Riciclaggio, reato aggravato negli studi
La direttiva pubblicata sulla Gazzetta Ue: recepimento entro il 3 dicembre 2020
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 12 novembre (L 284) la direttiva 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Approvata il 23 ottobre, la direttiva dovrà essere recepita dagli Stati entro il 3 dicembre 2020. Primo obiettivo: rafforzare la lotta al riciclaggio, anche colpendo sul piano penale i soggetti obbligati (inclusi i professionisti) in base alla direttiva 2015/849 e intensificare la cooperazione transfrontaliera per la ripartizione della giurisdizione tra Stati membri.
La nuova disciplina è articolata su tre pilastri: la parte sostanziale, con la definizione dei reati di riciclaggio (senza norme ad hoc per le monete virtuali definite dalla direttiva 2018/843) e le ipotesi di concorso, istigazione e tentativo; la sezione delle sanzioni per persone fisiche e giuridiche, con un raccordo con la disciplina sulla confisca e la parte della giurisdizione. Sotto questo profilo, la direttiva ha trasposto le modifiche volute dal Parlamento Ue. Da un lato sono elencati due titoli di giurisdizione prestabiliti, ossia la commissione del reato, anche solo parzialmente, sul territorio dello Stato, nonché la cittadinanza dell’autore del reato, dall’altro lato è lasciato spazio agli Stati con la possibilità di estendere la propria giurisdizione se l’autore del reato risiede abitualmente sul territorio o se il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita nel territorio. Punta a evitare un doppio procedimento e a svincolarsi dalle insidie del ne bis in idem internazionale, il comma 3 dell’articolo 10: nei casi di giurisdizione di più Stati per i medesimi fatti, le autorità nazionali dovranno collaborare per stabilire la giurisdizione competente secondo i parametri individuati per risolvere i conflitti positivi di giurisdizione. Se non c’è intesa la questione va deferita a Eurojust.
Sul versante delle punizioni, la direttiva chiede agli Stati l’adozione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate, fissando una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni, mentre per le persone giuridiche le autorità nazionali potranno scegliere tra sanzioni pecuniarie penali o non penali. Tra le circostanze aggravanti la commissione del reato nell'ambito di un’organizzazione criminale o nell’esercizio della propria attività professionale.