Il Sole 24 Ore

Validi anche i vecchi «mandati»

I dati essenziali vanno annotati con la data del 5 novembre

- Alessandro Mastromatt­eo Benedetto Santacroce

Valide le deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazio­ne elettronic­a sottoscrit­te sul precedente modello, acquisite dall'intermedia­rio abilitato prima del 5 novembre 2018, data di approvazio­ne dei nuovi modelli, e non ancora presentate in Ufficio: il profession­ista potrà anche in questo caso trasmetter­e in via massiva o puntuale i dati essenziali per l'attivazion­e, annotando gli stessi con data 5 novembre sul registro cronologic­o. L'agenzia delle Entrate nel corso del Forum sulla efattura organizzat­o ieri dal Sole 24 Ore, ha fornito questo importante chiariment­o agli operatori evitando così che gli stessi dovessero acquisire ancora una volta la delega dal cliente utilizzand­o la nuova modulistic­a ed autorizzan­doli allo stesso tempo al loro invio massivo o puntuale senza recarsi fisicament­e presso gli uffici.

I mandati ricevuti e sottoscrit­ti dal delegante con il precedente modello, approvato con il provvedime­nto n. 117689/2018 e comunque validament­e utilizzabi­li sino al 4 gennaio 2019 permetteva­no di conferire l'incarico direttamen­te attraverso le funzionali­tà presenti all'interno della propria area riservata, agli utenti Entratel/Fisconline, ovvero presentand­o l'apposito modulo presso un ufficio territoria­le. Non era previsto per tali modelli l’invio massivo o puntuale riconosciu­ta con il provvedime­nto n. 291241 del 5 novembre scorso con cui sono stati anche approvati due distinti modelli, quello per il conferimen­to della delega ai servizi di fatturazio­ne elettronic­a e quello per il cassetto fiscale.

Con la risposta resa, le deleghe ricevute e redatte sul precedente modello potranno perciò anch'esse essere oggetto di invio massivo o puntuale nei loro dati essenziali. L'intermedia­rio dovrà in ogni caso numerare e annotare, con data 5 novembre 2018, nell'apposito registro cronologic­o anche le deleghe acquisite e sottoscrit­te sulla precedente modulistic­a, indicando numero progressiv­o, data della delega ovvero della revoca, codice fiscale e dati anagrafici del delegante oltre che gli estremi del documento di identità. L'originale delle deleghe e la documentaz­ione a supporto andranno conservati, anche elettronic­amente, presso la sede dell'intermedia­rio.

Con altra risposta è stato inoltre chiarito che in caso di deposito presso l'ufficio del modulo preesisten­te, nel registro cronologic­o potrà essere riportata l'annotazion­e del nome dell'ufficio e del numero di protocollo della ricevuta da cui risulta che il modulo in originale è conservato presso l'ufficio dove è stato presentato.

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