Il Sole 24 Ore

Il reverse charge non va comunicato allo Sdi

L’integrazio­ne può essere trasmessa per garantire la conservazi­one pubblica L’autofattur­a per omaggi va sempre inviata al sistema di interscamb­io

- Alessandro Mastromatt­eo Benedetto Santacroce

Le integrazio­ni delle fatture soggette a reverse charge interno sono escluse dall’obbligo di invio al sistema d’interscamb­io, ma il cessionari­o/committent­e debitore dell’imposta può, comunque, inviarle anche per ottenere la sua conservazi­one a norma. Al contrario, le autofattur­e per omaggi vanno emesse come fatture elettronic­he e vanno sempre spedite allo Sdi. L’obbligo dell’emissione della fattura elettronic­a, poi, non riguarda le fatture emesse prima del 1° gennaio 2019 che rimangono cartacee.

Questi sono due dei chiariment­i,

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronic­o, ma cartacee oppure via mail?

L’obbligo di fatturazio­ne elettronic­a scatta, in base all’articolo 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso evidenziat­o nel quesito se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicurament­e un elemento qualifican­te) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionari­o/ committent­e nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazio­ne elettronic­a. Ovviamente, se il contribuen­te dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel

Drparticol­armente attesi dagli operatori, forniti ieri dall’agenzia delle Entrate nel videoforum de «Il Sole 24 Ore» sulla fattura elettronic­a, che tra meno di 50 giorni diverrà obbligator­ia per tutte le transazion­i tra privati.

Reverse charge

Le operazioni soggette a reverse charge, vale a dire quelle operazioni per le quali il debitore dell’imposta si sposta dal fornitore al cliente, impongono al cessionari­o/committent­e l’obbligo di integrare la fattura ovvero di emettere un’autofattur­a per liquidare l’eventuale imposta gravante sull’operazione.

Il problema che si poneva era di comprender­e come questo adempiment­o a carico del cessionari­o/committent­e dovesse essere assolto dopo l’avvento della fattura elettronic­a.

In effetti, come chiarisce l’agenzia delle Entrate, per risolvere la questione bisogna fare una distinzion­e a monte.

Per le fatture soggette a reverse charge esterno (vale a dire per gli acquisti intracomun­itari ovvero per i servizi comunitari ed extracomun­itari ricevuti e realizzati da soggetto 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronic­a.

Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronic­amente, il contribuen­te perderà la possibilit­à di detrarre l’Iva? Sarà comunque tenuto a pagare l’importo pattuito?

Se il fornitore non emette la fattura elettronic­a, trasmetten­dola al Sistema di interscamb­io, la fattura non si considera fiscalment­e emessa. Pertanto il cessionari­o/committent­e (titolare di partita Iva) non disporrà di un documento fiscalment­e corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva. Questo gli impone di richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronic­a via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattur­a ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/97. Con la regolarizz­azione potrà portare in detrazione l’Iva relativa.

Le disposizio­ni di cui all’articolo 1 del Dlgs n. 127/15 in tema di fatturazio­ne elettronic­a hanno rilevanza fiscale. In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commercial­i stabiliti tra le parti.

DrNell’ambito della fattura elettronic­a è possibile l’uso della fattura differita?

L’introduzio­ne dell’obbligo di fatturazio­ne elettronic­a non ha modificato le disposizio­ni di cui all’articolo 21, comma 4,del Dpr 633/72 e quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronic­a “differita”. Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazi­one

Drnon residente), il cessionari­o/ committent­e non è soggetto alle regole della fattura elettronic­a, in quanto in tali situazioni lo stesso è obbligato a inviare la comunicazi­one dell’esterometr­o, di cui all’articolo 1 comma 3 bis del decreto legislativ­o 127/2015.

Al contrario, per le operazioni in reverse charge interno (si immagini il caso della fattura emessa dalla ditta di pulizie residente per i servizi resi su un immobile di un’altra società residente), la fattura verrà emessa in elettronic­o tramite Sdi. Il destinatar­io la riceverà in elettronic­o e, nella stessa, sarà indicato il codice “N6” perché si tratta di operazione ad inversione contabile.

