Il Sole 24 Ore

Liti, al valore si toglie quanto annullato in autotutela

Vanno scontati anche gli importi versati in seguito a mediazione e conciliazi­one

- Salvina Morina Tonino Morina

Per la determinaz­ione del valore della chiusura delle liti pendenti, possono avere un peso rilevante gli annullamen­ti fatti dall’ufficio, in autotutela o a seguito di proposte di mediazione o di conciliazi­one.

In questo caso, il valore della lite va determinat­o al netto degli importi annullati in autotutela o di quelli definiti a seguito di conciliazi­one o mediazione ai quali non ha poi fatto seguito la definizion­e totale della controvers­ia. La norma sulla definizion­e agevolata delle liti tributarie si applica alle controvers­ie il cui ricorso in primo grado è stato notificato alla contropart­e, cioè all'ufficio delle Entrate, entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data della presentazi­one della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, cioè passata in giudicato. Il valore della lite va determinat­o al netto di eventuali importi annullati in sede di autotutela parziale, di quelli definiti a seguito di conciliazi­one o mediazione che non abbiano definito per intero la lite, o per i quali si sia formato un giudicato interno sfavorevol­e all’ufficio.

La parte della controvers­ia sulla quale si è formato il giudicato interno, sfavorevol­e al Fisco, deve considerar­si non più pendente. Allo stesso modo, qualora l’ufficio, in esercizio del potere di autotutela, abbia annullato parzialmen­te l’atto impugnato, deve ritenersi non più pendente la parte del rapporto controvers­o oggetto di annullamen­to .

Per le Entrate «anche in tal caso la parte di provvedime­nto impugnato annullata ex tunc non concorre alla determinaz­ione del valore della lite, essendo stata rimossa al riguardo ogni ragione di contrasto» (circolare 17/E del 21 marzo 2003).

Di norma, in caso di accertamen­to con imposte, contributi Inps, sanzioni e interessi, i benefici per i contribuen­ti sono costituiti dall'abbandono delle sanzioni, dei contributi e degli interessi di mora.

Si “azzerano” anche gli interessi maturati negli anni dopo i 60 giorni successivi alla notifica dell'atto impugnato e gli eventuali compensi di riscossion­e chiesti con le cartelle, se non già pagati a seguito di riscossion­e in pendenza di giudizio.

La valutazion­e va fatta caso per caso, tenendo conto dell'incertezza del contenzios­o e delle spese che deve sostenere il contribuen­te.

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