Deve essere motivata la chiusura in più tempi
In caso di licenziamento per fine attività, con alcuni dipendenti che rimangono in servizio più di altri al fine di ultimare le operazioni di chiusura o liquidazione, la comunicazione prevista dall’articolo 4, comma 9 della legge 223/1991 è anche finalizzata a rendere noti i motivi della scelta dei lavoratori, specificando le modalità attuative dei criteri di selezione.
La società ha sostenuto in Cassazione che, in ipotesi di cessazione di attività, il mero superamento del termine di sette giorni per l’invio della comunicazione non fosse idoneo a inficiare la validità dei recessi, in quanto la comunicazione era finalizzata al solo controllo, da parte delle organizzazioni sindacali, della effettività della scelta (ossia della reale cessazione delle attività con il licenziamento di tutti i dipendenti).
La Corte ha rigettato il motivo. I giudici, sentenza 28034/2018, hanno chiarito che, nel caso di cessazione di attività, la finalità della comunicazione in questione non è solo relativa al controllo sulla effettività di quanto dichiarato, ma anche sui criteri di scelta dei lavoratori e sulle modalità di concreta applicazione degli stessi. Infatti la gradualità delle operazioni di chiusura e la permanenza in servizio, sia pur temporanea, di alcuni lavoratori rispetto ad altri, richiede l’applicazione dei criteri al fine di garantire la verifica che l’individuazione dei lavoratori sia coerente con i diversi tempi di operatività del licenziamento collettivo.