Liti, al valore si toglie quanto annullato in autotutela
Vanno scontati anche gli importi versati in seguito a mediazione e conciliazione
Per la determinazione del valore della chiusura delle liti pendenti, possono avere un peso rilevante gli annullamenti fatti dall’ufficio, in autotutela o a seguito di proposte di mediazione o di conciliazione.
In questo caso, il valore della lite va determinato al netto degli importi annullati in autotutela o di quelli definiti a seguito di conciliazione o mediazione ai quali non ha poi fatto seguito la definizione totale della controversia. La norma sulla definizione agevolata delle liti tributarie si applica alle controversie il cui ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte, cioè all'ufficio delle Entrate, entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, cioè passata in giudicato. Il valore della lite va determinato al netto di eventuali importi annullati in sede di autotutela parziale, di quelli definiti a seguito di conciliazione o mediazione che non abbiano definito per intero la lite, o per i quali si sia formato un giudicato interno sfavorevole all’ufficio.
La parte della controversia sulla quale si è formato il giudicato interno, sfavorevole al Fisco, deve considerarsi non più pendente. Allo stesso modo, qualora l’ufficio, in esercizio del potere di autotutela, abbia annullato parzialmente l’atto impugnato, deve ritenersi non più pendente la parte del rapporto controverso oggetto di annullamento .
Per le Entrate «anche in tal caso la parte di provvedimento impugnato annullata ex tunc non concorre alla determinazione del valore della lite, essendo stata rimossa al riguardo ogni ragione di contrasto» (circolare 17/E del 21 marzo 2003).
Di norma, in caso di accertamento con imposte, contributi Inps, sanzioni e interessi, i benefici per i contribuenti sono costituiti dall'abbandono delle sanzioni, dei contributi e degli interessi di mora.
Si “azzerano” anche gli interessi maturati negli anni dopo i 60 giorni successivi alla notifica dell'atto impugnato e gli eventuali compensi di riscossione chiesti con le cartelle, se non già pagati a seguito di riscossione in pendenza di giudizio.
La valutazione va fatta caso per caso, tenendo conto dell'incertezza del contenzioso e delle spese che deve sostenere il contribuente.