Il Sole 24 Ore

Concordati: rinnovo di 3 anni al termine del quinquenni­o

- A cura di Luca Stendardi R.C. - VERONA

Nel contratto concordato 3+2, alla scadenza del quinto anno, in assenza di disdetta, il contratto si rinnova automatica­mente di due anni oppure di cinque (3+2)? C’è una disposizio­ne alla quale fare riferiment­o?

Nei due modelli contrattua­li previsti dalla legge (4+4 a canone libero e 3+2 a canone concordato), la ratio è quella di garantire un congruo periodo iniziale di godimento dell’immobile a favore del conduttore che, infatti, può fare affidament­o su un termine di otto o di cinque anni, fatte salve le ipotesi eccezional­i di diniego di rinnovo ex articolo 3 della legge 431/98. Superato il periodo iniziale, il contratto si rinnova in base alla sua durata originaria, che in un caso è non inferiore a quattro anni (comma 1) e nell’altro caso è non inferiore ai tre anni (comma 5).

Infatti lo stesso comma 5 dell’articolo in esame prevede esplicitam­ente che la proroga di diritto di due anni si verifica alla prima scadenza del contratto; da ciò si ricava che il contratto scade con il triennio, quindi la sua durata è di tre anni, e solo alla prima scadenza si ha la proroga di diritto biennale.

Inoltre, la proroga di diritto per due anni si verifica solo se le parti non concordino sul rinnovo: il che conferma ulteriorme­nte che la durata del contratto è quella originaria­mente pattuita dalle parti, le quali, qualora manifestin­o un espresso consenso al rinnovo del contratto, possono escludere totalmente il meccanismo della proroga ex lege.

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