Sanzione antiriciclaggio con sconto retroattivo
Sì alla deroga del principio secondo cui vale la legge del momento dell’infrazione
Applicazione retroattiva per lo “sconto”sulle sanzioni antiriciclaggio. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza 28888 della Seconda sezione civile depositata ieri. La Corte era stata chiamata in causa dal ricorso di una banca, sanzionata dal Mef per violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette. Il direttore della filiale, colpito anche’esso da sanzione, aveva visto invece accogliere in primo grado la sua opposizione, a causa dei tempi troppo lungi della contestazione dell’illecito. La mole delle operazioni di prelievo di contante da parte di un imprenditore era tanto consistente da avere imposto un servizio di trasporto valori. Di nessun rilievo era stato poi giudicata da parte degli stessi giudici di merito il fatto che i pagamenti all’origine dei prelievi erano stati effettuati da «soggetti conosciuti come seri imprenditori, operanti in zona».
L’importo complessivo della sanzione, a causa del numero delle operazioni sospette e dell’importo complessivo, aveva poi compreso il 10% delle somme movimentate. Ed è proprio su questo punto che la Cassazione ha imposto una rideterminazione del trattamento punitivo, chiarendo che l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 90 del 2017 che ha riscritto larghi tratti della disciplina antiriciclaggio, impone un’applicazione retroattiva nel segno del favor rei.
Si tratta di una deroga, nell’ambito delle sanzioni amministrative al principio che vede applicabile la legge in vigore al momento dell’infrazione. Ma non si tratta di un azzardo, sottolineano i giudici: c’è infatti una norma, l’articolo 69, del decreto, che espressamente lo prevede. La soggezione alla disciplina in vigore quando venne commessa la violazione è ancora possibile, ricorda la Cassazione, ma solo se la sua applicazione dà un esito più favorevole per il soggetto sanzionato. I giudici di merito avevano confermato la sanzione pecuniaria inflitta a una banca per il mancato rispetto della disciplina antiriciclaggio. La sanzione comprendeva anche il 10% sulle somme movimentate
La Cassazione apre a un’applicazione retroattiva della riforma del 2017 con la conseguente possibilità di uno sconto sull’importo del 10 per cento
La sentenza respinge poi l’opposzione fondata sulla valorizzazione della clausola di invarianza economica ovvero sulla perdita che l’Erario subirebbe dall’interpretazione poi adottata dalla Cassazione. Infatti, puntualizza la Corte, il credito litigioso non può mai essere considerato un’entrata stabile da parte dell’amministrazione finanziaria perchè è la sua stessa esistenza a essere dubbia e condizionata all’esito della controversia giudiziaria. Il risultato delle liti cioè, non deve essere considerato situazione in grado di influenzare i saldi di finanza pubblica, aprendo in questo modo a una riconsiderazione della percentuale del 10% di tassazione della sanzione.
1. Il nodo da sciogliere
2. La soluzione