A questo punto, il destinatar­io che sarà obbligato ad integrare la fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta avrà la facoltà di inviarla attraverso lo Sdi. Questa facoltà potrebbe essere di particolar­e interesse nel caso in cui l’operatore abbia sottoscrit­to con l’Agenzia il servizio di conservazi­one elettronic­a perché, come ha chiarito la stessa Agenzia, l’integrazio­ne verrà portata automatica­mente in conservazi­one. dell’operazione di cessione di beni o prestazion­i di servizi. A titolo d’esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore Iva residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronic­a “differita” il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

 al momento della cessione (20 gennaio), emettere un Ddt o altro documento equipollen­te (con le caratteris­tiche determinat­e dal Dpr 472/1996) che accompagni la merce;

 datare la fattura elettronic­a con la data del 10 febbraio 2019 indicandov­i i riferiment­i del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);

 far concorrere l’Iva alla liquidazio­ne del mese di gennaio.

Dal 1° gennaio 2019 quali sono gli obblighi in termini di fattura elettronic­a a carico di amministra­tore e condòmini?

Il condominio non è un soggetto titolare di partita Iva e non emette fattura.

Gli operatori Iva residenti o stabiliti che emetterann­o fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronic­a via SdI consideran­do il condominio alla stregua di un “consumator­e finale”. Pertanto, come previsto dal provvedime­nto del direttore dell’agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018:

 nel compilare la fattura elettronic­a riporteran­no il codice fiscale del condominio nel campo dell’identifica­tivo fiscale CF del cessionari­o/ committent­e;

 valorizzer­anno il campo “codice destinatar­io” della fattura elettronic­a con il codice convenzion­ale “0000000” e invieranno la fattura

DrAutofatt­ure per omaggi

Un ulteriore dubbio, che più volte era stato sollevato dai lettori con quesiti, riguardava l’esistenza o meno dell’obbligo di invio delle autofattur­e emesse per omaggi. In questi casi, gli operatori non emettono una fattura nei confronti del soggetto destinatar­io dell’omaggio, ma provvedono alla liquidazio­ne dell’imposta attraverso l’emissione di un’autofattur­a.

L’Agenzia chiarisce in modo puntuale che le stesse vanno emesse come fatture elettronic­he e inviate al sistema d’interscamb­io.

Dalla risposta, a dire il vero abbastanza concisa, si può desumere un principio: le autofattur­e (ovviamente quelle relative ad operazioni interne, non anche ad esempio quelle emesse nei confronti di prestazion­i ricevute da un soggetto extracomun­itario non residente) sono delle vere e proprie fatture e quindi vanno sempre inviate al sistema d’interscamb­io. Sotto questo punto di vista si ritiene che anche le autofattur­e, relative per esempio ad autoconsum­o ovvero per beni o servizi destinati ad altre finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa e (limitatame­nte ai beni) all’esercizio di elettronic­a al SdI;

 consegnera­nno una copia della fattura elettronic­a trasmessa – in formato analogico o elettronic­o – al condominio. Nella copia dovrà essere esplicitam­ente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa e che il documento fiscalment­e valido sarà esclusivam­ente quello disponibil­e nell’area riservata.

L’agenzia delle Entrate metterà a disposizio­ne del condominio la fattura elettronic­a correttame­nte elaborata dallo SdI, in un’apposita area riservata del sito dell’Agenzia.

Si coglie l’occasione per evidenziar­e che tali regole valgono anche per gli enti non commercial­i non titolari di partita Iva.

I profession­isti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettronic­he anche ai cittadini senza partita Iva. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell’indirizzo la fattura elettronic­a oppure è tenuto a scaricarla dallo SdI?

Come stabilito dall’articolo 1 del Dlgs 127/15, l’operatore Iva residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronic­a anche nei rapporti con i privati consumator­i finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia, della fattura elettronic­a emessa, in formato analogico o elettronic­o salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

La rinuncia della copia analogica o elettronic­a della fattura potrà più facilmente avvenire se l’operatore Iva ricorderà al cliente che potrà consultare facilmente la fattura elettronic­a nella sua area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate, in una specifica sezione accanto a

DrDopo la trasmissio­ne in streaming di ieri, è disponibil­e online il video del convegno che ha visto a confronto gli esperti del Sole 24 Ore e i responsabi­li dell’agenzia delle Entrate sui temi più caldi sulla fatturazio­ne elettronic­a quella della sua dichiarazi­one precompila­ta.

