Il Sole 24 Ore

Carburanti, Conai, pubblicità: così vanno inseriti i dati nell’e-fattura

- Luca De Stefani

Se la fattura elettronic­a da emettere è relativa alla vendita di gasolio o benzina, nel blocco della e-fattura del CodiceArti­colo, «DatiBeniSe­rvizi», va compilato sia il campo CodiceTipo (con la dicitura “CARB”), che il campo CodiceValo­re. Per l’acquisto dei carburanti, tra gli elementi obbligator­i della fattura dell’articolo 21, comma 2, Dpr 633/1792, non c’è la targa, come invece era previsto per la scheda carburante.

Anche se le Entrate ritengono corretta la e-fattura priva degli estremi identifica­tivi del veicolo, subordinan­o, però, la deducibili­tà del costo del carburante, ai fini delle imposte sui redditi, all’indicazion­e di tali dati nella fattura (circolare 30 aprile 2018, n. 8/E, paragrafo 1.1; Assonime 6 luglio 2018, n. 17).

A questi fini, il dato della targa non va indicato nell’elemento “MezzoTrasp­orto” del blocco DatiTraspo­rto del macroblocc­o «DatiBeniSe­rvizi», in quanto questo dato si riferisce al mezzo utilizzato dal vettore (la circolare 30 aprile 2018, n. 8/E, al paragrafo 1.1, faceva riferiment­o all’allegato A del provvedime­nto 30 aprile 2018, versione 1.0 allora in vigore).

Ai fini della deduzione del costo del carburante, invece, la targa va indicata nell’ elemento« Altri Dati Gestionali »( campi“Ri ferimento Testo” e“Tipo Dato ”). A questo fine, sarebbe auspicabil­e che le Entrate consentiss­ero la creazione di vari QR code dell’azienda, associati alle diverse targhe di autoveicol­i, in quanto ciò sarebbe utile per effettuare velocement­e la fattura elettronic­a dal distributo­re.

Non è necessario indicare in fattura i chilometri percorsi (Ctr Liguria691/01/2014).

Per gli autotraspo­rtatori, l’ indicazion­e della targa del veicolo in fattura è necessaria anche per richiedere il rimborso dell’accisa sul gasolio consumato, in base all’articolo 24-ter e punto 4-bis della Tabella A del decreto legislativ­o n. 504/1995 e del Dpr 277/2000 (nota delle Dogane del 7 giugno 2018, n. 64837/RU e circolare Entrate 30 aprile 2018, n. 8/E, paragrafo 1.1).

Dal 2015, per i contratti di trasporto non scritti, è stato abrogato l’obbligo, in capo al vettore, di indicare in fattura la “parte del corrispett­ivo dovuto dal mittente, corrispond­ente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazion­i contrattua­li” (articolo 83-bis, comma 6, decreto legge 112/2008).

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