GLI ESEMPI
1. Avviso di accertamento ricevuto il 27 luglio 2018 I 60 giorni per presentare istanza di adesione scadono il 26 ottobre 2018 (compresa pausa estiva). A) Il contribuente che presenta istanza entro il 24 ottobre 2018
potrà definire l’atto versando l’unica o prima rata entro il 24 gennaio 2019 (termine per impugnare) B) Il contribuente che presenta istanza dal 25
ottobre 2018, secondo le Entrate non può aderire alla definizione dell’atto. Avrebbe dovuto far diventare definitivo l’atto, in altre parole avrebbe dovuto valutare in un giorno (24 ottobre) la convenienza di adesione o meno al nuovo istituto appena pubblicato in Gazzetta, e poi decidere di farlo diventare definitivo assumendosi tutti i rischi conseguenti. Ciò, nonostante l’effetto preclusivo della presentazione dell’istanza di adesione non sia contemplato dalla norma, e l’Agenzia fornisca il chiarimento sul proprio sito il successivo 7 novembre 2018 La soluzione (alternativa) è definire pagando entro il 23 novembre (30 gg dall’entrata in vigore del DL) e quindi rinunciare all’adesione C) Il contribuente che non presenta istanza e fa diventare definitivo l’atto può aderire alla definizione versando l’unica o la prima rata entro il 23 novembre 2018
2. Avviso con scadenza per impugnare il 26 ottobre Accertamento notificato il 27 luglio 2018 per il quale non si può presentare istanza di adesione (precedente notifica di invito a contraddittorio ecc) o notificato in precedenza per il quale sono spirati anche gli ulteriori 90 giorni per l’adesione A) Il contribuente che notifica il ricorso alle Entrate entro il 24 ottobre 2018 potrà definire la lite pendente presentando domanda entro il 31 maggio 2019
B) Il contribuente che notifica il ricorso dal 25 ottobre 2018,
secondo le Entrate non può aderire alla definizione dell’atto e non può neanche aderire alla definizione delle liti pendenti in quanto al 24 ottobre non era pendente alcuna lite. Anche in questo caso, in un giorno avrebbe dovuto decidere se far diventare definitivo l’atto assumendosi i rischi conseguenti. Ciò, nonostante l’effetto preclusivo della presentazione del ricorso non sia contemplato dalla norma, e l’Agenzia fornisca il chiarimento sul proprio sito il 7 novembre 2018. La soluzione (alternativa) è definire pagando entro il 23 novembre (30 gg dall’entrata in vigore del Dl) rinunciando al ricorso o non costituendosi C) Il contribuente che non fa ricorso e fa diventare definitivo l’atto può aderire alla definizione versando l’unica o la prima rata entro il 23 novembre 2018