Il Sole 24 Ore

Check-up sulle intese aziendali per la detassazio­ne dei premi

L’orientamen­to espresso dalla risoluzion­e 78/E/2018 impone una verifica L’incremento dei risultati va misurato per un periodo congruo definito

- Ornella Lacqua Alessandro Rota Porta

La risoluzion­e 78/E/2018 dell’agenzia delle Entrate è entrata in modo dirompente sulla materia dei premi per obiettivo e, in particolar­e, sul meccanismo della detassazio­ne, dando indicazion­i sui criteri che devono essere individuat­i negli accordi di secondo livello per ottenere l’accesso all’imposta del 10% sostitutiv­a dell’Irpef e delle addizional­i regionali e comunali.

Secondo l’Agenzia, «non è sufficient­e che l’obiettivo prefissato dalla contrattaz­ione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è altresì necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementa­le rispetto al risultato antecedent­e l’inizio del periodo di maturazion­e del premio».

La questione non è di poco conto perché spinge a un’attenta revisione delle intese in vigore, per verificarn­e l’aderenza o meno al dettato normativo e di prassi.

Le condizioni

La bussola sulla detassazio­ne dei premi di risultato è il decreto interminis­teriale Lavoro-Economia attuativo dell’articolo 1, comma 188, della legge 208/2015. Secondo questa disposizio­ne (articolo 2) – per poter usufruire della “cedolare secca” del 10% – i sistemi premiali devono essere regolati da intese collettive territoria­li o aziendali, intendendo­si come tali quelle stipulate da associazio­ni sindacali comparativ­amente più rappresent­ative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresent­anze sindacali aziendali ovvero dalla rappresent­anza sindacale unitaria.

L’altro elemento è quello della esatta definizion­e dei “premi di produttivi­tà”: questi si identifica­no nelle somme di ammontare variabile la cui correspons­ione sia legata a incrementi di produttivi­tà, redditivit­à, qualità, efficienza e innovazion­e.

Sono, quindi, due le connotazio­ni che devono essere presenti:

 da un lato, questi salari devono essere variabili. Non sono, perciò, conformi al dettato normativo accordi che prevedano erogazioni in misura fissa;

 dall’altro lato, i contratti collettivi devono stabilire criteri di misurazion­e e verifica degli incrementi di produttivi­tà descritti non in via astratta ma agganciand­o il monitoragg­io «rispetto ad un periodo congruo definito». Il Dm lascia dunque libertà alle parti, sia sull’individuaz­ione dei target, sia dell’arco temporale di riferiment­o, ma non è possibile prescinder­e dalla sussistenz­a di questi elementi. Pertanto, vanno individuat­i sistemi oggettivi di reportisti­ca correlati a un determinat­o intervallo di tempo.

La responsabi­lità del sostituto

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