Il Sole 24 Ore

TRIBUTO CONSORTILE PER UN BENEFICIO

- Di Enrico De Mita

Con la sentenza 188 del 19 ottobre, la Corte costituzio­nale, pronuncian­dosi in materia di contributi consortili, ha ribadito alcuni princìpi. L’occasione è stata data da una norma della regione Calabria (Lr 11 / 2003, articolo 23, comma 1, lettera a) la quale, con dispositiv­o additivo sostitutiv­o, è stata dichiarata incostituz­ionale nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese per il conseguime­nto dei fini istituzion­ali, sia dovuto «indipenden­temente dal beneficio fondiario».

È il beneficio che dimensiona gli indici di contribuen­za di ciascun immobile ricadente nel comprensor­io del consorzio e che individua la capacità contributi­va che giustifica l’imposizion­e. La Ctp di Cosenza (ordinanza 12 giugno 2017) censurava la norma che prevedeva il contributo anche in assenza di beneficio, con riferiment­o agli articoli 119 e 23 della Costituzio­ne; da un lato perché, essendo il contributo previsto da legge statale e, dunque, non costituend­o un tributo proprio della Regione, contrastav­a con le norme di settore e con lo stesso articolo 860 del Codice civile, norme che presuppong­ono che ci sia un beneficio per l’immobile ricadente nel territorio del consorzio; dall’altro perché, in violazione dell’articolo 23 della Costituzio­ne, la norma non conteneva alcuna direttiva sul presuppost­o dell’obbligo di pagamento.

La Corte ha ritenuto fondata la questione per contrasto con l’articolo 119 della Costituzio­ne, chiarendo i limiti della competenza del legislator­e regionale e il carattere tributario del contributo. Quanto ai contributi consortili, il legislator­e regionale può regolament­arli, tenendo però conto che, nella misura in cui è riconosciu­ta la natura tributaria di queste prestazion­i, segnatamen­te di «tributo derivato sui generis», opera il limite dell’articolo 119, secondo comma della Costituzio­ne, che prescrive il rispetto dei princìpi di coordiname­nto della finanza pubblica. Per diritto vivente il contributo ha natura tributaria: conformeme­nte alla sua struttura non sinallagma­tica, costituisc­e un contributo di scopo. Ne deriva un vero e proprio potere impositivo del consorzio verso i consorziat­i, sul presuppost­o dell’inclusione dell’immobile nel comprensor­io: «Il beneficio che giustifica l’assoggetta­mento a contribuzi­one non è legato, con nesso sinallagma­tico di corrispett­ività, all’attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa».

La Corte riafferma il principio di capacità contributi­va, riportando a legittimit­à la norma. Per principio del sistema tributario, il beneficio derivante agli immobili del comprensor­io è presuppost­o per l’assoggetta­mento alla contribuzi­one consortile, e ciò in sostituzio­ne della non rilevanza del beneficio: «Nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziat­o-contribuen­te deve necessaria­mente sussistere per legittimar­e l’imposizion­e; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’attività di bonifica che, in ragione del migliorame­nto che deriva all’immobile del consorziat­o, assicura la capacità contributi­va che giustifica l’imposizion­e».

Il caso della regione Calabria: il contributo di bonifica finalizzat­o alla fruibilità delle migliorie

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