Fallimenti, via libera alla super riforma delle crisi d’impresa
Primo sì alla riforma della crisi d’impresa che punta ad anticipare l’allarme In caso di mancata iniziativa il pubblico ministero può aprire la liquidazione
Primo via libera del Consiglio dei ministri alla riscrittura delle regole sulle crisi d’impresa. Il Governo ha varato lo schema di decreto legislativo che introduce le procedure di allerta per le crisi, cerca di favorire l’emersione anticipata delle difficoltà, rivede le regole sul concordato e sui controlli interni dei revisori e del collegio sindacale. Il testo passa ora all’esame delle Camere.
Sconto penale “pesante” per l’imprenditore che si attiva per segnalare la crisi d’impresa con l’obiettivo di risolverla prima di incappare nell’insolvenza. Lo prevede il decreto legislativo approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri, che ora approda in Parlamento. Ma se la versione dell’incentivo penale messo in campo è più rilevante di quanto avrebbe autorizzato una lettura restrittiva della delega, è altrettanto vero che se invece l’imprenditore non si muove, allora può intervenire il pubblico ministero per l’apertura della procedura di liquidazione.
Il decreto definisce il presupposto della tempestività dell’iniziativa individuando, al contrario, i casi in cui l’iniziativa va considerata tardiva. In questa prospettiva sono stati selezionati come indicatori di crisi più significativi i ritardi nei pagamenti di salari e stipendi e dei debiti verso fornitori oltre al superamento degli indici di bilancio elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Per le due tipologie di crediti sono stabiliti diversi parametri quantitativi e temporali per determinare la decorrenza del termine di sei mesi oltre il quale l’iniziativa dell’imprenditore non è più tempestiva:
per salari e stipendi, un ammontare di debiti scaduti superiore alla metà del complessivo monte salari mensile e il protrarsi dell’inadempimento per 60 giorni;
per i debiti verso fornitori un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti e il protrarsi dell’inadempimento per 120 giorni.
Con riferimento al superamento degli indici di bilancio, il termine dei 6 mesi decorre dall’ultimo bilancio approvato o comunque per oltre 3 mesi.Il decreto, quanto al perimetro dello sconto penale, dà, rispetto alla delega, l’interpretazione più estensiva, comprendendo non solo la bancarotta semplice (che peraltro già permette l’applicazione della tenuità del fatto) ma anche le ipotesi di bancarotta fraudolenta.
Il ministero della Giustizia ha ritenuto di operare nel senso più ampio prevedendo norme premiali con riferimento alle condotte anche più gravi quando l’imprenditore ha azionato quei meccanismi di allerta di nuova introduzione che puntano proprio a controllare e mitigare il fenomeno dell’insolvenza.
E allora l’ombrello penale si apre per l’imprenditore che ha presentato tempestiva istanza all’organismo di composizione assistita della crisi, attuandone le prescrizioni, oppure ha presentato domanda di accesso a procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordo di ristrutturazione a condizione, in questi casi, che la domanda non sia stata in seguito dichiarata inammissibile.
Per tutti i reati di bancarotta è prevista, quando si riscontrano le condizioni di tempestività dell’istanza e se risulta che il danno è di speciale tenuità, una causa di non punibilità. In questo modo viene significativamente ridotta, spiega il ministero della Giustizia, l’area del rischio penale perché è assai frequente che condotte di non corretta destinazione di beni dell’impresa, ma con effetti modesti di impoverimento del patrimonio e con incidenza minima se non quasi nulla sul soddisfacimento dei creditori, concretizzate anche in epoca assai risalente, assumano dopo l’apertura della procedura concorsuale rilevanza come reati di bancarotta fraudolenta.