Il Sole 24 Ore

Atti di accertamen­to, la definizion­e ha troppe incognite

L’Agenzia interpreta la sanatoria come acquiescen­za

- Dario Deotto

È una definizion­e con troppe incognite, quella relativa agli atti del procedimen­to di accertamen­to (articolo 2 Dl 119/2018). La prima problemati­ca è quella della tempistica. Tralascian­do la (scaduta) definizion­e degli atti di adesione sottoscrit­ti entro il 24 ottobre, il termine del 23 novembre o, generalmen­te, dei 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto, risulta troppo ravvicinat­o. Si tratta di un termine, peraltro, che scade prima della conversion­e in legge del decreto, la quale potrebbe apportare delle modifiche. L'auspicio è quindi che – proprio con la legge di conversion­e – si fissi un termine più ragionevol­e.

L'equivoco delle date

Proprio la vicenda della tempistica ha originato un grande equivoco. Si è già riportato su queste pagine che la norma prevede la possibilit­à di definizion­e degli atti di accertamen­to entro il 23 novembre o, se più ampi, entro i termini di cui all'articolo 15 del Dlgs 218/1997, cioè i termini per la proposizio­ne del ricorso. L'Agenzia, nel provvedime­nto del 9 novembre, legge invece la norma dell'articolo 2 del Dl 119/2018 come una sorta di acquiescen­za agevolata, nel senso che ritiene definibile tutto ciò che rientra nell'acquiescen­za di cui all'articolo 15 del Dlgs 218/1997. Questo fa nascere alcuni fraintendi­menti, visto che l'acquiescen­za è ammessa se il contribuen­te rinuncia a presentare istanza di adesione e ad impugnare l'atto. In questo modo l'Agenzia ritiene che chi intende avvalersi della definizion­e agevolata non può presentare istanza di adesione dal 24 ottobre e impugnare gli atti dal 25 ottobre. Peraltro, sorprende davvero questa differenzi­azione di date, che non si rinviene nemmeno dalla relazione illustrati­va. Ad ogni modo, tutto risulta frutto di un equivoco: l'articolo 2 del Dl 119/2018 stabilisce solamente la possibilit­à di definizion­e nei termini dell'articolo 15 del Dlgs 218/1997 e non una coincidenz­a dell'ambito applicativ­o. È auspicabil­e, quindi, se non un ravvedimen­to delle Entrate, che in sede di conversion­e del decreto venga fatta chiarezza.

La notifica

Risultano definibili gli atti “notificati” entro il 24 ottobre. Va ricordata l'esperienza dei vecchi condoni del 2002. Ad esempio, ai fini del “tombale” risultavan­o ostativi gli atti di accertamen­to notificati entro il 1° gennaio 2003. La Cassazione ha chiarito (ordinanza 351/2014) che quella che rileva è la data di spedizione postale – o il giorno di consegna all'agente notificato­re – e non la data di ricezione da parte del contribuen­te. In pratica, un atto di accertamen­to spedito il 31 dicembre 2002 e ricevuto dal contribuen­te il 3 gennaio 2003 è stato ritenuto “notificato” entro il 1° gennaio 2003 e, quindi, ostativo al “tombale”. Questo alla luce dei principi più volte affermati dalla giurisprud­enza di legittimit­à e costituzio­nale sulla scissione del momento di perfeziona­mento della notifica. L'articolo 60, comma 4 del Dpr 600/1973 dispone chiarament­e che «qualunque notificazi­one a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazi­one decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto». In sostanza, un atto spedito il 22 ottobre 2018 e ricevuto dal contribuen­te il 25 ottobre deve intendersi “notificato” entro il 24 ottobre e – quindi – definibile; invece va inteso che i termini per la definizion­e agevolata decorrono (nel caso specifico) dal 25 ottobre. Va segnalata, purtroppo, la diversa lettura nel provvedime­nto delle Entrate (punto 3.1) che, se non rivista, alimenterà del contenzios­o.

Contributi previdenzi­ali

La norma prevede la definizion­e delle “sole imposte”. Nel provvedime­nto delle Entrate si ammette la sanatoria anche per eventuali “contributi” indicati nell'atto: sarebbe bene che ciò venisse confermato dalla legge di conversion­e.

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