Il Sole 24 Ore

Deve essere motivata la chiusura in più tempi

- Carlo Marinelli Uberto Percivalle

In caso di licenziame­nto per fine attività, con alcuni dipendenti che rimangono in servizio più di altri al fine di ultimare le operazioni di chiusura o liquidazio­ne, la comunicazi­one prevista dall’articolo 4, comma 9 della legge 223/1991 è anche finalizzat­a a rendere noti i motivi della scelta dei lavoratori, specifican­do le modalità attuative dei criteri di selezione.

La società ha sostenuto in Cassazione che, in ipotesi di cessazione di attività, il mero superament­o del termine di sette giorni per l’invio della comunicazi­one non fosse idoneo a inficiare la validità dei recessi, in quanto la comunicazi­one era finalizzat­a al solo controllo, da parte delle organizzaz­ioni sindacali, della effettivit­à della scelta (ossia della reale cessazione delle attività con il licenziame­nto di tutti i dipendenti).

La Corte ha rigettato il motivo. I giudici, sentenza 28034/2018, hanno chiarito che, nel caso di cessazione di attività, la finalità della comunicazi­one in questione non è solo relativa al controllo sulla effettivit­à di quanto dichiarato, ma anche sui criteri di scelta dei lavoratori e sulle modalità di concreta applicazio­ne degli stessi. Infatti la gradualità delle operazioni di chiusura e la permanenza in servizio, sia pur temporanea, di alcuni lavoratori rispetto ad altri, richiede l’applicazio­ne dei criteri al fine di garantire la verifica che l’individuaz­ione dei lavoratori sia coerente con i diversi tempi di operativit­à del licenziame­nto collettivo.

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