Conto energia e Tremonti, certezze cercansi sul cumulo
Consiglio di Stato: pronuncia sulla coesistenza dei due incentivi Gse: entro mercoledì 21 le imprese dovrebbero rinunciare ai benefici
Si fa sempre più complesso il tema delle conseguenze al divieto di cumulo tra la «Tremonti ambiente» (articolo 6, commi 13 e seguenti della legge 388/2000) e gli incentivi legati alla tariffa incentivante previsti dal III, IV e V Conto energia (decreti 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012).
Mentre mancano le istruzioni dell’Agenzia in merito alla «rinuncia», preannunciate dal Gse nel comunicato del 22 novembre 2017, il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di sospensione cautelare, richiesta da una società raggiunta da un provvedimento del Gse di sospensione dell’erogazione degli importi costituenti la tariffa incentivante.
Premesso che non è in discussione la cumulabilità tra «Tremonti ambiente» e i primi due Conti energia – nei limiti del 20% del costo dell’investimento - e che la disposizione agevolativa è stata abrogata dall’articolo 23, comma 7, del Dl 83/2012 con riferimento agli investimenti ambientali realizzati dal 26 giugno 2012, il tema si pone per gli impianti fotovoltaici realizzati nel 2011 e 2012 in virtù del III e IV Conto. Relativamente alla cumulabilità con altre agevolazioni, nulla disponendo la norma, occorre concludere (come fatto più volte dall’Agenzia, anche nella risoluzione 58/ E/2016) che essa debba ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme non dispongano diversamente.
Dopo anni di silenzio a livello di posizioni ufficiali del Mise (per le Entrate, unico soggetto competente) il Gse, con un comunicato del 22 novembre 2017, ha sostenuto che dal testo dell’articolo 19 del Dm 5 luglio 2012 emergerebbe la non cumulabilità tra i più recenti Conti energia e la Tremonti ambiente, in quanto non espressamente citata nei Conti energia dal 2010 come agevolazione compatibile.
Sempre secondo il Gse, da tale divieto deriva che le imprese interessate a fruire del III, IV e V Conto energia debbano rinunciare al beneficio goduto, manifestando tale volontà all’Agenzia, «secondo le modalità e le prassi già rese disponibili dalla stessa, entro 12 mesi successivi alla pubblicazione» del comunicato (vale a dire entro il prossimo 21 novembre), dando evidenza al Gse dell’avvenuta rinuncia. A pena, evidentemente, di perdere (per il futuro) e dover restituire (per il passato) la tariffa incentivante.
Premesso che, a meno di tre settimane dalla scadenza, non è affatto chiaro quali siano le modalità concrete di questa rinuncia (evidentemente differenziate a seconda della forma con cui l’impresa ha ottenuto l’incentivo), l’opinione del Gse (poi avallata dal Mise in risposta all’interrogazione parlamentare 509403 del 12 dicembre 2017 in Commissione attività produttive) non sembra immune da criticità, come rilevato dal Consiglio di Stato, che nell’adunanza del 27 luglio (ordinanza 67/2018) ha accolto l’istanza di sospensione cautelare presentata nell’ambito di un ricorso straordinario ex articolo 11 Dpr 1199/1971, da parte di una società contro la comunicazione di avvio del procedimento di revoca di assegnazione del beneficio tariffario.
L’accoglimento dell’istanza, con esplicito invito al Mise a riferire nel merito, è intervenuta anche in considerazione del danno economico emergente dal provvedimento. Peraltro, non appare chiaro come mai, potendo le imprese ancora esercitare la rinuncia all’agevolazione fiscale entro il 21 novembre, il Gse già adotti degli atti volti alla sospensione o alla revoca. Ad ogni modo, appare abbastanza paradossale che si arrivi a queste conclusioni dopo svariati anni di silenzio, nella forma di un semplice comunicato del Gse.
Tanto più che nei testi delle convenzioni che le imprese hanno sottoscritto con il Gse per l’accesso al III e IV Conto energia, era previsto il divieto di cumulo con la detrazione per la riqualificazione energetica, ma nulla era specificato sull’agevolazione Tremonti ambiente. Il dubbio che si tratti di rimedi studiati «ex post» nel tentativo di limitare un’agevolazione rivelatasi più costosa del previsto appare lecito.