Concordati: rinnovo di 3 anni al termine del quinquennio
Nel contratto concordato 3+2, alla scadenza del quinto anno, in assenza di disdetta, il contratto si rinnova automaticamente di due anni oppure di cinque (3+2)? C’è una disposizione alla quale fare riferimento?
Nei due modelli contrattuali previsti dalla legge (4+4 a canone libero e 3+2 a canone concordato), la ratio è quella di garantire un congruo periodo iniziale di godimento dell’immobile a favore del conduttore che, infatti, può fare affidamento su un termine di otto o di cinque anni, fatte salve le ipotesi eccezionali di diniego di rinnovo ex articolo 3 della legge 431/98. Superato il periodo iniziale, il contratto si rinnova in base alla sua durata originaria, che in un caso è non inferiore a quattro anni (comma 1) e nell’altro caso è non inferiore ai tre anni (comma 5).
Infatti lo stesso comma 5 dell’articolo in esame prevede esplicitamente che la proroga di diritto di due anni si verifica alla prima scadenza del contratto; da ciò si ricava che il contratto scade con il triennio, quindi la sua durata è di tre anni, e solo alla prima scadenza si ha la proroga di diritto biennale.
Inoltre, la proroga di diritto per due anni si verifica solo se le parti non concordino sul rinnovo: il che conferma ulteriormente che la durata del contratto è quella originariamente pattuita dalle parti, le quali, qualora manifestino un espresso consenso al rinnovo del contratto, possono escludere totalmente il meccanismo della proroga ex lege.