori mercato gli operatori italiani, salvo che chiudano e si trasferiscano all’estero.
Il fenomeno ha una tripla faccia: quella degli italiani che comprano soprattutto auto nuove di lusso o esportano fittiziamente quella che già hanno per non pagare più il superbollo, quella degli stranieri con permesso di soggiorno che acquistano e usano in Italia ma immatricolano nel loro Paese e quella degli stranieri irregolari che sfruttano la targa estera per rendersi meno identificabili. In concreto, si va dagli italiani residenti in zone di confine ricche come il Trentino-Alto Adige che circolano con targhe austriache e tedesche a caporali e sfruttati che si spostano nelle campagne del Foggiano con catorci locali ritargati in Bulgaria.
Vengono modificati gli articoli 93 e 132 del Codice della strada.
Nell’articolo 93 sono inseriti cinque nuovi commi. Il primo vieta dicircolare in Italia con un veicolo immatricolato all’estero, a chi abbia la residenza nel Paese da oltre 60 giorni. Il secondo stabilisce le eccezioni, valide solo se a bordo c’è un documento di data certa firmato dall’intestatario del mezzo, da cui «risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo»: utilizzo di veicolo in leasing o in locazione senza conducente (noleggio), se lo si prende da un operatore costituito in un altro Stato Ue o See (Spazio economico europeo) e senza sede secondaria o effettiva in Italia; veicolo dato in comodato da un’impresa Ue o See (che non ha in Italia sedi secondarie o effettive) a suo lavoratore o collaboratore.
Chi viola il divieto, oltre a pagare una sanzione amministrativa di almeno 712 euro, dovrà tenere il mezzo in deposito e immatricolarlo in Italia entro 180 giorni, scaduti i quali scatterà la confisca. In alternativa, pagata la sanzione, vanno consegnate targhe e documenti alla Motorizzazione chiedendo il foglio di via e la targa provvisoria per portare il veicolo fuori Italia.
Chi ha un mezzo in comodato ma non ha a bordo il documento che ne attesta la disponibilità dovrà pagare 250 euro ed esibirlo entro 30 giorni; nel frattempo scatterà un fermo amministrativo.
Nell’articolo 132 sono aggiunti l’obbligo di rimpatriare consegnando targhe e documenti esteri dopo un anno dall’importazione se non c’è stata la reimmatricolazione in Italia.