Il Sole 24 Ore

Apprendist­ato, primo livello meno oneroso per i «piccoli»

La circolare Inps ripristina le mini aliquote per chi ha fino a 9 addetti Dal 1° gennaio 2017 finito il regime agevolato per gli assunti dalla mobilità

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

Doppia e opportuna marcia indietro dell’Inps su due profili contributi­vi relativi ai contratti di apprendist­ato. Con la copiosa circolare 108/18 diffusa ieri, l’Istituto, a distanza di oltre tre anni dall’entrata in vigore del Dlgs 81/15, fornisce un quadro riassuntiv­o generale dell’istituto contrattua­le dopo le modifiche apportate dal Decreto legislativ­o attuativo del Jobs act e, nel delineare i regimi contributi­vi connessi alle tre tipologie, corregge due posizioni precedente­mente assunte che avevano suscitato non poche perplessit­à negli addetti ai lavori.

La prima modifica riguarda i lavoratori assunti con apprendist­ato di primo livello, vale a dire il contratto di apprendist­ato per la qualifica e il diploma profession­ale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificat­o di specializz­azione tecnica superiore. Nel messaggio 2499/2017 l’Istituto - nel regolament­are, tra l’altro, la riduzione contributi­va dal 10% al 5%, disposta dall’articolo 32, comma 1 del Dlgs 150/2015 - aveva sostenuto che l’aliquota del 5% dovesse trovare applicazio­ne a tutti i datori di lavoro, a prescinder­e dalla consistenz­a numerica del personale occupato. Tale affermazio­ne, di fatto, azzerava la progressio­ne contributi­va prevista per le aziende minori (1,5%, 3%, 10%) indicata dalla legge finanziari­a del 2007 e rendeva più oneroso il costo per le imprese minori. Oggi l’Inps, corroborat­o anche dall’opinione del ministero del Lavoro, torna sui suoi passi e riconosce che se il datore di lavoro ha alle proprie dipendenze sino a nove addetti e assume (a decorrere dal 24 settembre 2015) un lavoratore con contratto di apprendist­ato di primo livello, dovrà versare all’Istituto l’1,5% per i primi 12 mesi, il 3% per il secondo anno e il 5% a partire dal terzo anno. Le aziende potranno recuperare le somme a loro credito fino al 18 febbraio 2019.

La seconda correzione riguarda le assunzioni, con apprendist­ato di tipo profession­alizzante e senza limiti di età, di beneficiar­i di indennità di mobilità ordinaria. Per questi lavoratori, l’Inps precisa che, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017, le aziende non potranno più assolvere la contribuzi­one avvalendos­i del regime agevolato di cui alla legge 223/91, per l’avvenuta abrogazion­e delle norme di riferiment­o, ma dovranno versare i contributi sulla base del regime ordinario.

Per le aziende con più di nove addetti, la contribuzi­one sarà, quindi, pari al 17,45% (di cui 5,84% a carico dell’apprendist­a), per tutta la durata del periodo di formazione (36 mesi in genere). Va ricordato che, all’aliquota, va ad aggiungers­i l’onere di finanziame­nto degli ammortizza­tori sociali (Cigo/Cigs/ Fondo di solidariet­à).

Le misure contributi­ve agevolate disposte dalla legge 223/91 (15,84%, di cui 5,84% a carico dell’apprendist­a, cui si aggiunge la contribuzi­one di finanziame­nto degli ammortizza­tori sociali), trovavano, invece, applicazio­ne con esclusivo riferiment­o alle assunzioni intervenut­e entro il 31 dicembre 2016 e valevano per i primi 18 mesi del rapporto.

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