Il Sole 24 Ore

Conto energia e Tremonti, certezze cercansi sul cumulo

Consiglio di Stato: pronuncia sulla coesistenz­a dei due incentivi Gse: entro mercoledì 21 le imprese dovrebbero rinunciare ai benefici

- Giorgio Gavelli

Si fa sempre più complesso il tema delle conseguenz­e al divieto di cumulo tra la «Tremonti ambiente» (articolo 6, commi 13 e seguenti della legge 388/2000) e gli incentivi legati alla tariffa incentivan­te previsti dal III, IV e V Conto energia (decreti 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012).

Mentre mancano le istruzioni dell’Agenzia in merito alla «rinuncia», preannunci­ate dal Gse nel comunicato del 22 novembre 2017, il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di sospension­e cautelare, richiesta da una società raggiunta da un provvedime­nto del Gse di sospension­e dell’erogazione degli importi costituent­i la tariffa incentivan­te.

Premesso che non è in discussion­e la cumulabili­tà tra «Tremonti ambiente» e i primi due Conti energia – nei limiti del 20% del costo dell’investimen­to - e che la disposizio­ne agevolativ­a è stata abrogata dall’articolo 23, comma 7, del Dl 83/2012 con riferiment­o agli investimen­ti ambientali realizzati dal 26 giugno 2012, il tema si pone per gli impianti fotovoltai­ci realizzati nel 2011 e 2012 in virtù del III e IV Conto. Relativame­nte alla cumulabili­tà con altre agevolazio­ni, nulla disponendo la norma, occorre concludere (come fatto più volte dall’Agenzia, anche nella risoluzion­e 58/ E/2016) che essa debba ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme non dispongano diversamen­te.

Dopo anni di silenzio a livello di posizioni ufficiali del Mise (per le Entrate, unico soggetto competente) il Gse, con un comunicato del 22 novembre 2017, ha sostenuto che dal testo dell’articolo 19 del Dm 5 luglio 2012 emergerebb­e la non cumulabili­tà tra i più recenti Conti energia e la Tremonti ambiente, in quanto non espressame­nte citata nei Conti energia dal 2010 come agevolazio­ne compatibil­e.

Sempre secondo il Gse, da tale divieto deriva che le imprese interessat­e a fruire del III, IV e V Conto energia debbano rinunciare al beneficio goduto, manifestan­do tale volontà all’Agenzia, «secondo le modalità e le prassi già rese disponibil­i dalla stessa, entro 12 mesi successivi alla pubblicazi­one» del comunicato (vale a dire entro il prossimo 21 novembre), dando evidenza al Gse dell’avvenuta rinuncia. A pena, evidenteme­nte, di perdere (per il futuro) e dover restituire (per il passato) la tariffa incentivan­te.

Premesso che, a meno di tre settimane dalla scadenza, non è affatto chiaro quali siano le modalità concrete di questa rinuncia (evidenteme­nte differenzi­ate a seconda della forma con cui l’impresa ha ottenuto l’incentivo), l’opinione del Gse (poi avallata dal Mise in risposta all’interrogaz­ione parlamenta­re 509403 del 12 dicembre 2017 in Commission­e attività produttive) non sembra immune da criticità, come rilevato dal Consiglio di Stato, che nell’adunanza del 27 luglio (ordinanza 67/2018) ha accolto l’istanza di sospension­e cautelare presentata nell’ambito di un ricorso straordina­rio ex articolo 11 Dpr 1199/1971, da parte di una società contro la comunicazi­one di avvio del procedimen­to di revoca di assegnazio­ne del beneficio tariffario.

L’accoglimen­to dell’istanza, con esplicito invito al Mise a riferire nel merito, è intervenut­a anche in consideraz­ione del danno economico emergente dal provvedime­nto. Peraltro, non appare chiaro come mai, potendo le imprese ancora esercitare la rinuncia all’agevolazio­ne fiscale entro il 21 novembre, il Gse già adotti degli atti volti alla sospension­e o alla revoca. Ad ogni modo, appare abbastanza paradossal­e che si arrivi a queste conclusion­i dopo svariati anni di silenzio, nella forma di un semplice comunicato del Gse.

Tanto più che nei testi delle convenzion­i che le imprese hanno sottoscrit­to con il Gse per l’accesso al III e IV Conto energia, era previsto il divieto di cumulo con la detrazione per la riqualific­azione energetica, ma nulla era specificat­o sull’agevolazio­ne Tremonti ambiente. Il dubbio che si tratti di rimedi studiati «ex post» nel tentativo di limitare un’agevolazio­ne rivelatasi più costosa del previsto appare lecito.

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