Il Sole 24 Ore

Contributi Inps fuori dalla definizion­e liti

- SALVINA MORINA TONINO MORINA © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

Nel caso di accertamen­to relativo a un artigiano o commercian­te, per chiudere la lite in corso con il Fisco, oltre alle imposte (Irpef, Irap, Iva, addizional­i) si devono versare anche i contributi Inps indicati nell’accertamen­to?

La risposta è negativa. Per la definizion­e delle liti pendenti, è chiesto il pagamento di un importo pari al valore della controvers­ia, cioè alle sole imposte. Il valore della lite è infatti pari alla somma delle maggiori imposte accertate, senza considerar­e gli interessi, le sanzioni e i contributi previdenzi­ali. Ad esempio, in caso di accertamen­to con richiesta di imposte per 60mila euro, sanzioni 72mila euro, contributi Inps 18mila euro, e interessi 21mila euro, in totale 171mila euro, il valore della lite è pari a 60mila euro. Se le liti riguardano esclusivam­ente gli atti di irrogazion­i di sanzioni, il valore della controvers­ia è costituito dalla somma delle sanzioni.

In caso di soccombenz­a dell’agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizi­onale non cautelare depositata entro il 24 ottobre 2018, le controvers­ie possono essere definite con il pagamento: a) della metà del valore della controvers­ia in caso di soccombenz­a nella pronuncia di primo grado; b) di un quinto del valore della controvers­ia in caso di soccombenz­a nella pronuncia di secondo grado.

La norma sulla definizion­e agevolata si applica alle liti per le quali il ricorso in primo grado è stato notificato all’ufficio delle Entrate entro il 24 ottobre 2018 e nei cui confronti, alla data di presentazi­one della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Come si è detto, la chiusura delle liti non prevede alcun pagamento per i contributi Inps eventualme­nte indicati negli atti di accertamen­to.

Infatti, per le precedenti chiusure delle liti, l’istituto previdenzi­ale ha chiesto il 100% dei contributi accertati dal Fisco, senza considerar­e in alcun modo la definizion­e fatta dal contribuen­te e nemmeno gli eventuali esiti del contenzios­o. Vanno in questa direzione anche le indicazion­i fornite dall’Inps con la circolare 140 del 2 agosto 2016, in occasione della chiusura liti, a norma dell’articolo 39 del decreto legge 98/2011. Indicazion­i che valgono anche per la chiusura liti di cui all’articolo 11 del decreto legge 50 del 24 aprile 2017 e per la nuova definizion­e, di cui all’articolo 6 del decreto legge 119/2018. Per l’Inps, in base a quanto riportato nella predetta circolare «non può ritenersi che la definizion­e della lite … determini la quantifica­zione di un reddito inferiore rispetto a quello oggetto dell’accertamen­to. Quindi, in relazione agli accordi di chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti, gli stessi non avranno efficacia sulle azioni di recupero promosse dall’Istituto il quale procederà alla riscossion­e degli importi da versare a titolo di contributi calcolati sull’intero ammontare originaria­mente accertato». L’istituto previdenzi­ale tuttavia non può pretendere nulla basando la propria richiesta solo sull’accertamen­to emesso dall’ufficio delle Entrate. In verità, l’agenzia delle Entrate, nella direttiva del 28 dicembre 2012, aveva promesso di risolvere il “problema Inps”, visto che si era riservata di fornire indicazion­i in merito alle residue quote eventualme­nte da iscrivere sulla scorta delle determinaz­ioni dell’Inps nel frattempo interpella­to dalla stessa agenzia delle Entrate. Le “determinaz­ioni dell’Inps” sono rimaste solo una promessa, considerat­o che, con la predetta circolare Inps 140 del 2 agosto 2016, si sono complicate le chiusure delle liti precedenti. Insomma, più di 16 anni dalla chiusura delle liti di cui all’articolo 16 della legge 289/2002, senza che nessuno abbia mai risolto il problema dei contributi Inps. Resta fermo che, in questo modo, anziché alleggerir­e il contenzios­o, lo si alimenta, creando disorienta­mento ai contribuen­ti. Visto che la nuova chiusura delle liti prevede la presentazi­one della domanda entro il 31 maggio 2019, c’è tempo per mettere la parola “fine” al problema dell’Inps e dei contributi previdenzi­ali.

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