Il reverse charge non va comunicato allo Sdi
L’integrazione può essere trasmessa per garantire la conservazione pubblica L’autofattura per omaggi va sempre inviata al sistema di interscambio
Le integrazioni delle fatture soggette a reverse charge interno sono escluse dall’obbligo di invio al sistema d’interscambio, ma il cessionario/committente debitore dell’imposta può, comunque, inviarle anche per ottenere la sua conservazione a norma. Al contrario, le autofatture per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e vanno sempre spedite allo Sdi. L’obbligo dell’emissione della fattura elettronica, poi, non riguarda le fatture emesse prima del 1° gennaio 2019 che rimangono cartacee.
Questi sono due dei chiarimenti,
Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via mail?
L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’articolo 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso evidenziato nel quesito se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/ committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel
Drparticolarmente attesi dagli operatori, forniti ieri dall’agenzia delle Entrate nel videoforum de «Il Sole 24 Ore» sulla fattura elettronica, che tra meno di 50 giorni diverrà obbligatoria per tutte le transazioni tra privati.
Reverse charge
Le operazioni soggette a reverse charge, vale a dire quelle operazioni per le quali il debitore dell’imposta si sposta dal fornitore al cliente, impongono al cessionario/committente l’obbligo di integrare la fattura ovvero di emettere un’autofattura per liquidare l’eventuale imposta gravante sull’operazione.
Il problema che si poneva era di comprendere come questo adempimento a carico del cessionario/committente dovesse essere assolto dopo l’avvento della fattura elettronica.
In effetti, come chiarisce l’agenzia delle Entrate, per risolvere la questione bisogna fare una distinzione a monte.
Per le fatture soggette a reverse charge esterno (vale a dire per gli acquisti intracomunitari ovvero per i servizi comunitari ed extracomunitari ricevuti e realizzati da soggetto 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.
Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente perderà la possibilità di detrarre l’Iva? Sarà comunque tenuto a pagare l’importo pattuito?
Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita Iva) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva. Questo gli impone di richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l’Iva relativa.
Le disposizioni di cui all’articolo 1 del Dlgs n. 127/15 in tema di fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale. In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.
DrNell’ambito della fattura elettronica è possibile l’uso della fattura differita?
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4,del Dpr 633/72 e quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronica “differita”. Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
Drnon residente), il cessionario/ committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, in quanto in tali situazioni lo stesso è obbligato a inviare la comunicazione dell’esterometro, di cui all’articolo 1 comma 3 bis del decreto legislativo 127/2015.
Al contrario, per le operazioni in reverse charge interno (si immagini il caso della fattura emessa dalla ditta di pulizie residente per i servizi resi su un immobile di un’altra società residente), la fattura verrà emessa in elettronico tramite Sdi. Il destinatario la riceverà in elettronico e, nella stessa, sarà indicato il codice “N6” perché si tratta di operazione ad inversione contabile.
A questo punto, il destinatario che sarà obbligato ad integrare la fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta avrà la facoltà di inviarla attraverso lo Sdi. Questa facoltà potrebbe essere di particolare interesse nel caso in cui l’operatore abbia sottoscritto con l’Agenzia il servizio di conservazione elettronica perché, come ha chiarito la stessa Agenzia, l’integrazione verrà portata automaticamente in conservazione. dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d’esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore Iva residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica “differita” il 10 febbraio 2019 avendo cura di:
al momento della cessione (20 gennaio), emettere un Ddt o altro documento equipollente (con le caratteristiche determinate dal Dpr 472/1996) che accompagni la merce;
datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019 indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
far concorrere l’Iva alla liquidazione del mese di gennaio.
Dal 1° gennaio 2019 quali sono gli obblighi in termini di fattura elettronica a carico di amministratore e condòmini?
Il condominio non è un soggetto titolare di partita Iva e non emette fattura.
Gli operatori Iva residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via SdI considerando il condominio alla stregua di un “consumatore finale”. Pertanto, come previsto dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018:
nel compilare la fattura elettronica riporteranno il codice fiscale del condominio nel campo dell’identificativo fiscale CF del cessionario/ committente;
valorizzeranno il campo “codice destinatario” della fattura elettronica con il codice convenzionale “0000000” e invieranno la fattura
DrAutofatture per omaggi
Un ulteriore dubbio, che più volte era stato sollevato dai lettori con quesiti, riguardava l’esistenza o meno dell’obbligo di invio delle autofatture emesse per omaggi. In questi casi, gli operatori non emettono una fattura nei confronti del soggetto destinatario dell’omaggio, ma provvedono alla liquidazione dell’imposta attraverso l’emissione di un’autofattura.
L’Agenzia chiarisce in modo puntuale che le stesse vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al sistema d’interscambio.
