Illegittimi gli atti successivi a verifiche senza garanzie
Obbligatorio informare gli interessati della possibilità di avvalersi di un legale
È illegittimo il sequestro della documentazione se fondato su elementi acquisiti in sede di verifica senza aver preventivamente informato l'interessato della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia stante l'emersione di indizi di reato. I documenti così acquisiti, infatti, non possono essere utilizzati per l'emissione di atti e provvedimenti successivi poiché è stato violato il diritto di difesa. A confermare questo principio è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 50657 depositata ieri.
Il Tribunale, in sede di riesame, rigettava la richiesta di dissequestro di una serie di documenti rinvenuti a seguito di una perquisizione presso la sede di una società.
In particolare, secondo le indagini svolte, nei confronti del rappresentante legale dell'ente era ipotizzabile il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi perché non erano stati dichiarati rilevanti redditi prodotti. Contestualmente, gli amministratori della società venivano iscritti nel registro degli indagati.
Questi ultimi ricorrevano in Cassazione, avverso la decisione del tribunale del riesame lamentando tra i diversi motivi, la violazione dell'articolo 220 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale per non essere stati informati della possibilità di farsi assistere da un legale di loro fiducia nel corso della verifica della Gdf, in esito alla quale è stato disposto il sequestro cautelare della documentazione.
In altre parole, secondo la difesa, durante le operazioni di verifica, nonostante fosse emersa l'ipotesi di reato per la quale era stato richiesto il sequestro della documentazione, i verificatori non informavano gli indagati di poter essere garantiti dalla presenza di un difensore.
I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato che al momento della verifica erano emersi elementi tali da iscrivere fin da subito gli interessati nel registro degli indagati. Ciò, nonostante fosse incontestato che i verificatori avessero omesso di informarli della facoltà di essere assistiti da un difensore.
La Suprema Corte ha ricordato che si tratta di un'informativa finalizzata ad assicurare all'indagato la possibilità di assistenza tecnica, strumentale alla garanzia del diritto di difesa, necessario in occasione dell'acquisizione di elementi istruttori sui quali potrebbe fondarsi il giudizio sulla sussistenza del reato.
È evidente, pertanto, che la violazione di tale obbligo, rilevando sul concreto esercizio del diritto di difesa, si riflette necessariamente sulla legittimità dell'atto conseguente.
Nel sequestro cautelare, il giudice è tenuto a verificare l'astratta configurabilità del delitto in relazione all'idoneità degli elementi acquisiti.
Va da sé che se gli indizi rilevanti ai fini della sussistenza del reato sono stati acquisiti in modo illegittimo anche il provvedimento successivo è viziato.
Nella specie, era pacifico la mancanza della predetta informativa di garanzia agli indagati e quindi tutti gli atti conseguenti risultavano illegittimi.
Da qui, l'accoglimento del ricorso con annullamento del sequestro cautelare.