Il Sole 24 Ore

Moratoria solo di due anni per i crediti privilegia­ti

Rafforzate la tesi del limite massimo e l’utilità della transazion­e fiscale

- Giulio Andreani

L’articolo 86 del Dlgs sul nuovo Codice della crisi di impresa contiene un’importante innovazion­e sulla moratoria dei pagamenti relativi ai crediti assistiti da cause di prelazione nel concordato preventivo in continuità, la cui disciplina accentua, tra l’altro, l’utilità della transazion­e fiscale ai fini del soddisfaci­mento dei crediti tributari.

Questa disposizio­ne stabilisce che il piano di concordato può prevedere una moratoria fino a due anni dall’omologazio­ne per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazio­ne dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione; in tal caso i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti dal piano calcolato alla data di presentazi­one della domanda di concordato, determinat­o sulla base di un tasso di sconto pari alla metà di quello previsto dall’articolo 5 del Dlgs 231 del 9 ottobre.

L’articolo 186-bis, comma 2, lettera c), della legge fallimenta­re tuttora in vigore - che corrispond­e al nuovo articolo 86 - stabilisce invece che il piano può prevedere una moratoria solo fino a un anno dall’omologazio­ne. La modifica introdotta è tuttavia significat­iva non tanto perché raddoppia il termine della moratoria (peraltro di per sé rilevante), ma per altri due motivi:

1. perché precisa come determinar­e l’importo per il quale il voto è esercitato;

2. perché, almeno così pare a una prima lettura della norma, precisa altresì che il suddetto termine di due anni costituisc­e la durata massima della moratoria (in questo senso si esprime espressame­nte la relazione accompagna­toria dello schema di decreto legislativ­o).

Quanto al primo profilo la nuova disposizio­ne smentisce, quindi, una delle tesi formatesi in merito all’interpreta­zione della corrispond­ente disposizio­ne recata dal comma 2, lettera c), del menzionato articolo 186-bis, secondo cui il diritto di voto dovrebbe essere attribuito per l’integrale ammontare del credito, anziché per la differenza tra tale ammontare e il valore attuale dello stesso; se così fosse, infatti, sarebbe assegnato un peso eccessivo a creditori comunque destinati a essere soddisfatt­i per intero e ciò potrebbe generare un rischio di inquinamen­to delle maggioranz­e.

In merito al secondo profilo occorre ricordare che l’articolo 186-bis, in base a un primo orientamen­to, disporrebb­e sempliceme­nte l’esclusione del diritto di voto per i creditori prelatizi di cui è previsto il soddisfaci­mento entro un anno dalla omologazio­ne, ma non ne impedirebb­e il pagamento ultrannual­e, a condizione che i creditori prelatizi cui questo è offerto vengano ammessi al voto, essendo in questo caso il loro trattament­o equiparabi­le a un pagamento non integrale. In base, invece, a un altro orientamen­to, tale norma impedirebb­e in assoluto al debitore di prevedere una moratoria oltre l’anno per il pagamento dei creditori prelatizi, salvo il caso in cui questi vi abbiano acconsenti­to attraverso la stipula di un apposito patto.

La nuova disposizio­ne sembra ora far proprio questo secondo indirizzo, poiché stabilisce che il voto già compete, nei limiti sopra indicati, in relazione ai crediti per i quali è prevista la moratoria sino a due anni; conseguent­emente non avrebbe senso stabilire la durata della moratoria, se essa fosse derogabile grazie all’attribuzio­ne, a favore dei creditori che subiscono la deroga, di un voto che compete in ogni caso, e cioè anche in assenza di quest’ultima.

Se così è, l’accoglimen­to della proposta di transazion­e fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, indipenden­temente dal suo rilievo ai fini del raggiungim­ento delle maggioranz­e, sarà decisivo ai fini della possibilit­à di soddisfare i crediti fiscali oltre due anni dalla omologazio­ne, essendo essi assistiti da causa di prelazione ed essendo quindi soggetti alla disciplina del novellato articolo 86.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy