Il Sole 24 Ore

Fisco, fissate le regole sui passaggi all’estero

Exit tax ed entry tax simmetrich­e: plusvalenz­e in base a valori di mercato

- Marco Piazza

Nuove regole più chiare e omogenee per la tassazione dei cambi di residenza fiscale delle imprese.

Il decreto di recepiment­o della direttiva Atad aggiorna infatti la normativa relativa all’exit tax introducen­do tre novità principali: l’introduzio­ne del concetto di valore di mercato, in sostituzio­ne del valore normale, ai fini della determinaz­ione della plusvalenz­a in uscita; la riduzione da sei a cinque del numero delle rate in caso di rateizzazi­one delle imposte; e l’eliminazio­ne della possibilit­à di fruire della sospension­e del versamento delle imposte.

Il provvedime­nto interviene anche sulla determinaz­ione dei valori fiscali in ingresso in Italia, o entry tax, rendendola omogenea all’exit tax, introducen­do anche qui il valore di mercato come parametro da utilizzare al posto del valore normale.

Il decreto legislativ­o di recepiment­o della direttiva “antiabuso” (2016/1164/Ue) riformula l'articolo 166 del Testo unico («Imposizion­e in uscita») rendendolo sede di una unica regolament­azione – omogenea e coerente con la giurisprud­enza della Corte di Giustizia sulla libertà di stabilimen­to (si veda la causa C-292/16 e precedenti citati) – della exit tax.

Il campo di applicazio­ne del nuovo articolo 166 (si veda la grafica a fianco) non interferis­ce con gli articoli 172, 173, 176, 178 e 179 del Testo unico che prevedono la neutralità fiscale dei trasferime­nti attuati nel contesto di operazioni straordina­rie nazionali, intra Ue, ma anche extra Ue (si veda, ad esempio, Assonime, circolare 51 del 2008, paragrafo 32 e risoluzion­e 470/E del 2008), nei limiti in cui i beni d'impresa confluisca­no in una stabile organizzaz­ione in Italia dell'avente causa. Ad esempio:

 se una società industrial­e italiana viene fusa in una società estera e la sua azienda confluisce nella stabile organizzaz­ione italiana della società estera, ma alcuni beni vengono iscritti direttamen­te nei libri della casa madre estera, l'exit tax sarà applicabil­e solo a questi beni;

 se una holding statica italiana viene incorporat­a in una società estera, senza che le partecipaz­ioni detenute dalla holding confluisca­no in una stabile organizzaz­ione in Italia della società incorporan­te, si applicherà l'exit tax alle partecipaz­ioni;

 se una società italiana con stabile organizzaz­ione all'estero viene incorporat­a in una società non residente, si applica l'exit tax con riferiment­o all'azienda che costituisc­e la stabile organizzaz­ione all'estero che cessa di essere relativa ad una impresa italiana.

In realtà vengono solo meglio codificati principi consolidat­i. Come precisa la relazione illustrati­va, la nuova disciplina si discosta dalla precedente, soprattutt­o per i seguenti aspetti:

introduzio­ne del concetto di valore di mercato, in sostituzio­ne del valore normale, ai fini della determinaz­ione della plusvalenz­a in uscita;

riduzione da sei a cinque del numero delle rate in caso di rateizzazi­one delle imposte;

eliminazio­ne della possibilit­à di fruire della sospension­e del versamento delle imposte.

Ma va anche segnata una più analitica disciplina dell'utilizzo delle perdite fiscali nel caso in cui cessi l'attività d'impresa in Italia.

Il riferiment­o al valore di mercato anziché al valore normale, non ha una portata solo formale. Implica che per determinar­e la plusvalenz­a imponibile, anziché applicare le regole di cui all'articolo 9 del Testo unico si applicano quelle di cui al Dm 14 maggio 2018 con implicito rinvio alle linee guida Ocse sui prezzi di trasferime­nto e al rapporto Ocse sulla determinaz­ione del reddito delle stabili organizzaz­ioni.

Con riferiment­o all'applicazio­ne della exit tax in occasione del conferimen­to a società non residente di stabili organizzaz­ioni all'estero oppure in occasione dell’incorporaz­ione o scissione di una società italiana con stabile organizzaz­ione all'estero, va ricordato che solo le operazioni straordina­rie all'interno dell'Unione europea benefician­o della possibilit­à di detrarre il “credito d'imposta virtuale” di cui all'articolo 179, comma 3 del Testo unico dalla exit tax (si veda l’interpello 73 del 2018 conforme alla citata sentenza C-292/16). Questo beneficio non spetta alle operazioni in cui l'avente causa non appartenga alla Ue (Assonime, circolare 51 del 2008, pag. 32).

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