Il Sole 24 Ore

Va provata la responsabi­lità del furto favorito dal ponteggio

Occorre distinguer­e i vari tipi di responsabi­lità per ottenere il risarcimen­to

- Rosario Dolce

Furto in casa mentre è installato il ponteggio per lavori sulla facciata o sul tetto? Il condominio o l’impresa possono essere chiamati in causa. Ma con diversi tipi di responsabi­lità soggettiva e/o oggettiva.

Innanzitut­to, potrebbe essere configurab­ile la responsabi­lità dell’imprendito­re. All’appaltator­e può essere, in particolar­e, contestata l’omessa adozione delle cautele necessarie per impedire l’uso anomalo dei ponteggi se, trascurand­o le più elementari norme di diligenza e perizia abbia colposamen­te creato un agevole accesso ai ladri, ponendo così in essere le condizioni del verificars­i del danno.

In secondo luogo, potrebbe essere configurab­ile una responsabi­lità in capo al condominio, quale committent­e delle opere, in base all’articolo 2051 del Codice civile: «Ciascuno è responsabi­le del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».

Poi, a carico del condominio, c’è anche la possibilit­à che si configuri un colpa di altro tipo (detta “in eligendo” o “in vigilando”) : per esempio se l’assemblea ha scelto un appaltator­e manifestam­ente inadeguato per l’esecuzione dell’opera, oppure quando l’impresa è stata una semplice esecutrice degli ordini del committent­e; oppure, ancora, se l’amministra­tore abbia omesso di sorvegliar­e l’operato dell’impresa appaltatri­ce.

Le teorie più recenti, inoltre, riconducon­o tale titolo di responsabi­lità all’articolo 2049 del Codice civile: chi ha il beneficio dell’opera dei sottoposti ne sopporta anche i rischi.

Va da sé che tutti i profili di responsabi­lità sopra indicati andranno accertati in sede processual­e: ricorrendo all’esatto bilanciame­nto, tra le parti processual­i, dell’onere della prova di cui all’articolo 2697 del Codice civile.

Sulla base di presuppost­i la Corte di cassazione, con provvedime­nto 26691 del 22 ottobre 2018, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Napoli 1563/2017, la quale rigettava la domanda risarcitor­ia proposta dal condòmino (anche) nei confornti del condominio-committent­e, confondend­o i differenti titoli di responsabi­lità a questi imputabili, tra responsabi­lità per cose in custodia e quella, invece, discendent­e da colpa nella scelta dell’impresa.

In particolar­e, la Cassazione ha chiarito che ogni forma di responsabi­lità (colpa per mancata custodia, colpa “in vigilando” ed eventuale caso fortuito fatto valere dal condominio per escludere la sua responsabi­lità) va sempre ben distinto e spiegato con chiarezza, pena, appunto, la nullità delle sentenza di merito.

ECONDOMINI­O-SOLE 24ORE

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