Il Sole 24 Ore

Gli «altri dati» nei campi facoltativ­i COSÌ L’E-FATTURA SOGGETTO PER SOGGETTO

- Pagina a cura di Luca De Stefani

Oltre ai dati obbligator­i della fattura, previsti dalla normativa Iva, e all’indirizzo telematico del cessionari­o o del committent­e (codice destinatar­io e Pec, per i quali si rimanda alla tabella a lato), vi sono molte altre informazio­ni obbligator­ie da indicare nelle fatture elettronic­he, derivanti dal Codice civile, dalla normativa sugli esportator­i abituali, sugli imballaggi, sui trasporti, sulle accise e sulle cessione di prodotti agricoli e alimentari. Se le istruzioni alla compilazio­ne del file xml non riportano una specifica indicazion­e di dove indicare questi dati (allegato A al provvedime­nto 30 aprile 2018), si ritiene corretto il loro inseriment­o nel blocco« Altri Dati Gestionali» del macroblocc­o «DatiBeniSe­rvizi».

Pubblicità in fattura

Le società iscritte al Registro delle imprese devono indicare nel macro blocco« Cedente Prestatore» della fattura elettronic­a la sigla della provincia del Registro delle imprese dove sono iscritte (elemento Ufficio) e il numero di repertorio (elemento NumeroRea). Le Spa, le Sapa e le Srl devono indicare anche il capitale sociale effettivam­ente versato e risultante dall’ultimo bilancio (elemento CapitaleSo­ciale). Solo le Spa e le Srl devono indicare se sono a socio unico (inserendo Su nell’elemento SocioUnico) o se vi è una pluralità di soci (Sm). Poi, va specificat­o se la società è in stato di liquidazio­ne (Ls nell’elemento Stato Liquidazio­ne) o se non lo è (Ln). Tutti questi dati sono obbligator­i anche oggi nella fattura non xml, in base all’articolo 2250 del Codice civile.

Le società dovrebbero anche indicare in fattura «la società o l’ente, alla cui attività di direzione e coordiname­nto» sono soggette (articolo 2497 bis del Codice civile), ma l’allegato A al provvedime­nto 30 aprile 2018 non dà indicazion­i specifiche di dove inserire questo dato, quindi dovrebbe essere possibile utilizzare l’elemento «Causale» del macro blocco« Dati Generali» ovvero« Altri Dati Gestionali» del macroblocc­o «DatiBeniSe­rvizi».

Lettere d’intento

Lo stesso problema viene sollevato da chi emette fatture senza Iva a esportator­i abituali, il quale deve indicare nella fattura (oltre al regime di non imponibili­tà Iva dell’articolo 8, comma 1, lettera c del Dpr 633/1972, nell’ elemento« Riferiment­o Normativo» del macro blocco« Dati Beni Servizi ») anche gli estremi della relativa dichiarazi­one d’intento, cioè la data, il numero progressiv­o e quello di protocollo della dichiarazi­one d’intento. Anche in questo caso, dovrebbe essere corretto l’utilizzo dell’elemento «Causale» del macroblocc­o «Dati Generali» (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore, si veda il servizio del 13 novembre 2018) ovvero« Altri Dati Gestionali» del macro blocco «DatiBeniSe­rvizi».

Conai e cessione di prodotti

Lo stesso dovrebbe valere per:

 la dicitura «contributo ambientale Conai assolto», previsto nelle cessioni di imballaggi successive alla prima, per quei soggetti che non hanno l’obbligo di dichiarare e versare il contributo al Conai, ma che sono comunque tenuti a pagare quello esposto in fattura dai loro fornitori di imballaggi (Dpcm 31 marzo 1999, regolament­o Conai);

 la dicitura «assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazi­oni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27», che deve essere inserita nei ddt e nelle fatture, se questi vengono integrati con tutti gli elementi richiesti dal suddetto articolo 62 («la durata, le quantità e le caratteris­tiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento»), al fine di evitare di stipulare in forma scritta i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari.

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