Torna al giudice la valutazione di ammissibilità
Più spazio alla fattispecie in continuità d’azienda anche quando è indiretta
Volendo soffermarci sulle novità principali in arrivo per il cocnordato preventivo, la prima riguarda l’apertura della procedura, perché, fra le condizioni di accesso che il tribunale è chiamato ad accertare, viene inclusa anche la «fattibilità economica» del piano. Il che significa attribuire espressamente al tribunale un potere di controllo sulla domanda non solo tecnico e formale, ma anche di merito.
Una seconda importante novità riguarda il concordato in bianco, e cioè l’ipotesi in cui il debitore presenti la domanda di concordato senza ancora depositare il piano. In questa ipotesi viene conservata la possibilità di prorogare il termine entro cui il piano può essere presentato, ma il termine è dimezzato e la proroga non potrà più essere concessa in tutti i casi nei quali ricorrano «giustificati motivi», solo nel caso di assenza di istanze di liquidazione giudiziale, «nell’evidente intento», come spiega la relazione illustrativa, «di scoraggiare un utilizzo abusivo del concordato come strumento di difesa (e differimento) dalla trattazione della richiesta di liquidazione giudiziale».
Inoltre lo schema di decreto introduce una norma che esplicitamente individua nella continuità aziendale e nella liquidazione del patrimonio le due possibili finalità del concordato, definendone le caratteristiche. Il criterio distintivo fra le due finalità è rappresentato dalla provenienza delle risorse destinate al pagamento dei creditori: il concordato può essere definito in continuità quando tali risorse provengano dalla medesima attività, ed è invece liquidatorio quando le risorse derivino dalla liquidazione dei beni. Ma ciò che più conta è la fissazione del principio secondo il quale il concordato va considerato in continuità anche quando l’attività venga proseguita indirettamente, da altri soggetti (a qualunque titolo). Il che significa che la continuità è da intendere in senso oggettivo, e non soggettivo. Tale principio chiarisce una questione controversa ed esprime bene la predilezione del decreto a favore della continuità. Al tempo stesso viene però aggiunto che, in ipotesi di continuità indiretta, è necessaria l’assunzione da parte del nuovo soggetto dell’impegno a garantire come minimo per due anni il mantenimento o la riassunzione di almeno il 30% dei lavoratori in forza al momento del deposito del piano.
Infine, in materia di contratti pendenti viene espressamente affermato che un contratto può dirsi pendente solo quando non siano state ancora eseguite o del tutto eseguite le prestazioni principali. Non è dunque rilevante l’eventuale inadempimento delle prestazioni accessorie: ed è anche questa una precisazione funzionale a dirimere un tema dibattuto.