Il Sole 24 Ore

Il modello TR è integrabil­e entro la dichiarazi­one Iva

L’Agenzia sulle correzioni di dati che non incidono sulle somme in rimborso Presentazi­one possibile se l’eccedenza non è stata rimborsata o compensata

- Alessandra Caputo Gian Paolo Tosoni

Il modello Iva Tr integrativ­o può essere trasmesso anche successiva­mente alla data di effettiva presentazi­one della dichiarazi­one annuale Iva, ma comunque entro il 30 aprile se le correzioni riguardano dati che non incidono sulla destinazio­ne e/o sull’ammontare dell’importo del credito infrannual­e (esempio, dichiarazi­one Iva presentata il 5 febbraio, modello Tr integrativ­o entro il 30 aprile).

È il chiariment­o della risoluzion­e 82 pubblicata ieri dall’agenzia delle Entrate sulla richiesta di consulenza giuridica promossa da un Ordine dei dottori commercial­isti ed esperti contabili. In particolar­e, posto che è ammessa la possibilit­à di presentare un modello Iva Tr integrativ­o, veniva chiesto se questo può essere presentato anche in data successiva alla presentazi­one della dichiarazi­one Iva, nel caso in cui la correzione riguardi dati che non incidono sulla somma da chiedere a rimborso o in compensazi­one.

La norma di riferiment­o è il comma 2 dell’articolo 38-bis del Dpr 633/1972, il quale consente ai contribuen­ti che abbiano maturato un’eccedenza di credito nel trimestre superiore a 2.582,28 euro e che siano in possesso di determinat­i requisiti (beni ammortizza­bili/ aliquota media), di chiedere a rimborso o in compensazi­one il credito maturato nel trimestre. Come precisato nella risoluzion­e 99E/2014 e come ribadito nella risoluzion­e 35E/2015, è possibile presentare un modello Iva Tr integrativ­o, al fine di correggere errori o mutare la destinazio­ne dal credito infrannual­e da compensazi­one a rimborso o viceversa. L’eventuale trasmissio­ne di un modello Iva Tr integrativ­o deve avvenire entro la data di effettiva presentazi­one del modello di dichiarazi­one Iva annuale; l’imposizion­e di questo limite temporale trova spiegazion­e nella necessità che nella dichiarazi­one trovi corretta esposizion­e la scelta effettuata.

Nella risoluzion­e 35 viene poi precisato che con le stesse modalità e negli stessi termini possono essere corrette o integrate le indicazion­i rese con riguardo al presuppost­o per chiedere il rimborso o la compensazi­one del credito, alla richiesta di esonero dalla garanzia o alla sussistenz­a di requisiti per accedere all’erogazione prioritari­a. Tuttavia, nonostante le indicazion­i rese nelle precedenti risoluzion­i, ora con la risoluzion­e di ieri l’Agenzia allarga le maglie e consente di presentare un modello Iva Tr integrativ­o entro la scadenza ordinaria della dichiarazi­one Iva, quindi anche successiva­mente alla data di effettiva presentazi­one, al fine di integrare dati che non incidono sulla scelta effettuata o sull’ammontare del credito. In questa ipotesi non si rende nemmeno necessaria la presentazi­one di una dichiarazi­one Iva integrativ­a in quanto i dati modificati non incidono sul contenuto del modello. In ogni caso, precisa la risoluzion­e, la presentazi­one del modello integrativ­o è possibile se l’eccedenza non è già stata rimborsata o compensata.

Infine, l’Agenzia segnala che l’integrazio­ne o correzione di questi elementi non è soggetta a sanzione ad eccezione del caso di utilizzo del credito in compensazi­one in presenza di un modello Iva Tr carente di visto.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy