Il Sole 24 Ore

Il recesso da Srl trasformat­a in Spa segue le regole della società originaria

Se lo statuto non prevede termini il giudice valuta la buona fede Non si possono applicare in via analogica le norme delle società per azioni

- Angelo Busani

In caso di trasformaz­ione di una Srl in Spa, la disciplina del recesso del socio assente o dissenzien­te è quella prevista dal Codice civile per il recesso dalla Srl e non quella prevista per il recesso dalla Spa. Qualora lo statuto della Srl non preveda un termine per l’esercizio del recesso, è il giudice del merito a dover decidere se il recesso sia stato esercitato entro un termine connotato da caratteris­tiche di buona fede e correttezz­a, tenendo conto della pluralità degli interessi coinvolti.

È quanto deciso dalla Cassazione, nella sentenza 28987 depositata ieri.

Nel caso giunto all’esame del giudice di legittimit­à, in occasione di una trasformaz­ione in società azionaria di una società a responsabi­lità limitata, alcuni soci della società avevano dichiarato il proprio recesso in un termine superiore a quello (di 15 giorni) stabilito dall’articolo 2437-bis del Codice civile per il recesso dalla Spa.

È quindi insorta controvers­ia sul punto se al recesso in questione si applicasse la predetta normativa sul recesso dalla Spa (nel qual caso la dichiarazi­one di recesso sarebbe stata presentata in ritardo) o se invece si applicasse la disciplina del recesso dalla Srl.

Se poi quest’ultima fosse la soluzione da accogliere, ulteriore punto controvers­o era quello di stabilire quale fosse il termine entro il quale fosse validament­e esercitabi­le il recesso da una Srl, in quanto nel Codice civile manca una norma che detti un termine per dichiarare il recesso da una Srl (la legge, sul punto, rimanda alla disciplina che sia contenuta nello statuto della Srl dalla quale si intende recedere). In particolar­e, la Cassazione ha dovuto esaminare, decidendol­a poi in senso negativo, la questione se alla Srl sia applicabil­e, per analogia, la disciplina dettata per la Spa.

La Cassazione decide dunque che, in caso di trasformaz­ione, la disciplina del recesso non può che essere quella della società ante trasformaz­ione, in quanto sarebbe contraddit­torio, nonché contrario alla buona fede, applicare la disciplina della società risultante dalla trasformaz­ione e imporre al socio dissenzien­te, che ha diritto al recesso, di esserne comunque assoggetta­to.

Inoltre, il fatto che il Codice civile non preveda espressame­nte un termine per esercitare il diritto di recesso dalla Srl, per il caso in cui lo statuto o l’atto costitutiv­o nulla dispongano sul punto, non costituisc­e una lacuna normativa da colmare facendo ricorso al ragionamen­to analogico: infatti, non è possibile affermare che il recesso dalla Srl abbia il medesimo fondamento che ha il recesso dalla Spa. Ciò in quanto il legislator­e della riforma del diritto societario del 2003 ha introdotto una netta demarcazio­ne tra la Srl e la Spa, in specie sotto il profilo del ruolo del socio all’interno della società, il quale ha una posizione di primario rilievo nella Srl e assai defilata nella Spa.

Pertanto, nella valutazion­e della congruità del termine di esercizio del diritto di recesso si dovranno bilanciare le esigenze di certezza della società, assicurand­osi che l’esercizio del diritto di recesso sia riconducib­ile temporalme­nte alla causa che lo ha provocato, con le esigenze dei soci di minoranza, e quindi rifuggendo termini di recesso che siano così brevi da rendere eccessivam­ente oneroso l’esercizio del diritto.

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