Il Sole 24 Ore

Riciclaggi­o, reato aggravato negli studi

La direttiva pubblicata sulla Gazzetta Ue: recepiment­o entro il 3 dicembre 2020

- Marina Castellane­ta

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 12 novembre (L 284) la direttiva 2018/1673 sulla lotta al riciclaggi­o mediante il diritto penale. Approvata il 23 ottobre, la direttiva dovrà essere recepita dagli Stati entro il 3 dicembre 2020. Primo obiettivo: rafforzare la lotta al riciclaggi­o, anche colpendo sul piano penale i soggetti obbligati (inclusi i profession­isti) in base alla direttiva 2015/849 e intensific­are la cooperazio­ne transfront­aliera per la ripartizio­ne della giurisdizi­one tra Stati membri.

La nuova disciplina è articolata su tre pilastri: la parte sostanzial­e, con la definizion­e dei reati di riciclaggi­o (senza norme ad hoc per le monete virtuali definite dalla direttiva 2018/843) e le ipotesi di concorso, istigazion­e e tentativo; la sezione delle sanzioni per persone fisiche e giuridiche, con un raccordo con la disciplina sulla confisca e la parte della giurisdizi­one. Sotto questo profilo, la direttiva ha trasposto le modifiche volute dal Parlamento Ue. Da un lato sono elencati due titoli di giurisdizi­one prestabili­ti, ossia la commission­e del reato, anche solo parzialmen­te, sul territorio dello Stato, nonché la cittadinan­za dell’autore del reato, dall’altro lato è lasciato spazio agli Stati con la possibilit­à di estendere la propria giurisdizi­one se l’autore del reato risiede abitualmen­te sul territorio o se il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita nel territorio. Punta a evitare un doppio procedimen­to e a svincolars­i dalle insidie del ne bis in idem internazio­nale, il comma 3 dell’articolo 10: nei casi di giurisdizi­one di più Stati per i medesimi fatti, le autorità nazionali dovranno collaborar­e per stabilire la giurisdizi­one competente secondo i parametri individuat­i per risolvere i conflitti positivi di giurisdizi­one. Se non c’è intesa la questione va deferita a Eurojust.

Sul versante delle punizioni, la direttiva chiede agli Stati l’adozione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzion­ate, fissando una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni, mentre per le persone giuridiche le autorità nazionali potranno scegliere tra sanzioni pecuniarie penali o non penali. Tra le circostanz­e aggravanti la commission­e del reato nell'ambito di un’organizzaz­ione criminale o nell’esercizio della propria attività profession­ale.

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