Dalla risposta, a dire il vero abbastanza concisa, si può desumere un principio: le autofatture (ovviamente quelle relative ad operazioni interne, non anche ad esempio quelle emesse nei confronti di prestazioni ricevute da un soggetto extracomunitario non residente) sono delle vere e proprie fatture e quindi vanno sempre inviate al sistema d’interscambio. Sotto questo punto di vista si ritiene che anche le autofatture, relative per esempio ad autoconsumo ovvero per beni o servizi destinati ad altre finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa e (limitatamente ai beni) all’esercizio di elettronica al SdI;
consegneranno una copia della fattura elettronica trasmessa – in formato analogico o elettronico – al condominio. Nella copia dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa e che il documento fiscalmente valido sarà esclusivamente quello disponibile nell’area riservata.
L’agenzia delle Entrate metterà a disposizione del condominio la fattura elettronica correttamente elaborata dallo SdI, in un’apposita area riservata del sito dell’Agenzia.
Si coglie l’occasione per evidenziare che tali regole valgono anche per gli enti non commerciali non titolari di partita Iva.
I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell’indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo SdI?
Come stabilito dall’articolo 1 del Dlgs 127/15, l’operatore Iva residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i privati consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia, della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.
La rinuncia della copia analogica o elettronica della fattura potrà più facilmente avvenire se l’operatore Iva ricorderà al cliente che potrà consultare facilmente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate, in una specifica sezione accanto a
DrDopo la trasmissione in streaming di ieri, è disponibile online il video del convegno che ha visto a confronto gli esperti del Sole 24 Ore e i responsabili dell’agenzia delle Entrate sui temi più caldi sulla fatturazione elettronica quella della sua dichiarazione precompilata.
Infine si sottolinea che tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo Pec (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).
Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita Iva inesistente o cessata il SdI scarta questa fattura?
Le due ipotesi vanno distinte. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita Iva ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe tributaria, lo SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell’articolo 21 del Dpr 633/72.
Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita Iva cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe tributaria, lo SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l’agenzia delle Entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell’operazione.
DrNel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti
DrIl sito www.ilsole24ore.com ospiterà un dossier sulla fatturazione elettronica arte e professioni, debbano essere sempre inviate al sistema d’interscambio quali fatture elettroniche. Naturalmente, in tali casi la fattura viene inviata allo Sdi dall’emittente e viene ricevuta dallo stesso emittente, che nel documento viene indicato sia come cedente/prestatore che come cessionario/committente.
1. Il videoforum online
2. Quotidiano e Radio 24
3. Sito, Facebook ed Esperto risponde
Fatture emesse nel 2018
L’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati scatta per tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2019. Il dubbio che si era posto era di comprendere se una fattura emessa e datata 2018, ma ricevuta nel 2019 dovesse essere comunque trattata in elettronico.
L’Agenzia sul punto chiarisce che una fattura emessa entro il 31 dicembre 2018, anche se ricevuta a gennaio 2019, rimane soggetta agli obblighi di invio tradizionale in modalità analogica. Attenzione, però, che se si emette nel 2019 una nota di variazione relativa ad una fattura emessa nel 2018, la stessa dovrà essere gestita in modalità elettronica con trasmissione della stessa allo Sdi. nell’ambito del sistema di garanzie previsto a tutela del delegante: in particolare risponde alla finalità di garantire che la delega sia stata acquisita dall’intermediario prima della sua richiesta di attivazione telematica. Il registro può essere tenuto con qualsiasi modalità, anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico), e richiede la compilazione dei campi previsti nel provvedimento.
Eventuali moduli già acquisiti dai clienti prima del 5 novembre (data di approvazione dei nuovi modelli) e non ancora presentati possono essere registrati con data 5 novembre, inserendo nel registro una annotazione sul fatto che l’acquisizione della delega è avvenuta prima della data di emanazione del provvedimento.
Ho acquisito prima del 5 novembre un modulo contenente il conferimento della delega sia ai servizi di fatturazione elettronica sia alla consultazione del cassetto fiscale. Non potendo comunicare in via telematica con le nuove modalità approvate la delega al cassetto fiscale, in caso di presentazione del modulo in ufficio (per il solo cassetto fiscale) come mi devo comportare in relazione alla conservazione dell’originale?
In tal caso, sarà l’ufficio dell’agenzia delle Entrate che conserverà il modulo in originale, rilasciando la relativa ricevuta, e nel registro delle deleghe potrà essere riportata l’annotazione con la quale si evidenzia che il modulo in originale è conservato presso l’ufficio dell’Agenzia dove è stato presentato (riportando il nome dell’ufficio e il numero di protocollo della ricevuta).
Dr