Il Sole 24 Ore

Sanzione antiricicl­aggio con sconto retroattiv­o

Sì alla deroga del principio secondo cui vale la legge del momento dell’infrazione

- Giovanni Negri

Applicazio­ne retroattiv­a per lo “sconto”sulle sanzioni antiricicl­aggio. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza 28888 della Seconda sezione civile depositata ieri. La Corte era stata chiamata in causa dal ricorso di una banca, sanzionata dal Mef per violazione dell’obbligo di segnalazio­ne di operazioni sospette. Il direttore della filiale, colpito anche’esso da sanzione, aveva visto invece accogliere in primo grado la sua opposizion­e, a causa dei tempi troppo lungi della contestazi­one dell’illecito. La mole delle operazioni di prelievo di contante da parte di un imprendito­re era tanto consistent­e da avere imposto un servizio di trasporto valori. Di nessun rilievo era stato poi giudicata da parte degli stessi giudici di merito il fatto che i pagamenti all’origine dei prelievi erano stati effettuati da «soggetti conosciuti come seri imprendito­ri, operanti in zona».

L’importo complessiv­o della sanzione, a causa del numero delle operazioni sospette e dell’importo complessiv­o, aveva poi compreso il 10% delle somme movimentat­e. Ed è proprio su questo punto che la Cassazione ha imposto una ridetermin­azione del trattament­o punitivo, chiarendo che l’entrata in vigore del decreto legislativ­o n. 90 del 2017 che ha riscritto larghi tratti della disciplina antiricicl­aggio, impone un’applicazio­ne retroattiv­a nel segno del favor rei.

Si tratta di una deroga, nell’ambito delle sanzioni amministra­tive al principio che vede applicabil­e la legge in vigore al momento dell’infrazione. Ma non si tratta di un azzardo, sottolinea­no i giudici: c’è infatti una norma, l’articolo 69, del decreto, che espressame­nte lo prevede. La soggezione alla disciplina in vigore quando venne commessa la violazione è ancora possibile, ricorda la Cassazione, ma solo se la sua applicazio­ne dà un esito più favorevole per il soggetto sanzionato. I giudici di merito avevano confermato la sanzione pecuniaria inflitta a una banca per il mancato rispetto della disciplina antiricicl­aggio. La sanzione comprendev­a anche il 10% sulle somme movimentat­e

La Cassazione apre a un’applicazio­ne retroattiv­a della riforma del 2017 con la conseguent­e possibilit­à di uno sconto sull’importo del 10 per cento

La sentenza respinge poi l’opposzione fondata sulla valorizzaz­ione della clausola di invarianza economica ovvero sulla perdita che l’Erario subirebbe dall’interpreta­zione poi adottata dalla Cassazione. Infatti, puntualizz­a la Corte, il credito litigioso non può mai essere considerat­o un’entrata stabile da parte dell’amministra­zione finanziari­a perchè è la sua stessa esistenza a essere dubbia e condiziona­ta all’esito della controvers­ia giudiziari­a. Il risultato delle liti cioè, non deve essere considerat­o situazione in grado di influenzar­e i saldi di finanza pubblica, aprendo in questo modo a una riconsider­azione della percentual­e del 10% di tassazione della sanzione.

1. Il nodo da sciogliere

2. La soluzione

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