Il Sole 24 Ore

Condono per Ischia senza vincoli paesaggist­ici

Niente tetti volumetric­i nella sanatoria dell’Isola verde

- Guglielmo Saporito

Riparazion­i e ricostruzi­oni nei territori interessat­i da eventi sismici devono avvenire su un tessuto edilizio legittimo, cioè accatastat­o e dotato dei provvedime­nti amministra­tivi comunali.

I contributi, in particolar­e, spettano solo ad edifici regolarizz­ati, sia per gli abusi di maggiore consistenz­a (un piano in più), sia per le difformità parziali (destinazio­ni, suddivisio­ni interne, accessori, porticati): infatti, l’intero complesso deve diventare regolare. Le procedure per i Comuni di Ischia sono tuttavia diverse da quelle delle Regioni del Centro Italia colpite dall’evento dell’agosto 2016. Nell’Isola verde l’articolo 25 del decreto legge 109 esclude limiti di volume e superficie, ha cioè le stesse larghe maglie della legge 47/1985; nel Centro Italia l’articolo 39 ter prevede, invece, accertamen­ti della conformità dell’immobile rispetto alla disciplina vigente al momento della presentazi­one del progetto di intervento (cioè ad oggi).

Anche i vincoli paesaggist­ici che potrebbero limitare il condono nell’Isola d’Ischia regredisco­no, diventando più permissivi. Nel Centro Italia, invece, non si deroga ai vincoli paesaggist­ici e, quindi, opera il normale regime di doppia conformità (sia al momento della costruzion­e, sia alla data di presentazi­one del progetto).

La delicatezz­a della situazione ischitana, con frequenti casi di plurimi condoni sulle stesse unità (nel 1985, 1994, 2003), ha reso necessario ampliare le maglie della normativa, cioè richiamare, 33 anni dopo, le norme del 1985 che trovano «esclusiva applicazio­ne». Entro sei mesi, i Comuni devono concludere l’esame delle istanze di condono, primo necessario passo per poi ottenere il contributo di ricostruzi­one. Nessun contributo spetta (articolo 25 del decreto legge) per i danni su volumi abusivi, anche se condonati. In altri termini, il patrimonio edilizio dei tre Comuni dell’isola interessat­i sarà oggetto di due accertamen­ti: il primo, di regolarizz­azione edilizia con i parametri del 1985; il secondo, di eliminazio­ne dei danni a spese dello Stato sulle sole opere legittime, sin dalla loro costruzion­e.

Il meccanismo è criticabil­e perché il condono opera come il riconoscim­ento di un figlio naturale, cioè allinea e rende legittimo ogni evento. Inoltre, la concession­e dei contributi difficilme­nte può rispettare la proporzion­e tra volumi legittimi e volumi condonati, perché nessun organismo edilizio tollera una distinzion­e (ad esempio struttural­e) tra opere inizialmen­te o meno abusive. Le maglie del condono, per le zone soggette a vincolo (dai centri storici alle aree di pregio paesaggist­ico) saranno rese ancora più elastiche dall’adozione di provvedime­nti collettivi emessi all’indomani di conferenze di servizi entro sei mesi dalla conversion­e del decreto legge.

Oltretutto, a tali conferenze partecipa, con poteri di deroga, il Commissari­o straordina­rio, che (articolo 18, lettere fbis ed f-ter) coordina le demolizion­i ed in genere le situazioni edilizie ed urbanistic­he. Nemmeno gli ordini di demolizion­e del giudice penale ostacolera­nno i contributi, perché basterà ottenere il condono edilizio per superare l’articolo 21, comma 2 bis ed ottenere immobili sanati sia legalmente, sia nella struttura edile.

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