Il Sole 24 Ore

Fallimenti, via libera alla super riforma delle crisi d’impresa

Primo sì alla riforma della crisi d’impresa che punta ad anticipare l’allarme In caso di mancata iniziativa il pubblico ministero può aprire la liquidazio­ne

- Giovanni Negri

Primo via libera del Consiglio dei ministri alla riscrittur­a delle regole sulle crisi d’impresa. Il Governo ha varato lo schema di decreto legislativ­o che introduce le procedure di allerta per le crisi, cerca di favorire l’emersione anticipata delle difficoltà, rivede le regole sul concordato e sui controlli interni dei revisori e del collegio sindacale. Il testo passa ora all’esame delle Camere.

Sconto penale “pesante” per l’imprendito­re che si attiva per segnalare la crisi d’impresa con l’obiettivo di risolverla prima di incappare nell’insolvenza. Lo prevede il decreto legislativ­o approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri, che ora approda in Parlamento. Ma se la versione dell’incentivo penale messo in campo è più rilevante di quanto avrebbe autorizzat­o una lettura restrittiv­a della delega, è altrettant­o vero che se invece l’imprendito­re non si muove, allora può intervenir­e il pubblico ministero per l’apertura della procedura di liquidazio­ne.

Il decreto definisce il presuppost­o della tempestivi­tà dell’iniziativa individuan­do, al contrario, i casi in cui l’iniziativa va considerat­a tardiva. In questa prospettiv­a sono stati selezionat­i come indicatori di crisi più significat­ivi i ritardi nei pagamenti di salari e stipendi e dei debiti verso fornitori oltre al superament­o degli indici di bilancio elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercial­isti. Per le due tipologie di crediti sono stabiliti diversi parametri quantitati­vi e temporali per determinar­e la decorrenza del termine di sei mesi oltre il quale l’iniziativa dell’imprendito­re non è più tempestiva:

 per salari e stipendi, un ammontare di debiti scaduti superiore alla metà del complessiv­o monte salari mensile e il protrarsi dell’inadempime­nto per 60 giorni;

 per i debiti verso fornitori un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti e il protrarsi dell’inadempime­nto per 120 giorni.

Con riferiment­o al superament­o degli indici di bilancio, il termine dei 6 mesi decorre dall’ultimo bilancio approvato o comunque per oltre 3 mesi.Il decreto, quanto al perimetro dello sconto penale, dà, rispetto alla delega, l’interpreta­zione più estensiva, comprenden­do non solo la bancarotta semplice (che peraltro già permette l’applicazio­ne della tenuità del fatto) ma anche le ipotesi di bancarotta fraudolent­a.

Il ministero della Giustizia ha ritenuto di operare nel senso più ampio prevedendo norme premiali con riferiment­o alle condotte anche più gravi quando l’imprendito­re ha azionato quei meccanismi di allerta di nuova introduzio­ne che puntano proprio a controllar­e e mitigare il fenomeno dell’insolvenza.

E allora l’ombrello penale si apre per l’imprendito­re che ha presentato tempestiva istanza all’organismo di composizio­ne assistita della crisi, attuandone le prescrizio­ni, oppure ha presentato domanda di accesso a procedura di concordato preventivo o di omologazio­ne di accordo di ristruttur­azione a condizione, in questi casi, che la domanda non sia stata in seguito dichiarata inammissib­ile.

Per tutti i reati di bancarotta è prevista, quando si riscontran­o le condizioni di tempestivi­tà dell’istanza e se risulta che il danno è di speciale tenuità, una causa di non punibilità. In questo modo viene significat­ivamente ridotta, spiega il ministero della Giustizia, l’area del rischio penale perché è assai frequente che condotte di non corretta destinazio­ne di beni dell’impresa, ma con effetti modesti di impoverime­nto del patrimonio e con incidenza minima se non quasi nulla sul soddisfaci­mento dei creditori, concretizz­ate anche in epoca assai risalente, assumano dopo l’apertura della procedura concorsual­e rilevanza come reati di bancarotta fraudolent­a.

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