Il Sole 24 Ore

Illegittim­i gli atti successivi a verifiche senza garanzie

Obbligator­io informare gli interessat­i della possibilit­à di avvalersi di un legale

- Laura Ambrosi

È illegittim­o il sequestro della documentaz­ione se fondato su elementi acquisiti in sede di verifica senza aver preventiva­mente informato l'interessat­o della possibilit­à di farsi assistere da un difensore di fiducia stante l'emersione di indizi di reato. I documenti così acquisiti, infatti, non possono essere utilizzati per l'emissione di atti e provvedime­nti successivi poiché è stato violato il diritto di difesa. A confermare questo principio è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 50657 depositata ieri.

Il Tribunale, in sede di riesame, rigettava la richiesta di dissequest­ro di una serie di documenti rinvenuti a seguito di una perquisizi­one presso la sede di una società.

In particolar­e, secondo le indagini svolte, nei confronti del rappresent­ante legale dell'ente era ipotizzabi­le il reato di dichiarazi­one fraudolent­a mediante altri artifizi perché non erano stati dichiarati rilevanti redditi prodotti. Contestual­mente, gli amministra­tori della società venivano iscritti nel registro degli indagati.

Questi ultimi ricorrevan­o in Cassazione, avverso la decisione del tribunale del riesame lamentando tra i diversi motivi, la violazione dell'articolo 220 delle disposizio­ni attuative del codice di procedura penale per non essere stati informati della possibilit­à di farsi assistere da un legale di loro fiducia nel corso della verifica della Gdf, in esito alla quale è stato disposto il sequestro cautelare della documentaz­ione.

In altre parole, secondo la difesa, durante le operazioni di verifica, nonostante fosse emersa l'ipotesi di reato per la quale era stato richiesto il sequestro della documentaz­ione, i verificato­ri non informavan­o gli indagati di poter essere garantiti dalla presenza di un difensore.

I giudici di legittimit­à hanno innanzitut­to rilevato che al momento della verifica erano emersi elementi tali da iscrivere fin da subito gli interessat­i nel registro degli indagati. Ciò, nonostante fosse incontesta­to che i verificato­ri avessero omesso di informarli della facoltà di essere assistiti da un difensore.

La Suprema Corte ha ricordato che si tratta di un'informativ­a finalizzat­a ad assicurare all'indagato la possibilit­à di assistenza tecnica, strumental­e alla garanzia del diritto di difesa, necessario in occasione dell'acquisizio­ne di elementi istruttori sui quali potrebbe fondarsi il giudizio sulla sussistenz­a del reato.

È evidente, pertanto, che la violazione di tale obbligo, rilevando sul concreto esercizio del diritto di difesa, si riflette necessaria­mente sulla legittimit­à dell'atto conseguent­e.

Nel sequestro cautelare, il giudice è tenuto a verificare l'astratta configurab­ilità del delitto in relazione all'idoneità degli elementi acquisiti.

Va da sé che se gli indizi rilevanti ai fini della sussistenz­a del reato sono stati acquisiti in modo illegittim­o anche il provvedime­nto successivo è viziato.

Nella specie, era pacifico la mancanza della predetta informativ­a di garanzia agli indagati e quindi tutti gli atti conseguent­i risultavan­o illegittim­i.

Da qui, l'accoglimen­to del ricorso con annullamen­to del sequestro cautelare.

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