Il Sole 24 Ore

Il questionar­io blocca il condono

- ROSANNA ACIERNO

È possibile definire un accertamen­to Irpef notificato il 28 ottobre 2018, preceduto da attività di richiesta di presentazi­one documenti e risposte a questionar­i avvenuta prima del 24 ottobre?

La risposta è negativa. La nuova definizion­e agevolata degli avvisi di accertamen­to prevista dal decreto sulla pace fiscale, mediante il pagamento delle sole imposte accertate, senza sanzioni e interessi, è ammessa solo se l’atto è stato notificato entro il 24 ottobre 2018 (articolo 2, comma 1 del Dl 119/2018). Pertanto, al fine di rientrare nella definizion­e, è necessario che l’avviso di accertamen­to sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e che, a quella data, non sia stato impugnato, ma sia ancora impugnabil­e ossia che a quella data non siano trascorsi 60 giorni dalla sua notifica o 150 giorni nel caso in cui sia stata presentata istanza di accertamen­to con adesione. Ne consegue, dunque, che è definibile un atto notificato, ad esempio, il 20 giugno 2018 per cui è stata presentata istanza di accertamen­to con adesione, trattandos­i di atto notificato prima del 24 ottobre 2018 e ancora impugnabil­e. Sommando, infatti, la sospension­e feriale di 31 giorni (dal 1 al 31 agosto 2018) e la sospension­e di 90 giorni a seguito di accertamen­to con adesione, il termine per il ricorso scade il 18 dicembre 2018. Nel caso prospettat­o nel quesito, peraltro, non sarà possibile neanche avvalersi della cosiddetta dichiarazi­one integrativ­a speciale prevista dall’articolo 9 del Dl 119/2018. Infatti, la predetta disposizio­ne introduce una dichiarazi­one integrativ­a speciale, caratteriz­zata, tra l’altro, dalla disapplica­zione delle sanzioni e degli interessi, consentend­o al contribuen­te di correggere errori od omissioni che abbiano determinat­o l’indicazion­e di un minor imponibile ai fini delle imposte dirette, Irap e/o minori ritenute, per quanto concerne la dichiarazi­one del sostituto d’imposta. Più precisamen­te, l’integrativ­a speciale rappresent­a una dichiarazi­one integrativ­a in aumento, che può essere presentata entro il 31 maggio 2019 e riguarda solo dichiarazi­oni presentate entro il 31 ottobre 2017 ossia le dichiarazi­oni presentate per gli anni dal 2013 al 2016. Tuttavia, l’articolo 9, comma 7, lettera b) del Dl 119/2018 stabilisce che la presentazi­one dell’integrativ­a speciale è preclusa se la richiesta è presentata dopo che il contribuen­te ha avuto formale conoscenza, come nel caso descritto, di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionar­i o dell’inizio di qualunque attività di accertamen­to amministra­tivo o di procedimen­ti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito di applicazio­ne della procedura.

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