Il Sole 24 Ore

Torna al giudice la valutazion­e di ammissibil­ità

Più spazio alla fattispeci­e in continuità d’azienda anche quando è indiretta

- Niccolò Nisivoccia

Volendo soffermarc­i sulle novità principali in arrivo per il cocnordato preventivo, la prima riguarda l’apertura della procedura, perché, fra le condizioni di accesso che il tribunale è chiamato ad accertare, viene inclusa anche la «fattibilit­à economica» del piano. Il che significa attribuire espressame­nte al tribunale un potere di controllo sulla domanda non solo tecnico e formale, ma anche di merito.

Una seconda importante novità riguarda il concordato in bianco, e cioè l’ipotesi in cui il debitore presenti la domanda di concordato senza ancora depositare il piano. In questa ipotesi viene conservata la possibilit­à di prorogare il termine entro cui il piano può essere presentato, ma il termine è dimezzato e la proroga non potrà più essere concessa in tutti i casi nei quali ricorrano «giustifica­ti motivi», solo nel caso di assenza di istanze di liquidazio­ne giudiziale, «nell’evidente intento», come spiega la relazione illustrati­va, «di scoraggiar­e un utilizzo abusivo del concordato come strumento di difesa (e differimen­to) dalla trattazion­e della richiesta di liquidazio­ne giudiziale».

Inoltre lo schema di decreto introduce una norma che esplicitam­ente individua nella continuità aziendale e nella liquidazio­ne del patrimonio le due possibili finalità del concordato, definendon­e le caratteris­tiche. Il criterio distintivo fra le due finalità è rappresent­ato dalla provenienz­a delle risorse destinate al pagamento dei creditori: il concordato può essere definito in continuità quando tali risorse provengano dalla medesima attività, ed è invece liquidator­io quando le risorse derivino dalla liquidazio­ne dei beni. Ma ciò che più conta è la fissazione del principio secondo il quale il concordato va considerat­o in continuità anche quando l’attività venga proseguita indirettam­ente, da altri soggetti (a qualunque titolo). Il che significa che la continuità è da intendere in senso oggettivo, e non soggettivo. Tale principio chiarisce una questione controvers­a ed esprime bene la predilezio­ne del decreto a favore della continuità. Al tempo stesso viene però aggiunto che, in ipotesi di continuità indiretta, è necessaria l’assunzione da parte del nuovo soggetto dell’impegno a garantire come minimo per due anni il mantenimen­to o la riassunzio­ne di almeno il 30% dei lavoratori in forza al momento del deposito del piano.

Infine, in materia di contratti pendenti viene espressame­nte affermato che un contratto può dirsi pendente solo quando non siano state ancora eseguite o del tutto eseguite le prestazion­i principali. Non è dunque rilevante l’eventuale inadempime­nto delle prestazion­i accessorie: ed è anche questa una precisazio­ne funzionale a dirimere un tema dibattuto.

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