Validi anche i vecchi «mandati»
I dati essenziali vanno annotati con la data del 5 novembre
Valide le deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica sottoscritte sul precedente modello, acquisite dall'intermediario abilitato prima del 5 novembre 2018, data di approvazione dei nuovi modelli, e non ancora presentate in Ufficio: il professionista potrà anche in questo caso trasmettere in via massiva o puntuale i dati essenziali per l'attivazione, annotando gli stessi con data 5 novembre sul registro cronologico. L'agenzia delle Entrate nel corso del Forum sulla efattura organizzato ieri dal Sole 24 Ore, ha fornito questo importante chiarimento agli operatori evitando così che gli stessi dovessero acquisire ancora una volta la delega dal cliente utilizzando la nuova modulistica ed autorizzandoli allo stesso tempo al loro invio massivo o puntuale senza recarsi fisicamente presso gli uffici.
I mandati ricevuti e sottoscritti dal delegante con il precedente modello, approvato con il provvedimento n. 117689/2018 e comunque validamente utilizzabili sino al 4 gennaio 2019 permettevano di conferire l'incarico direttamente attraverso le funzionalità presenti all'interno della propria area riservata, agli utenti Entratel/Fisconline, ovvero presentando l'apposito modulo presso un ufficio territoriale. Non era previsto per tali modelli l’invio massivo o puntuale riconosciuta con il provvedimento n. 291241 del 5 novembre scorso con cui sono stati anche approvati due distinti modelli, quello per il conferimento della delega ai servizi di fatturazione elettronica e quello per il cassetto fiscale.
Con la risposta resa, le deleghe ricevute e redatte sul precedente modello potranno perciò anch'esse essere oggetto di invio massivo o puntuale nei loro dati essenziali. L'intermediario dovrà in ogni caso numerare e annotare, con data 5 novembre 2018, nell'apposito registro cronologico anche le deleghe acquisite e sottoscritte sulla precedente modulistica, indicando numero progressivo, data della delega ovvero della revoca, codice fiscale e dati anagrafici del delegante oltre che gli estremi del documento di identità. L'originale delle deleghe e la documentazione a supporto andranno conservati, anche elettronicamente, presso la sede dell'intermediario.
Con altra risposta è stato inoltre chiarito che in caso di deposito presso l'ufficio del modulo preesistente, nel registro cronologico potrà essere riportata l'annotazione del nome dell'ufficio e del numero di protocollo della ricevuta da cui risulta che il modulo in originale è conservato presso l'ufficio dove è stato presentato.