Xbrl si aggiorna con le informazioni per la nota integrativa al bilancio
Vanno riportati i dati relativi ai principi contabili adottati rispetto ai precedenti Obbligo di censire le somme (oltre 10mila euro) percepite dalle Pa
Nota integrativa aggiornata con l'individuazione di alcune rilevanti informazioni: è l'effetto dell'aggiornamento della tassonomia operato da XBRL Italia, pubblicata sul sito dell'associazione. La tassonomia riguarda bilancio di esercizio e bilancio consolidato delle società che li redigono in base alle disposizioni del Codice civile, integrate sul piano tecnico dai principi contabili nazionali.
La sezione “Nota integrativa, parte iniziale” è stata strutturata in una serie di sottocampi intestati che consentono di individuare alcune informazioni fondamentali per il lettore del bilancio. Queste riguardano, in particolare, l'indicazione dei Principi di redazione del bilancio, l'informativa richiesta in caso di deroghe eccezionali (articolo 2423, comma 5 del Codice civile) e quella richiesta dal principio contabile Oic 29 in caso di cambiamenti di principi contabili e di correzione di errori rilevanti.
Inoltre, con riferimento all'articolo 2423-ter del Codice e all'Oic 29, è stata identificata l'informativa in merito alle problematiche di comparabilità e adattamento rispetto alle voci dell'esercizio precedente, oltre a quella relativa ai criteri di valutazione applicati e alle informazioni residuali richieste dalla legge o dai principi contabili (“Altre informazioni”).
Nel campo relativo alle “Altre informazioni” è prevista l'informativa richiesta dalla legge per il mercato e la concorrenza 125/17, che ha introdotto per le imprese l'obbligo di indicare nella nota integrativa le somme superiori a 10mila euro percepite, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni o da società controllate da pubbliche amministrazioni o da società a partecipazione pubblica. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la restituzione delle somme, la risoluzione del contratto e la revoca, anche parziale, delle agevolazioni concesse.
Con riferimento alle informazioni relative al cambiamento di principi contabili, è opportuno rammentare che questo sono ammessi soltanto se richiesti da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili, oppure se adottati autonomamente per una migliore rappresentazione in bilancio di fatti o operazioni. Gli errori, invece, consistono nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui è commesso, le informazioni e i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili: l'errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio.
Nella nota integrativa, poi, sono state identificate le informazioni che riguardano le società cooperative, previste dal Codice civile negli articoli 2513 (Criteri per la definizione della prevalenza) e 2545-sexies (Ristorni).
Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, nella nota integrativa, oltre alle modifiche già citate, sono aggiunti due campi relativi alle informazioni richieste dagli articoli 2428 e 2545 in caso di omissione della presentazione della relazione sulla gestione. Infine, per le micro imprese di cui all'articolo 2435-ter, che non redigono la nota integrativa, sono previste, nella sezione “Bilancio micro, altre informazioni”, oltre alle informazioni sopra illustrate con riferimento al bilancio abbreviato, quelle relative a startup, contributi percepiti e cooperative.
La tassonomia si applicherà una volta terminato l'iter di cui al decreto 10 dicembre 2008.