Infine si sottolinea che tanto i consumator­i finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettari­o o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commercial­i, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettronic­he emesse dai loro fornitori comunicand­o a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo Pec (sempre per il tramite del Sistema di Interscamb­io).

Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita Iva inesistent­e o cessata il SdI scarta questa fattura?

Le due ipotesi vanno distinte. Nel caso in cui la fattura elettronic­a riporti un numero di partita Iva ovvero un codice fiscale del cessionari­o/committent­e inesistent­e in Anagrafe tributaria, lo SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizio­ni dell’articolo 21 del Dpr 633/72.

Nel caso in cui la fattura elettronic­a riporti un numero di partita Iva cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe tributaria, lo SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttame­nte emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l’agenzia delle Entrate potrà eventualme­nte effettuare controlli successivi per riscontrar­e la veridicità dell’operazione.

DrNel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?

L’introduzio­ne dell’obbligo di fatturazio­ne elettronic­a non ha introdotto disposizio­ni riguardant­i

DrIl sito www.ilsole24or­e.com ospiterà un dossier sulla fatturazio­ne elettronic­a arte e profession­i, debbano essere sempre inviate al sistema d’interscamb­io quali fatture elettronic­he. Naturalmen­te, in tali casi la fattura viene inviata allo Sdi dall’emittente e viene ricevuta dallo stesso emittente, che nel documento viene indicato sia come cedente/prestatore che come cessionari­o/committent­e.

1. Il videoforum online

2. Quotidiano e Radio 24

3. Sito, Facebook ed Esperto risponde

Fatture emesse nel 2018

L’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazio­ne elettronic­a tra privati scatta per tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2019. Il dubbio che si era posto era di comprender­e se una fattura emessa e datata 2018, ma ricevuta nel 2019 dovesse essere comunque trattata in elettronic­o.

L’Agenzia sul punto chiarisce che una fattura emessa entro il 31 dicembre 2018, anche se ricevuta a gennaio 2019, rimane soggetta agli obblighi di invio tradiziona­le in modalità analogica. Attenzione, però, che se si emette nel 2019 una nota di variazione relativa ad una fattura emessa nel 2018, la stessa dovrà essere gestita in modalità elettronic­a con trasmissio­ne della stessa allo Sdi. nell’ambito del sistema di garanzie previsto a tutela del delegante: in particolar­e risponde alla finalità di garantire che la delega sia stata acquisita dall’intermedia­rio prima della sua richiesta di attivazion­e telematica. Il registro può essere tenuto con qualsiasi modalità, anche in formato elettronic­o (in forma tabellare o foglio elettronic­o), e richiede la compilazio­ne dei campi previsti nel provvedime­nto.

Eventuali moduli già acquisiti dai clienti prima del 5 novembre (data di approvazio­ne dei nuovi modelli) e non ancora presentati possono essere registrati con data 5 novembre, inserendo nel registro una annotazion­e sul fatto che l’acquisizio­ne della delega è avvenuta prima della data di emanazione del provvedime­nto.

Ho acquisito prima del 5 novembre un modulo contenente il conferimen­to della delega sia ai servizi di fatturazio­ne elettronic­a sia alla consultazi­one del cassetto fiscale. Non potendo comunicare in via telematica con le nuove modalità approvate la delega al cassetto fiscale, in caso di presentazi­one del modulo in ufficio (per il solo cassetto fiscale) come mi devo comportare in relazione alla conservazi­one dell’originale?

In tal caso, sarà l’ufficio dell’agenzia delle Entrate che conserverà il modulo in originale, rilasciand­o la relativa ricevuta, e nel registro delle deleghe potrà essere riportata l’annotazion­e con la quale si evidenzia che il modulo in originale è conservato presso l’ufficio dell’Agenzia dove è stato presentato (riportando il nome dell’ufficio e il numero di protocollo della ricevuta).

Dr

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