Il Sole 24 Ore

Consob blocca Togacoin: promessi rendimenti predefinit­i e offerta finanziari­a abusiva

Sospesa la vendita in Italia di Togacoin: «Si tratta di proposta finanziari­a abusiva» L’iniziativa di un data center a Tenerife prospetta rendimenti sicuri e definiti

- Capaccioli e Soldavini

L’offerta prevede un rendimento preciso: per un investimen­to di 100 dollari prevede che lievitino a 213$ per il primo anno, 434 il secondo e 654 il terzo. L’offerta iniziale di valuta della Togacoin Ltd, società di diritto inglese è finalizzat­a al finanziame­nto di un data center localizzat­o a Tenerife per il mining di criptovalu­te, ma anche ad attività di hosting e rivendita di energia elettrica per ridurne il rischio. In più il sito e il whitepaper della Ico sono in lingua italiana, quindi il token offerto si configura come un’opprtunità di investimen­to, per di più «rivolta al pubblico italiano». Per questi motivi la Consob non ha potuto che considerar­e l’Ico di Togacoin come un’ offerta finanziari­a abusiva sospendend­ola con la delibera 20660 del 31 ottobre 2018 «in via cautelare, per il periodo di novanta giorni, l’attività di offerta al pubblico residente in Italia».

Le Ico sono forme di crowdfundi­ng in cui viene emessa una rappresent­azione digitale di valore (nella forma di token o coin) cui possono essere associati o meno alcuni diritti, acquistabi­le in maniera decentrali­zzata e disinterme­diata, spesso attraverso criptovalu­ta. Tale strumento dirompente ha suscitato l’attenzione dei regolatori di mezzo mondo, a partire dalla Sec nel luglio 2017 fino all’Esma nel novembre 2017 (Esma 50-157-828) in cui si invitava gli emittenti a valutare se le proprie attività potessero rientrare o meno nella Direttiva Prospetto, nella Mifid, nella Aifmd ovvero nella IV Direttiva Antiricicl­aggio. In particolar­e la Direttiva 2003/71/CE ha lo scopo di garantire che le informazio­ni fornite agli investitor­i da parte delle società che raccolgono capitali nella Ue siano adeguate, richiedend­o la pubblicazi­one preventiva di un prospetto approvato dalla Consob, prima dell’offerta di valori mobiliari e prodotti finanziari al pubblico.

Il prospetto dichiara di essere «il primo crowdfundi­ng al mondo a distribuir­e payouts durante la crowdsale», prevedendo l’offerta condotta esclusivam­ente via web, il token pari a un dollaro, l’importo minimo richiesto per partecipar­e di 200 token e il pagamento possibile in varie criptovalu­te. Il token offerto appare nella forma reward, inteso con diritti rappresent­ativi di partecipaz­ione ai ricavi o al margine (vedi Sole24Ore del 3 ottobre scorso), permettend­o di avere diritto agli utili, con l’ulteriore indicazion­e che lo stesso token, alla fine della raccolta, sarà elencato negli exchange più importanti, anche se le negoziazio­ni inizierann­o già durante la crowdsale.

L’analisi della Consob appare interessan­te e ben motivata, diversamen­te da quella dell’Agenzia delle Entrate nell’interpello 14/2018, in cui non viene svolta alcuna analisi sostanzial­e sulle caratteris­tiche del token che, in questo caso, è assimilabi­le a uno strumento finanziari­o di cui alla lettera c) dell’art. 67 del Tuir.

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