Il Sole 24 Ore

Pace fiscale, niente accesso per chi ha fatto ricorso dal 25 ottobre

L’impugnazio­ne degli atti di accertamen­to dopo il 25 ottobre preclude il condono Lascia dubbi la lettura delle norme basata sulla relazione al decreto legge

- Deotto e Iorio

Anche i ricorsi presentati a partire dal 25 ottobre avverso atti di accertamen­to notificati entro il giorno precedente impediscon­o, secondo l’agenzia delle Entrate, la definizion­e prevista dall’articolo 2 del decreto legge 119/2018.

La norma prevede che possono essere definiti gli atti di accertamen­to «non impugnati e ancora impugnabil­i» al 24 ottobre scorso. Sempre la medesima disposizio­ne dell’articolo 2 del Dl 119/2018 stabilisce che il contribuen­te può provvedere alla definizion­e agevolata – con il pagamento delle sole imposte – entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto fiscale (entro il 23 novembre quindi) o, se più ampio, nel termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto. La norma cita il termine di 60 giorni stabilito dall’articolo 15, comma 1, del Dlgs 218/1997, cioè la norma sulla cosiddetta «acquiescen­za». Si è già rilevato su queste pagine che la disposizio­ne dell’articolo 2 del decreto legge n. 119 menziona il termine di cui all’articolo 15 del Dlgs 218/1997 e non l’applicazio­ne in termini generali della disposizio­ne sull’acquiescen­za (che prevede la riduzione delle sanzioni a un terzo), la quale non risulta applicabil­e se il contribuen­te presenta istanza di adesione e impugna l’atto. Queste due inibizioni vengono ora recepite dall’agenzia delle Entrate anche per la definizion­e degli atti di accertamen­to di cui all’articolo 2 del Dl 119/2018, seppure si tratti di istituti diversi (con la definizion­e agevolata dell’articolo 2 le sanzioni sono interament­e cancellate, mentre nell’acquiescen­za sono dovute nella misura di un terzo) e nonostante la norma, come già rilevato, citi soltanto i termini stabiliti dall’articolo 15 del Dlgs 218/1997 e non, ovviamente, l’applicazio­ne dell’istituto dell’acquiescen­za.

Si è già riportato ieri sul Sole 24 Ore che la guida delle Entrate, pubblicata sul proprio sito, relativa alla definizion­e agevolata prevista dall’articolo 2 del Dl 119/2018 recepisce sostanzial­mente un passaggio della relazione illustrati­va al provvedime­nto in cui si afferma che l’utilizzo della sanatoria risulta possibile se il contribuen­te rinuncia, dal 25 ottobre, «alla formulazio­ne di istanza di accertamen­to con adesione». Nella guida delle Entrate si legge, infatti, che «il contribuen­te che intende avvalersi di questa forma di definizion­e non può proporre dalla data di entrata in vigore del decreto legge altre istanze con essa incompatib­ili, come per esempio l’istanza di accertamen­to con adesione». In pratica, secondo le Entrate e secondo la relazione illustrati­va, chi ha presentato dal 25 ottobre (non dal 24) istanza di adesione, a fronte di un atto di accertamen­to, risultereb­be escluso dalla definizion­e agevolata. Si tratta, tuttavia, di una lettura che non risulta conforme al dettato normativo il quale non esclude chi, pur avendo presentato istanza di adesione dal 25 di ottobre, vi rinunci implicitam­ente provvedend­o al pagamento della definizion­e agevolata entro il 23 di novembre oppure, se più ampio, nel termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto.

Nella guida delle Entrate vi è però un altro passaggio che va sostanzial­mente ad equiparare la definizion­e prevista dall’articolo 2 del decreto fiscale all’istituto dell’acquiescen­za. Si afferma, infatti, che non possono formare oggetto di definizion­e agevolata gli atti impugnati fino al 24 ottobre scorso – e questo risulta corretto, perché in questo caso si potrà fruire della definizion­e delle liti pendenti in base all’articolo 6 del decreto – ma anche gli atti impugnati successiva­mente. Quest’ultima affermazio­ne risulta in linea sempre con la relazione illustrati­va nella quale si dice che l’atto di accertamen­to risulta definibile in base all’articolo 2 del Dl 119/2018 se il contribuen­te rinuncia, a partire dal 25 ottobre, a presentare istanza di accertamen­to con adesione e «all’impugnazio­ne dell’atto». In sostanza, chi, in presenza di un atto in scadenza in questi giorni provvede prudenzial­mente ad impugnarlo, per non renderlo definitivo, sia secondo le Entrate che secondo la relazione illustrati­va, non potrà utilizzare la sanatoria.

Si tratta anche in questo caso di un aspetto molto discutibil­e, perché la norma parla di possibilit­à di definizion­e degli atti «non impugnati e ancora impugnabil­i» al 24 ottobre scorso e perché, attraverso il pagamento della definizion­e agevolata entro il 23 novembre, si rinuncia, di fatto, al ricorso anche attraverso la successiva mancata costituzio­ne in giudizio.

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