Il Sole 24 Ore

Definizion­e del Pvc con avviso successivo

- —Giorgio Gavelli —Riccardo Giorgetti

L’eventuale notifica di un avviso di accertamen­to non può bloccare l’adesione alla definizion­e agevolata di un Pvc (processo verbale di constatazi­one) consegnato entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Dl 119/2018). È la conclusion­e a cui si giunge da un’attenta lettura dell’articolo 1 del decreto fiscale. Nonostante dalle schede esplicativ­a pubblicate dall’Agenzia sulla definizion­e agevolata dei Pvc possa apparire il contrario (vi si legge che «è possibile definire il contenuto integrale dei Pvc consegnati entro il 24 ottobre 2018, a condizione che non sia stato ancora ricevuto un invito al contraddit­torio o notificato un avviso di accertamen­to») la norma è molto precisa sulle cause ostative.

L’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 1, del Dl 119/2018 stabilisce, infatti, che è possibile definire solo i verbali per i quali appunto al 24 ottobre non è stato ancora notificato un avviso di accertamen­to o ricevuto un invito al contraddit­torio previsto dall’articolo 5, comma 1, del Dlgs 218/1998. Quindi, nessun ostacolo alla definizion­e del Pvc, anche se un’eventuale notifica dell’atto accertativ­o non mancherebb­e di creare problemi concreti. Tale atto di accertamen­to, non definibile in base all’articolo 2 del Dl 119/2018, comportere­bbe delle scadenze ben precise e che dovrebbero essere quindi gestite in maniera parallela all’eventuale definizion­e del processo verbale.

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