Il questionario blocca il condono
È possibile definire un accertamento Irpef notificato il 28 ottobre 2018, preceduto da attività di richiesta di presentazione documenti e risposte a questionari avvenuta prima del 24 ottobre?
La risposta è negativa. La nuova definizione agevolata degli avvisi di accertamento prevista dal decreto sulla pace fiscale, mediante il pagamento delle sole imposte accertate, senza sanzioni e interessi, è ammessa solo se l’atto è stato notificato entro il 24 ottobre 2018 (articolo 2, comma 1 del Dl 119/2018). Pertanto, al fine di rientrare nella definizione, è necessario che l’avviso di accertamento sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e che, a quella data, non sia stato impugnato, ma sia ancora impugnabile ossia che a quella data non siano trascorsi 60 giorni dalla sua notifica o 150 giorni nel caso in cui sia stata presentata istanza di accertamento con adesione. Ne consegue, dunque, che è definibile un atto notificato, ad esempio, il 20 giugno 2018 per cui è stata presentata istanza di accertamento con adesione, trattandosi di atto notificato prima del 24 ottobre 2018 e ancora impugnabile. Sommando, infatti, la sospensione feriale di 31 giorni (dal 1 al 31 agosto 2018) e la sospensione di 90 giorni a seguito di accertamento con adesione, il termine per il ricorso scade il 18 dicembre 2018. Nel caso prospettato nel quesito, peraltro, non sarà possibile neanche avvalersi della cosiddetta dichiarazione integrativa speciale prevista dall’articolo 9 del Dl 119/2018. Infatti, la predetta disposizione introduce una dichiarazione integrativa speciale, caratterizzata, tra l’altro, dalla disapplicazione delle sanzioni e degli interessi, consentendo al contribuente di correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un minor imponibile ai fini delle imposte dirette, Irap e/o minori ritenute, per quanto concerne la dichiarazione del sostituto d’imposta. Più precisamente, l’integrativa speciale rappresenta una dichiarazione integrativa in aumento, che può essere presentata entro il 31 maggio 2019 e riguarda solo dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017 ossia le dichiarazioni presentate per gli anni dal 2013 al 2016. Tuttavia, l’articolo 9, comma 7, lettera b) del Dl 119/2018 stabilisce che la presentazione dell’integrativa speciale è preclusa se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza, come nel caso descritto, di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito di applicazione della procedura.