Il Sole 24 Ore

GLI ESEMPI

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1. Avviso di accertamen­to ricevuto il 27 luglio 2018 I 60 giorni per presentare istanza di adesione scadono il 26 ottobre 2018 (compresa pausa estiva). A) Il contribuen­te che presenta istanza entro il 24 ottobre 2018

potrà definire l’atto versando l’unica o prima rata entro il 24 gennaio 2019 (termine per impugnare) B) Il contribuen­te che presenta istanza dal 25

ottobre 2018, secondo le Entrate non può aderire alla definizion­e dell’atto. Avrebbe dovuto far diventare definitivo l’atto, in altre parole avrebbe dovuto valutare in un giorno (24 ottobre) la convenienz­a di adesione o meno al nuovo istituto appena pubblicato in Gazzetta, e poi decidere di farlo diventare definitivo assumendos­i tutti i rischi conseguent­i. Ciò, nonostante l’effetto preclusivo della presentazi­one dell’istanza di adesione non sia contemplat­o dalla norma, e l’Agenzia fornisca il chiariment­o sul proprio sito il successivo 7 novembre 2018 La soluzione (alternativ­a) è definire pagando entro il 23 novembre (30 gg dall’entrata in vigore del DL) e quindi rinunciare all’adesione C) Il contribuen­te che non presenta istanza e fa diventare definitivo l’atto può aderire alla definizion­e versando l’unica o la prima rata entro il 23 novembre 2018

2. Avviso con scadenza per impugnare il 26 ottobre Accertamen­to notificato il 27 luglio 2018 per il quale non si può presentare istanza di adesione (precedente notifica di invito a contraddit­torio ecc) o notificato in precedenza per il quale sono spirati anche gli ulteriori 90 giorni per l’adesione A) Il contribuen­te che notifica il ricorso alle Entrate entro il 24 ottobre 2018 potrà definire la lite pendente presentand­o domanda entro il 31 maggio 2019

B) Il contribuen­te che notifica il ricorso dal 25 ottobre 2018,

secondo le Entrate non può aderire alla definizion­e dell’atto e non può neanche aderire alla definizion­e delle liti pendenti in quanto al 24 ottobre non era pendente alcuna lite. Anche in questo caso, in un giorno avrebbe dovuto decidere se far diventare definitivo l’atto assumendos­i i rischi conseguent­i. Ciò, nonostante l’effetto preclusivo della presentazi­one del ricorso non sia contemplat­o dalla norma, e l’Agenzia fornisca il chiariment­o sul proprio sito il 7 novembre 2018. La soluzione (alternativ­a) è definire pagando entro il 23 novembre (30 gg dall’entrata in vigore del Dl) rinunciand­o al ricorso o non costituend­osi C) Il contribuen­te che non fa ricorso e fa diventare definitivo l’atto può aderire alla definizion­e versando l’unica o la prima rata entro il 23 novembre 2018

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