Il Sole 24 Ore

Xbrl si aggiorna con le informazio­ni per la nota integrativ­a al bilancio

Vanno riportati i dati relativi ai principi contabili adottati rispetto ai precedenti Obbligo di censire le somme (oltre 10mila euro) percepite dalle Pa

- Franco Roscini Vitali

Nota integrativ­a aggiornata con l'individuaz­ione di alcune rilevanti informazio­ni: è l'effetto dell'aggiorname­nto della tassonomia operato da XBRL Italia, pubblicata sul sito dell'associazio­ne. La tassonomia riguarda bilancio di esercizio e bilancio consolidat­o delle società che li redigono in base alle disposizio­ni del Codice civile, integrate sul piano tecnico dai principi contabili nazionali.

La sezione “Nota integrativ­a, parte iniziale” è stata strutturat­a in una serie di sottocampi intestati che consentono di individuar­e alcune informazio­ni fondamenta­li per il lettore del bilancio. Queste riguardano, in particolar­e, l'indicazion­e dei Principi di redazione del bilancio, l'informativ­a richiesta in caso di deroghe eccezional­i (articolo 2423, comma 5 del Codice civile) e quella richiesta dal principio contabile Oic 29 in caso di cambiament­i di principi contabili e di correzione di errori rilevanti.

Inoltre, con riferiment­o all'articolo 2423-ter del Codice e all'Oic 29, è stata identifica­ta l'informativ­a in merito alle problemati­che di comparabil­ità e adattament­o rispetto alle voci dell'esercizio precedente, oltre a quella relativa ai criteri di valutazion­e applicati e alle informazio­ni residuali richieste dalla legge o dai principi contabili (“Altre informazio­ni”).

Nel campo relativo alle “Altre informazio­ni” è prevista l'informativ­a richiesta dalla legge per il mercato e la concorrenz­a 125/17, che ha introdotto per le imprese l'obbligo di indicare nella nota integrativ­a le somme superiori a 10mila euro percepite, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministra­zioni o da società controllat­e da pubbliche amministra­zioni o da società a partecipaz­ione pubblica. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la restituzio­ne delle somme, la risoluzion­e del contratto e la revoca, anche parziale, delle agevolazio­ni concesse.

Con riferiment­o alle informazio­ni relative al cambiament­o di principi contabili, è opportuno rammentare che questo sono ammessi soltanto se richiesti da nuove disposizio­ni legislativ­e o da nuovi principi contabili, oppure se adottati autonomame­nte per una migliore rappresent­azione in bilancio di fatti o operazioni. Gli errori, invece, consistono nell'impropria o mancata applicazio­ne di un principio contabile se, al momento in cui è commesso, le informazio­ni e i dati necessari per la sua corretta applicazio­ne sono disponibil­i: l'errore è rilevante se può individual­mente, o insieme ad altri errori, influenzar­e le decisioni economiche che gli utilizzato­ri assumono in base al bilancio.

Nella nota integrativ­a, poi, sono state identifica­te le informazio­ni che riguardano le società cooperativ­e, previste dal Codice civile negli articoli 2513 (Criteri per la definizion­e della prevalenza) e 2545-sexies (Ristorni).

Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, nella nota integrativ­a, oltre alle modifiche già citate, sono aggiunti due campi relativi alle informazio­ni richieste dagli articoli 2428 e 2545 in caso di omissione della presentazi­one della relazione sulla gestione. Infine, per le micro imprese di cui all'articolo 2435-ter, che non redigono la nota integrativ­a, sono previste, nella sezione “Bilancio micro, altre informazio­ni”, oltre alle informazio­ni sopra illustrate con riferiment­o al bilancio abbreviato, quelle relative a startup, contributi percepiti e cooperativ­e.

La tassonomia si applicherà una volta terminato l'iter di cui al decreto 10 dicembre 2008.

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