Detassazione integrale, addio ai criteri di tipologia e prevalenza
Anche per le organizzazioni mutualistiche è tassata solo la distribuzione di utili
La riforma apre nuovi scenari per le cooperative anche sul fronte fiscale. Le attuali agevolazioni previste per questi soggetti sono strettamente legate al tipo di cooperativa (sociale, agricola, di consumo, ecc.) e alla prevalenza o meno della componente mutualistica. I benefici maggiori riguardano le cooperative a mutualità prevalente, per le quali sono previste soglie di detassazione diversificate sugli utili destinati a riserve indivisibili, ad aumento gratuito del capitale sociale o a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (ad esempio, 97% per le cooperative sociali e 77% per le cooperative agricole); mentre per quelle a mutualità “diversa” (ossia non prevalente) la detassazione si attesta al 27 per cento.
Queste differenze sono destinate a scomparire limitatamente al profilo fiscale a seguito del nuovo regime introdotto dal Dlgs 112/2017, la cui efficacia è attualmente subordinata al vaglio comunitario. L'articolo 18 stabilisce che non costituiscono reddito imponibile i contributi versati al ministero per l'attività ispettiva di sua competenza (articolo 15) e le somme accantonate in apposite riserve destinate allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio (ossia ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2), mentre sono tassate tutte le forme di distribuzione, anche indiretta, di utili, compresi gli aumenti gratuiti di capitale. Rispetto alla disciplina oggi in vigore, quindi, la detassazione sarà integrale e andrà indistintamente a vantaggio di tutte le cooperative che assumeranno la qualifica di impresa sociale, a prescindere dalla tipologia e dal ricorrere delle condizioni di prevalenza previste dal Codice civile (articoli 2512, 2513 e 2514).
Alcuni dei requisiti statutari previsti per le cooperative a mutualità prevalente (articolo 2514 Codice civile) vengono ripresi, invece, ai fini dell'adozione della qualifica di impresa sociale. Come per le cooperative, infatti, anche queste ultime dovranno contenere nei rispettivi statuti il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato, il divieto di distribuire riserve fra i soci e l'obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.
In mancanza di un chiarimento espresso sul punto, il nuovo regime fiscale più vantaggioso si ritiene applicabile anche alle cooperative sociali, non sussistendo profili di incompatibilità con la normativa specifica sulle cooperative (si veda l'altro articolo in pagina).