Ecobonus, limite complessivo ma ripartizione millesimale
In tema di ecobonus per interventi su parti comuni di edifici condominiali, la normativa stabilisce che la detrazione è da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40mila euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Occorre tenere conto di tale plafond anche nella determinazione della detrazione spettante alla singola unità immobiliare? Nel caso, per esempio, di un edificio costituito da cinque unità, una spesa di 200mila euro sarebbe detraibile, ma qualora una di queste cinque unità abbia un numero di millesimi condominiali pari a 500, la quota di detrazione a essa attribuibile sarebbe da calcolare su 100mila euro oppure su 40mila euro?
L.A. - SASSARI
Nel caso di lavori effettuati su parti comuni di edifici condominiali, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, sono previste percentuali più elevate di detrazione per l’ecobonus se gli interventi realizzati sono particolarmente incisivi. In questo caso, la detrazione può essere: del 70%, se l’intervento di riqualificazione interessa l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda; del 75%, se l’intervento di riqualificazione è diretto a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva (va conseguita almeno la qualità media indicata nel Dm 26 giugno 2015). Queste maggiori detrazioni valgono su un limite di spesa agevolabile di 40mila euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per fruire di tali detrazioni è necessaria l’attestazione della prestazione energetica degli edifici ad opera di un professionista abilitato. Enea effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni (articolo 1, comma 3 , lettera a, n 1–11 della legge 27 dicembre 2017, n.205, di Bilancio 2018, si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it, articolo 14 Decreto legge 63/2013, convertito in legge n. 90/2013). Come precisato nella circolare 7/E/2018 il limite di 40mila euro correlato a ciascuna unità immobiliare vale anche per le pertinenze e l’importo complessivo su cui commisurare la detrazione deve essere ripartito poi tra le singole unità immobiliari sulla base della tabella millesimale. Ciò significa che in base alle dimensioni e ai millesimi l’importo imputabile alla singola unità immobiliare può superare i 40mila euro come nel caso di specie. L’importante è che complessivamente l’importo non superi i 40mila euro, moltiplicato il numero delle unità immobiliari.